Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7555 del 2 marzo 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta, è necessario che la condotta distrattiva idonea a determinare uno squilibrio tra attività e passività — e cioè un pericolo per le ragioni creditorie — risulti assistita dalla consapevolezza di dare al patrimonio sociale, o ad alcune attività, una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che possano cagionare danno ai creditori: occorre cioè che l'agente, pur non perseguendo direttamente tale danno, sia quantomeno in condizione di prefigurarsi una situazione di pericolo.

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