Cassazione penale Sez. V sentenza n. 38244 del 28 settembre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilitą del reato di bancarotta postfallimentare, spetta al prudente apprezzamento del giudice penale fissare la quota dei proventi necessari al mantenimento del fallito o della sua famiglia, che non deve essere conferita al fallimento. I parametri cui il giudice a tal fine deve fare riferimento non sono le esigenze meramente alimentari, bensģ quelle correlate ai presupposti che costituiscano incentivo all'impegno del fallito in attivitą produttive e reddituali che lo sottraggano dal ricorrere al sussidio alimentare.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.