Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5317 del 4 febbraio 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

a bancarotta fraudolenta per dissipazione richiede, per la sua configurabilità, sotto il profilo oggettivo, l'incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell'agente di diminuire il patrimonio dell'impresa per scopi a questa del tutto estranei.

(massima n. 2)

La vendita sottocosto o, comunque, in perdita, di beni aziendali in tanto può costituire reato di bancarotta fraudolenta per distrazione in quanto abbia connotazioni di continuità e sistematicità.

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