La norma in esame tutela il valore etico-sociale della sicurezza della 
persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. In tal senso, nessun limite si pone nella individuazione delle fonti da cui derivano gli obblighi di 
assistenza e di custodia.
Pertanto, ai fini della configurabilità del 
delitto, l'elemento materiale è costituito da qualunque 
azione od 
omissione contrastante con il dovere giuridico di cura che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, 
anche potenziale, per l'incolumità della persona.
Sono previste circostanze aggravanti specifiche di natura oggettiva qualora dal fatto derivi una 
lesione personale (di qualsiasi tipo, lieve, lievissima, grave o gravissima ex artt. 
582 e 
583) o la morte.
L'ultimo comma disciplina invece un'ipotesi di 
reato omissivo proprio, nel caso in cui il soggetto agente sia un genitore, un figlio, 
tutore, coniuge, 
adottante e 
adottato.
///SPIEGAZIONE ESTESA
Il reato di abbandono di persone minori o incapaci si concretizza nell'
omissione volontaria, da parte dell'agente, del particolare 
dovere giuridico di 
custodia o 
cura verso una persona, che egli sappia essere 
minore di 
quattordici anni o 
incapace, per qualsiasi causa, di provvedere a se stessa, facendone derivare un 
pericolo per la sua 
vita o per la sua 
integrità personale. La stessa fattispecie si configura, poi, ai sensi del comma 2, anche nel caso in cui un soggetto abbandoni all'
estero un 
cittadino italiano minorenne che gli sia stato 
affidato in Italia per motivi di 
lavoro.
Si tratta di un 
reato proprio in quanto, nonostante la lettera della norma parli di "chiunque", 
soggetto attivo può essere soltanto colui che abbia il 
dovere, anche di fatto, di 
custodire una persona minore degli anni quattordici, oppure il dovere giuridico di custodire o 
curare un soggetto che, per qualunque motivo, sia incapace di provvedere a se stesso. Soggetto attivo può, inoltre, essere colui che abbia abbandonato all'estero un 
minore italiano che gli sia stato affidato per motivi di lavoro in Italia.
In particolare, il concetto di 
"custodia" implica la sorveglianza diretta ed immediata, anche puramente momentanea e senza obbligo di convivenza, la quale si esplica nei confronti di soggetti che ne abbiano bisogno, come avviene, ad esempio, nel caso di un bambino. La 
"cura" comprende, invece, quelle prestazioni e quelle cautele di cui hanno bisogno persone che, seppur di regola capaci di provvedere a se stesse, non lo siano perché si trovano in particolari circostanze. Si parla, infine, di 
"affidamento", ogni volta in cui, tra il minore e il soggetto agente, sussista un rapporto di dipendenza e, quindi, fiduciario, anche temporaneo, fondato, in questo caso, su motivi di lavoro.
In ogni caso il dovere di cura o custodia e quello di affidamento, di cui al comma 2, devono essere 
anteriori alla condotta omissiva rilevante ai fini della norma in esame.
La 
condotta tipica consiste nel comportamento con cui l'agente 
ometta di osservare il proprio 
dovere di 
cura o 
custodia, oppure i doveri che gli derivino dall'
affidamento di un minore per lavoro. Tale omissione si può, peraltro, concretizzare sia in un agire in modo diverso da quello dovuto, ad esempio fuggendo o allontanandosi, sia, più semplicemente, nell'inosservanza di un determinato comando di condotta.
Pur trattandosi sempre di un 
reato omissivo, le modalità di esecuzione possono, talvolta, consistere in comportamenti, di per sé, attivi. Realizza, infatti, un abbandono, rilevante
 ex art. 
591 c.p., sia chi porti un minore o un incapace in un luogo sperduto lasciandolo incustodito, sia, ad esempio, il sanitario che si rifiuti di assistere un infermo di cui si dovrebbe prendere cura.
Oggetto materiale del reato è la 
persona minore o 
incapace di provvedere a se stessa, nei confronti della quale il soggetto attivo abbia un dovere di cura o custodia, oppure che gli sia stata affidata per motivi di lavoro.
Si può, dunque, trattare, alternativamente, di un minore degli anni quattordici, la cui incapacità è presunta per legge, di una persona che sia incapace di provvedere a se stessa a causa di una malattia, fisica o mentale, oppure a causa della vecchiaia o per qualsiasi altro motivo, o, infine, di un cittadino italiano di età inferiore ai diciotto anni che sia stato affidato all'agente all'interno del territorio italiano per ragioni lavorative.
Per 
"incapacità di provvedere a se stessi" si intende l'impossibilità, assoluta o relativa, di tenersi al riparo da pericoli, di curarsi, di alimentarsi, di orientarsi o di muoversi. Essa necessita, quindi, di essere accertata caso per caso, e si potrà dire sussistente qualora si accerti che il soggetto abbandonato si trovasse, al momento del fatto, nell'impossibilità, sia per le sue condizioni fisiche o psichiche, sia per le circostanze del caso concreto, di provvedere a se stesso, preservandosi dal pericolo generato dall'abbandono.
Nell'ipotesi prevista dal 
comma 2, costituisce 
elemento essenziale del reato anche il 
luogo in cui si sia verificato il fatto. Per rilevare ai sensi dell'art. 
591 c.p., infatti, l'affidamento del minore di 
cittadinanza italiana deve essere avvenuto in Italia, mentre il suo abbandono deve aver avuto luogo all'estero.
Evento tipico del reato in esame è lo 
stato di abbandono, temporaneo o definitivo, in cui si venga a trovare il soggetto passivo a causa della condotta omissiva dell'agente. Tale "stato di abbandono" consiste nella situazione in cui si venga a trovare il minore o l'incapace per mancanza di assistenza, da cui derivi un pericolo per la sua vita o per la sua 
integrità fisica.
Non si ritiene configurabile il 
tentativo poiché, qualora l'agente non adempia al suo obbligo di cura o custodia, il reato di considera già consumato.
Si tratta di un reato a 
dolo generico, essendo sufficiente, ai fini della sua configurabilità, la volontà dell'omissione e la consapevolezza della minore età o dello stato di incapacità del soggetto abbandonato.
Con specifico riferimento, però, all'ipotesi di cui al secondo comma, il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di abbandonare all'estero un cittadino italiano minorenne, avuto in affidamento nel nostro territorio per ragioni di lavoro.
Ai sensi del terzo comma, la fattispecie risulta 
aggravata se, dalla condotta omissiva del soggetto agente, derivi una 
lesione personale o la 
morte della persona abbandonata, la cui verificazione si poteva temere in conseguenza dell'abbandono.
Il reato in esame è, altresì, 
aggravato, ai sensi del comma 4, qualora sia commesso dal 
genitore, dal 
figlio, dal
 tutore, dal 
coniuge, oppure dall'
adottante o dall'
adottato. La 
ratio di tale previsione è da rinvenire nella particolarità del dovere di assistenza che nasce dal rapporto familiare, esistente tra tali soggetti e la persona da essi abbandonata.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA