Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4427 del 15 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, di cui all'art. 216, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, č ravvisabile ogni qualvolta l'atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a favorire un creditore, riflettendosi, contemporaneamente, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri. La punibilitā non č esclusa dalla mancata incriminazione del creditore favorito, nei cui confronti sia ipotizzabile il concorso nel delitto. (Fattispecie in cui l'imputato aveva effettuato un pagamento in favore di un istituto bancario in data successiva alla camera di consiglio del tribunale per deliberare sulle istanze di fallimento).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.