Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7321 del 20 febbraio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta, non č necessario, nell'ipotesi in cui si sia verificata la sottrazione di tutta la merce e di tutti i beni esistenti nell'azienda, procedere ad una descrizione analitica degli stessi nella formulazione dell'imputazione, posto che per la consumazione del reato di bancarotta č sufficiente la prova del comportamento distrattivo, indipendentemente dalla quantitą e dalla specifica qualitą dei beni sottratti.

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