Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10841 del 14 ottobre 1986

(3 massime)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 613 c.p., concernente lo stato di incapacità procurato mediante violenza, può essere accertato, anche esclusivamente, mediante prova per testi, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice e all'insussistenza, nel vigente ordinamento processuale, di una gerarchia dei mezzi di prova.

(massima n. 2)

Integra gli estremi del reato di abbandono di persone incapaci ex art. 591 c.p., il repentino allontanamento di tutte le assistenti infermiere di una casa di ricovero per anziani e menomati psichici, essendo irrilevante, ai fini della sussistenza dello stato di pericolo per l'incolumità delle persone predette, la presenza in loco di inservienti civili, idonei, quantitativamente e qualitativamente, alla necessaria assistenza infermieristico-sanitaria o i successivi interventi che consentano di evitare l'aggravamento dei ricoverati.

(massima n. 3)

L'abuso dei mezzi di correzione previsto e punito dall'art. 571 c.p. presuppone un uso consentito e legittimo di tali mezzi tramutato per eccesso in illecito (abuso). Ne consegue che non è configurabile tale reato qualora vengano usati mezzi di per sé illeciti sia per la loro natura che per la potenzialità di danno. (Nella specie è stato ritenuto che le frustate a sangue e le punizioni umilianti e degradanti, quali: pulire il pavimento con la lingua, mangiare in ginocchio per un mese, cospargere la vittima di pomate irritanti, etc., integrino gli estremi del reato di violenza privata).

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