Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5186 del 3 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati fallimentari, l'amministratore che si ripaghi di propri crediti verso la societą fallita risponde di bancarotta preferenziale - non di bancarotta fraudolenta patrimoniale - specificamente connotata dall'alterazione della "par condicio creditorum", essendo, invece irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la specifica qualitą di amministratore della societą, se del caso censurabile in sede di commisurazione della sanzione.

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