Cassazione penale Sez. V sentenza n. 502 del 3 aprile 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

Il concordato non č causa di estinzione del reato di bancarotta semplice e non spiega effetto preclusivo della perseguibilitā del reato medesimo che presuppone soltanto la definitivitā della sentenza dichiarativa di fallimento. Invero secondo la legge fallimentare l'omologazione e l'esecuzione del concordato, cui segue quale effetto non giā la revoca ma la chiusura del fallimento, non determinano alcuna ripercussione sul procedimento per bancarotta.

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