Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24105 del 26 maggio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta preferenziale, deve ritenersi configurabile la sussistenza del reato, sotto il profilo oggettivo, anche nel caso di cessione di crediti, atteso che il relativo effetto traslativo si produce nel momento in cui si realizza l'incontro delle volontā fra cedente e cessionario, per cui da quello stesso momento si determina il depauperamento del patrimonio dell'impresa fallita, nulla rilevando che la cessione avvenga, salvo patto contrario, pro solvendo e che, ai sensi dell'art. 1198 c.c., quando in luogo di adempimento č ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontā delle parti.

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