Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15245 del 22 aprile 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di abbandono di persona incapace (art. 591 c.p.), l'elemento materiale del reato č costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l'incolumitā della persona. Ne deriva — nell'ipotesi di stipula di una convenzione di natura privata dalla quale sorga l'obbligo di accoglienza di persona disabile — la sussistenza dell'obbligazione, indipendentemente dalla natura del servizio (sanitario o di semplice ospitalitā) di tutela e di sorveglianza in ogni situazione o stato di pericolo, con l'ulteriore corollario che ogni abbandono deve essere considerato pericoloso e che l'interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato anche quando l'abbandono sia solo relativo e parziale.

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