Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39043 del 23 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, non integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione il finanziamento concesso al socio e da questi restituito in epoca anteriore al fallimento, in quanto la distrazione costitutiva del delitto di bancarotta si ha solo quando la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attivitā e passivitā, capace di porre concretamente in pericolo l'interesse protetto e cioé le ragioni della massa dei creditori ed il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa č quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non giā quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso.

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