Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9562 del 5 luglio 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di abbandono di minore si distingue da quello di tentato omicidio per il diverso elemento psicologico. Nel primo caso l'elemento soggettivo č costituito dalla coscienza di abbandonare la persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all'incolumitā fisica della stessa con l'instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi č necessario che il soggetto compia la condotta vietata con la volontā e la consapevolezza di cagionare la morte del soggetto passivo o tale evento si rappresenti come probabile o possibile conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.