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Articolo 161 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Effetti della sospensione e della interruzione

Dispositivo dell'art. 161 Codice Penale

L’interruzione della prescrizione(1) ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo(2).

Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3bis e 3quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105(2).

Note

(1) Si ricordi che l'effetto che viene a crearsi in caso di interruzione è che il termine di prescrizione già decorso viene meno o comincia a decorrere ex novo dal giorno dell'interruzione, mentre nell'ipotesi di sospensione il normale corso della prescrizione risulta di conseguenza ostacolato e sono computati i periodi precedenti e successivi alla causa sospensiva.
Nel caso di pluralità di soggetti poi non è richiesta l'unicità del giudizio, come affermato dalla giurisprudenza prevalente che, infatti, ritiene il disposto in esame applicabile anche quando gli imputati vengono giudicati in giudizi separati.

(2) Comma così modificato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.

Ratio Legis

La prescrizione attiene al reato, quindi nel caso di pluralità di soggetti non v'è ragione che vi sia una diversa modulazione degli istituto della sospensione e dell'interruzione.

Spiegazione dell'art. 161 Codice Penale

La norma in esame stabilisce che gli effetti della sospensione (art. 159) e della interruzione della prescrizione (art. 160) si estendono a tutti i concorrenti del reato (art. 110).

Tale disposizione denota la persistenza della pretesa punitiva statale nei confronti di soggetti la cui responsabilità può emergere in una fase avanzata delle indagini o all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed esprime in tal modo la natura oggettiva della prescrizione, nel senso che colpisce il reato prescindendo dal suo autore. Ne consegue che, ad esempio, interrotta la prescrizione nei confronti di un imputato, gli effetti interruttivi si riverberano anche nei confronti di chi potrà assumere tale veste nel corso dello stesso procedimento.

Onde evitare un'eccessiva estensione dei termini prescrizionali, eludendo in tal guisa le esigenze sottese alla natura stessa dell'istituto, la legge generalmente prevede che in nessun caso l'interruzione della prescrizione possa comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Quindi, ad esempio, se per un delitto il tempo necessario a prescrivere va rilevato nella misura di sei anni, dopo sette anni e mezzo si avrà comunque l'estinzione del reato per il decorso della prescrizione, anche in presenza di più cause interruttive.

Sono previste varie eccezioni al termine massimo di cui sopra. Per i delitti contraddistinti dal metodo mafioso di cui all'art. 51 bis comma 3 bis c.p.p. e connotati da finalità terroristiche di cui al comma 3 quater dello stesso articolo non vi è un termine massimo.

Per i recidivi aggravati (art. 99 comma 2) il tempo massimo necessario a prescrivere non può superare la metà di quello previsto, per i recidivi reiterati i due terzi, per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza il doppio.

Massime relative all'art. 161 Codice Penale

Cass. pen. n. 26215/2020

In tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui ai commi 6, 7 e 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza era già fissata in tale successivo periodo.

Cass. pen. n. 27632/2019

La mera contestazione dell'aggravante ad effetto speciale non vale a prolungare il termine di prescrizione del reato, ove questa non sia stata ritenuta in sentenza. (Fattispecie in tema di falso in atto pubblico nella quale il giudice di merito, pur non escludendo espressamente l'aggravante di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., non l'aveva menzionata nella motivazione e nel dispositivo, né l'aveva considerata nella determinazione del trattamento sanzionatorio).

Cass. pen. n. 34896/2007

La sospensione del corso della prescrizione si estende a tutti i coimputati del medesimo processo allorché costoro, ove non abbiano dato causa essi stessi al differimento, non si siano opposti al rinvio del dibattimento ovvero non abbiano sollecitato (se praticabile) l'eventuale separazione degli atti a ciascuno di essi riferibili.

Cass. pen. n. 38078/2005

In tema di sospensione e interruzione della prescrizione, l'estensione dell'effetto al reato connesso si produce a condizione che la causa della interruzione o sospensione del termine si sia verificata dopo la riunione dei procedimenti. (Nella sentenza, antecedente alla entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, si sottolinea che l'art. 161 comma secondo c.p. dispone che l'effetto estensivo si determina quando per più reati connessi si procede «congiuntamente», in quanto il giudice, prima di disporre il rinvio, deve interpellare anche i difensori degli imputati di reati connessi i quali potrebbero chiedere lo stralcio del procedimento a loro carico e la trattazione immediata).

Cass. pen. n. 2289/1999

In materia edilizia la sospensione del procedimento ex art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, si estende anche ai reati connessi alla violazione urbanistica, per i quali si procede congiuntamente a norma dell'art. 161, secondo comma, c.p.

Cass. pen. n. 5551/1982

La regola secondo cui l'interruzione della prescrizione verificatasi nei confronti di un imputato ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato (art. 161 c.p.), si applica agli imputati dello stesso reato nei cui confronti l'imputazione sia stata elevata in un momento successivo, e ancorché il primo imputato sia stato prosciolto. Non occorre, inoltre, che gli imputati siano concorrenti nello stesso reato ai sensi dell'art. 110 c.p., ma è sufficiente l'imputazione per lo stesso reato. Gli atti interruttivi della prescrizione hanno valore oggettivo in quanto denotano la persistenza nello Stato di un interesse punitivo. Pertanto, la prescrizione del reato è interrotta dall'atto processualmente nullo nei confronti di uno solo degli autori dello stesso reato, purché l'atto esprima la volontà di perseguire l'illecito attraverso una manifestazione del legittimo rappresentante dell'autorità statale. Gli atti interruttivi hanno effetto nei confronti di chi (per lo stesso reato) ha assunto la qualità d'imputato dopo il decorso del normale termine di prescrizione. Con l'espressione «hanno commesso il reato» di cui all'art. 161 comma primo, c.p., la legge non intende riferirsi esclusivamente all'ipotesi della compartecipazione criminosa prevista dall'art. 110 c.p., bensì considera sufficiente l'imputazione per lo stesso reato.

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