Cassazione penale Sez. V sentenza n. 12334 del 13 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Costituisce abbandono, punibile ex art. 591 c.p., qualsiasi azione od omissione che contrasti con l'obbligo della custodia e da cui derivi un pericolo, anche solo potenziale, per la vita o per l'incolumitā del minore o dell'incapace. Per la configurabilitā dell'elemento psicologico č comunque richiesta la consapevolezza di abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacitā di provvedere a sé stesso, in una situazione di pericolo di cui si abbia l'esatta percezione.

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