Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2812 del 21 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non č esente da responsabilitā nel caso in cui affidi la contabilitā dell'impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attivitā svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa.

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