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Articolo 590 sexies Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario

Dispositivo dell'art. 590 sexies Codice Penale

Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

Spiegazione dell'art. 590 sexies Codice Penale

Tale disposizione è stata inserita dalla L. n. 24 dell'8 marzo 2017, che si occupa in generale della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Il primo comma della disposizione ha una funzione che è stata definita da certa dottrina "ridondante", o comunque inutile, poiché si limita ad introdurre la successiva disposizione, con funzione invece precettiva, contenuta nel comma 2.
Il secondo comma, infatti, esclude la punibilità dell'esercente la professione sanitaria nel caso di lesioni e omicidio colposo nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia.
La responsabilità del medico non sarà invece esclusa nel caso in cui l'evento si sia verificato a causa di negligenza o imprudenza, che costituiscono gli altri due tradizionali aspetti della colpa penalmente rilevante.
Per negligenza si intende in generale in cui il medico non agisca con tutte le accortezze e cautele richieste dal compimento dell'incarico.
L'imprudenza, invece, è configurabile allorquando si violi una regola cautelare che imponeva di non tenere una determinata condotta, o di tenerla comunque con modalità differenti.
L'imperizia si riferisce, più nello specifico, alla mancanza di cognizioni tecnico-scientifiche adeguate alla professione svolta o all'incarico ricoperto. In altri termini, configura una negligenza intesa in senso più "qualificato", poiché presuppone in capo all'autore del fatto un bagaglio di conoscenze e di nozioni specialistiche, che devono essere utilizzate durante lo svolgimento dell'attività professionale.
Ebbene, la norma in oggetto intende esimere da responsabilità quell'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento di operazioni mediche, abbia agito con imperizia, avendo tuttavia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, a patto che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Tuttavia, la formulazione della norma ha dato vita a moltissimi problemi di carattere interpretativo tra gli operatori del diritto, i quali hanno censurato l'incoerenza e la contraddittorietà della norma. Tali difficoltà applicative sono emerse anche dalle prime sentenze emesse in applicazione dell'art. 590-sexies, leggendo le motivazioni delle quali si comprende a pieno quali siano le difficoltà degli interpreti, che si sono trovati ad applicare una disposizione scritta in un modo poco chiaro e foriero di ambiguità.
E infatti, se si legge con attenzione il secondo comma dell'articolo in esame, si può notare, come la maggior parte della dottrina ha osservato, che i presupposti richiesti al fine di escludere la punibilità dell'agente, in realtà finiscano col confliggere l'uno con l'altro.
Invero, si presuppone che l'evento si sia verificato a causa di imperizia ma che, allo stesso tempo, siano state rispettate le linee guida e che le stesse si siano rivelate adeguate al caso di specie.
Sarebbe più facile comprendere un rimprovero per imperizia al medico che non si sia discostato dalle linee-guida (che per forza di cose si presentano come dei riferimenti tecnico-scientifici di carattere generale e astratto) allorquando le specifiche esigenze del caso concreto lo richiedessero, proprio per le specificità della fattispecie posta all'attenzione del medico.
Viceversa, risulta molto più arduo comprendere che tipo di rimprovero, a titolo di colpa, possa essere mosso all'operatore sanitario il quale si sia strettamente attenuto alle linee-guida poiché le stesse si presentavano adeguate al caso concreto, e non v'era alcun dovere di discostarsene.
In tali termini si è espressa la giurisprudenza della Cassazione che, con sentenza n. 28187 del 7 giugno 2017, ha osservato come sussista di fatto una "incompatibilità logica" nel momento in cui si esclude la punibilità nelle ipotesi in cui l'evento si sia verificato a causa di imperizia poiché "si è in colpa per imperizia ed al contempo non lo si è, visto che le codificate leges artis sono state rispettate ed applicate in modo pertinente ed appropriato [...] all'esito di un giudizio maturato alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna fattispecie".
Certa parte delle giurisprudenza, per attribuire una portata precettiva alla disposizione de quo, aveva inizialmente ipotizzato che sarebbe esclusa la punibilità per quel medico che, pur agendo con imperizia nella fase esecutiva dell'intervento medico, si sia comunque strettamente attenuto alle linee-guida dettate per quel determinato caso. Si riporta a tal riguardo l'esempio del medico-chirurgo il quale, pure nel formale rispetto delle linee guida, commetta un errore nella fase esecutiva dell'operazione, con effetto letale per il paziente sottoposto alle sue cure.
Evidentemente, una soluzione di tal fatta non può essere condivisibile. Essa, infatti, contrasterebbe apertamente con l'art. 32 Cost., poiché si produrrebbe per il medico un completo ed ingiustificato esonero da responsabilità, in contrasto in primis con il principio di colpevolezza.
In seguito a tali pronunce e ai susseguenti dubbi interpretativi, ci si è chiesti quale potesse essere un valido campo applicativo della norma di cui all'art. 590-sexies.
Con altra nota pronuncia del 2018 (c.d. "sentenza Mariotti"), la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica:
  1. se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza;
  2. se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buona pratiche clinico-assistenziali;
  3. se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione o nella scelta delle linee-guida o pratiche non adeguate alla specificità del caso concreto;
  4. se l'evento si è verificato per colpa "grave" da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buona pratiche adeguate, tenendo conto del gradi di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico.
In altri termini, volendo operare una sintesi, pare doversi dedurre dal dato giurisprudenziale che si risponderà per imperizia, sia grave che lieve, se manchino o siano state individuate o scelte erroneamente le linee guida o buone pratiche clinico assistenziali.
Si risponderà solo per imperizia grave nel caso in cui l'errore nell'esecuzione sia accompagnato dalla corretta scelta e dal rispetto delle linee guida, che risultino in concreto adatte.
Le linee-guida citate dalla norma sono quelle definite e pubblicate ai sensi di legge.
Tali linee-guida sono costituite da una sorta di raccomandazioni, sviluppate attraverso un processo di analisi delle ricorrenze cliniche avente carattere sistematico.
Sarà onere dell'esercente la professione sanitaria allegare le specifiche linee-guida utilizzate, al fine di consentire al giudice un controllo in merito alla correttezza delle stesse e al loro accreditamento presso la comunità scientifica; in secondo luogo, la consultazione delle stesse sarà necessaria al fine di accertare la conformità del comportamento del medico a tali indicazioni.
Un altro problema interpretativo è stato dato dalla successione delle leggi nel tempo, con riguardo in particolare alla previgente disciplina normativa data dal D.L. 13 settembre 2012 n. 58 (c.d. "Decreto Balduzzi").
Gli interpreti si sono chiesti se, ai fini dell'applicazione dell'2, sia da considerarsi legge più favorevole quella introdotta dalla L. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli-Bianco) che ha inserito l'art. 590-sexies nel Codice Penale, oppure l'art. 3 del "Decreto Balduzzi".
Certa parte della giurisprudenza ha affermato che il secondo comma dell'art. 590-sexies è norma più favorevole, poiché prevede una causa di non punibilità del medico che opera nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa.
Più nello specifico, la sentenza n. 08770 depositata il 22 febbraio del 2018, ha affermato che:
  1. La norma di cui all'art. 3 del "Decreto Balduzzi" "risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario - commessi prima dell'entrata in vigore della legge Gelli-Bianco - connotati da negligenza o imprudenza, con configurazione di colpa lieve, che solo per il decreto Balduzzi erano esenti da responsabilità quando risultava provato il rispetto delle linee-guida o delle buona pratiche accreditate.
  2. Nell'ambito della colpa da imperizia, l'errore determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo delle linee-guida e cioè su quello della valutazione della appropriatezza della linea-guida era coperto dalla esenzione di responsabilità del decreto Balduzzi, mentre non lo è più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno favorevole.
  3. Sempre nell'ambito della colpa da imperizia, l'errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava esente per il decreto Balduzzi ed è oggetto di causa di non punibilità in base all'art. 590-sexies, essendo, in tale prospettiva, ininfluente, in relazione all'attività del giudice penale che si trovi a decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al verdetto liberatorio".

Massime relative all'art. 590 sexies Codice Penale

Cass. pen. n. 7849/2022

In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24, sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono "regole" cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della "relazione terapeutica" con il paziente.

Cass. pen. n. 11719/2021

In tema di responsabilità medica relativa alle conseguenze di un intervento chirurgico, il giudice deve valutare, anche ai fini del giudizio sul rispetto o meno delle linee guida o delle buone pratiche, la complessiva condotta del medico correlata all'intervento oggetto di addebito, comprese le attività di controllo post operatorio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato non punibile, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 13 settembre 2012, n. 158, il reato di lesioni colpose in relazione ad un intervento di interruzione della gravidanza, in quanto il giudice di merito aveva valutato l'aderenza del comportamento dell'imputato alle linee guida soltanto con riguardo alla stretta fase dell'intervento e non anche a quelle del cd. "curettage" della cavità intrauterina e della successiva visita di controllo).

Cass. pen. n. 15258/2020

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, nel giudizio sulla gravità della colpa deve tenersi conto - oltre che delle specifiche condizioni del soggetto agente, del suo grado di specializzazione e della situazione specifica in cui si è trovato ad operare - della natura della regola cautelare violata, in quanto l'eventuale natura elastica della stessa, indicando un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, incide sulla esigibilità della condotta doverosa omessa, richiedendo il previo riconoscimento delle stesse da parte dell'agente.

Cass. pen. n. 37794/2018

In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria, nelle more pubblicazione delle linee guida di cui all'art. 5 della legge n. 24 del 2017, la rilevanza penale della condotta ai sensi dell'art. 590-sexies cod. pen. può essere valutata con esclusivo riferimento alle buone pratiche clinico assistenziali adeguate al caso concreto.

Cass. pen. n. 36723/2018

In tema di successione di leggi in materia di responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria, in caso di errore dovuto ad imperizia non grave intervenuto nella fase esecutiva delle raccomandazioni previste dalle linee guida adeguate al caso specifico, la norma di cui all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189), prevedendo una parziale "abolitio criminis", deve ritenersi più favorevole rispetto a quella di cui all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dall'art. 6, legge 8 marzo 2017, n. 24, che configura una mera causa di non punibilità.

Cass. pen. n. 24384/2018

In tema di colpa medica, non si può escludere l'imperizia del medico solo in virtù del suo noto valore clinico, non dovendo la nozione di imperizia essere rivolta al soggetto nella sua complessiva attività e alle sue capacità professionali, ma al singolo atto qualificato come colposo e che viene a lui addebitato. (Nella fattispecie ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva erroneamente qualificato come imprudente la condotta di un medico per la morte di una paziente deceduta in seguito alle complicazioni post-operatorie).

Cass. pen. n. 8770/2018

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, le raccomandazioni contenute nelle linee guida definite e pubblicate ai sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 - pur rappresentando i parametri precostituiti a cui il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l'osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza, perizia - non integrano veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, data la necessaria elasticità del loro adattamento al caso concreto; ne consegue che, nel caso in cui tali raccomandazioni non siano adeguate rispetto all'obiettivo della migliore cura per lo specifico caso del paziente, l'esercente la professione sanitaria ha il dovere di discostarsene.

In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del D.L. n. 158 del 2012, si configura come norma più favorevole rispetto all'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto.

Cass. pen. n. 50078/2017

Il secondo comma dell'art. 590-sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), è norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma 1, D.L. 13 settembre 2012, n. 158, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante - ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) - nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse. (Fattispecie di colpa grave per imperizia nell'esecuzione di un intervento di lifting).

Cass. pen. n. 28187/2017

In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall'art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) - che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell'esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell'agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto - non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell'esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali.

Il concorso colposo risulta configurabile anche rispetto al delitto doloso, purché il reato del partecipe sia previsto dalla legge anche nella forma colposa e nella condotta siano effettivamente presenti tutti gli elementi che caratterizzano la colpa, dovendosi altresì verificare che la regola cautelare violata sia diretta a prevenire anche il rischio dell'atto doloso del terzo e che quest'ultimo risulti prevedibile per l'agente chiamato a rispondere a titolo di colpa (principio affermato, nella specie, con riguardo al caso di un medico psichiatra cui si addebitava di non avere sottoposto ad un trattamento farmacologico adeguato alla sua effettiva e riconoscibile pericolosità un soggetto affidato alle sue cure, il quale aveva quindi commesso un omicidio).

Attesa l'assenza, nella normativa in materia di colpa medica introdotta dalla legge n. 24/2017, della distinzione, ai fini penalistici, tra colpa lieve e colpa grave, quale prevista invece dal previgente art. 3 comma 1, D.L. n. 158/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 189/2012, n. 189 (in base al quale la responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria che si fosse attenuto “a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica” era limitata ai casi di colpa grave), deve ritenersi che tale norma, in base alla regola dettata dall'art. 2 c.p., debba continuare a trovare applicazione, quale norma più favorevole, relativamente ai fatti avvenuti durante la sua vigenza, quando, sussistendo le altre condizioni, l'esercente la professione sanitaria dovrebbe rispondere solo a titolo di colpa lieve.

In tema di responsabilità penale a titolo di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall'art. 590 sexies c.p., introdotto dall'art. 6 della legge n. 24/2017, nella parte in cui dispone che “Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”, va interpretata nel senso che essa riguarda soltanto i casi in cui vi sia imputazione di colpa per imperizia e non trova applicazione negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida, come pure nelle situazioni concrete nelle quali tali raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiarità della condizione del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate, dovendosi altresì, escludere la sua operatività in relazione alle condotte che, sebbene poste in essere nell'ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti ed appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo.

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