Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16688 del 8 aprile 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta preferenziale, integra gli estremi della “simulazione di prelazione” di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda, della legge fallimentare, la condotta di una impresa in situazione di decozione, che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa banca, così trasformandosi il credito vantato da quest'ultima verso l'impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore.

(massima n. 2)

In tema di bancarotta preferenziale, la locuzione “simulazione” di cui all'art. 216, comma terzo, seconda parte l. fall. non va intesa in senso civilistico, poiché la ratio della previsione è quella di sanzionare sia le condotte che realizzino la costituzione fittizia di un titolo preferenziale sia quelle che trasformino un credito chirografario in credito privilegiato con la costituzione effettiva di una garanzia in presenza dello stato di insolvenza, posto che entrambe conducono al medesimo risultato di alterazione della par condicio creditorum.

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