Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani [i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali](1), gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato(2).
Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica [, quello delle colonie](1) e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato [c. nav. 2, 3]. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera [c. nav. 4](3).
Note
(1)
Attraverso l'art. 23 del Trattato di pace, ratificato nel 1947, l'Italia ha rinunciato ad ogni diritto e titolo sui suoi possedimenti in Africa, mentre il 1 luglio 1960 è venuta a cessare l'Amministrazione fiduciaria italiana sulla Somalia.
(2)
La norma fornisce la definizione di cittadino. Per quanto attiene ai modi di acquisto a titolo originario e derivato della cittadinanza, la perdita della stessa e il suo riacquisto si rimanda alla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
(3)
Il territorio dello Stato è costituito dalla superficie terrestre compresa entro i confini politico-geografici dello Stato, dal soprasuolo e sottosuolo e dal mare territoriale (che si estende per dodici miglia marine dalla linea costiera e dalle linee rette che uniscono i promontori,ex art. 2 cod. nav.). Per quanto attiene al cd territorio mobile ovvero navi aeromobili si ritiene applicabile il principio della bandiera, in forza del quale i fatti commessi all'interno di tali mezzi sono soggetti alla normativa dello Stato di appartenenza. Nello specifico per le navi e gli aeromobili dello Stato l'applicazione è incondizionata, mentre per quanto attiene a quelli privati (civili o mercantili) trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui la vicenda criminosa abbia rilevanza esclusivamente interna e non coinvolga gli interessi della comunità territoriale. Una disciplina ad hoc è prevista per le sedi diplomatiche e consolari (art. 22 Convenzione di Vienna 1961) e per gli immobili di proprietà della Santa Sede (artt. 13, 14 e 15 Trattato del Laterano 1929).