(massima n. 1)
L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 cod. pen., esime dalla punibilitā, č quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtā č stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'č errore sul fatto, bensė errore sull'interpretazione tecnica della realtā e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione. (In applicazione del principio č stato escluso, in tema di abbandono di persone minori o incapaci, l'errore di fatto scusante nell'errata percezione, da parte dei genitori, del pericolo, anche solo potenziale, per i figli di tenera etā lasciati addormentati in auto, dinanzi ad un locale in ore serali e con i finestrini aperti). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ANCONA, 02/04/2019)