Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13588 del 12 aprile 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la liceitą del finanziamento a un partito politico non esclude la possibilitą di qualificare l'erogazione come distrattiva, qualora l'amministratore non dimostri di avere comunque agito nell'interesse della societą e non nel proprio esclusivo interesse personale.

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