Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15712 del 8 aprile 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitā del reato di bancarotta preferenziale č necessaria la violazione della "par condicio creditorum" nella procedura fallimentare (elemento oggettivo) e il dolo specifico costituito dalla volontā di recare un vantaggio al creditore soddisfatto, con l'accettazione della eventualitā di un danno per gli altri (elemento soggettivo), con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell'indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell'alterazione dell'ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori. Pertanto, nel caso in cui il fallito provveda al pagamento di crediti privilegiati, la configurabilitā del reato di bancarotta preferenziale presuppone il concorso di altri crediti con privilegio di grado prevalente o eguale rimasti insoddisfatti per effetto dei pagamenti "de quibus" e non giā di qualsiasi altro credito.

(massima n. 2)

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso in cui alla ammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le due procedure che non consente di intravedere nella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione e quella uniformitā che puō consentire l'assorbimento cronologico della seconda nella prima.

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