Cassazione penale Sez. V sentenza n. 592 del 9 gennaio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta, la prescrizione inizia a decorrere dalla data della declaratoria di fallimento o dello stato di insolvenza e non dal momento della consumazione delle singole condotte poste in essere in precedenza.

(massima n. 2)

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale č costituito dal dolo specifico che č ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri.

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