Cassazione penale Sez. V sentenza n. 523 del 12 gennaio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di bancarotta fraudolenta per distrazione, č necessaria una motivazione, anche implicita, sulla idoneitā dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori, in ragione della perdita di ricchezza che gli stessi hanno determinato e della mancanza di un riequilibrio economico medio tempore. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto priva di rilievo la distanza di tempo dalle condotte distrattive rispetto alla formale dichiarazione di fallimento, essendo emerso che la societā si trovava in notevoli difficoltā finanziarie ed economiche sin dall'epoca della contestata distrazione).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.