Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9276 del 2 marzo 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto d'abbandono di persone minori rileva esclusivamente la volontā dell'abbandono, sicchč il dolo non č escluso dal fatto che chi ha l'obbligo di custodia ritenga il minore in grado di badare a se stesso, per l'aiuto di coetanei a lui legati da vincoli di parentela.

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