L'assoluta incapacità di provvedere ai propri interessi deve essere valutata avuto riguardo anche agli interessi non patrimoniali purché possano subire pregiudizio da atti giuridici se non difesi dall'attività di un
tutore. L'incapacità deve quindi essere valutata in base a personalità e condizione sociale dell'interdicendo, natura ed entità degli interessi affidati alla sua disponibilità, ed alla rispondenza della misura dell'
interdizione per il soggetto che manifesti la carenza di autonomia.
L'
interdizione viene definita giudiziale perché derivante da un accertamento giudiziario culminante in una sentenza (provvisoriamente esecutiva, che esplica pertanto i suoi effetti senza attenderne il
passaggio in giudicato).
La cd.
interdizione legale (di cui all'
art. 32 del c.p.) invece opera automaticamente poichè conseguente a
sentenza penale (derivante da
reato doloso): riveste i tratti della sanzione e non del rimedio di
tutela.
La sanzione per gli atti compiuti dall'
interdetto (che ne sarebbe stato incapace poichè la figura di cui al presente articolo incide sulla
capacità di agire) è rappresentata dall'istituto dell'annullamento (
art. 1425 del c.c.), azionabile su istanza del
tutore, dell'
interdetto o degli eredi o aventi causa, nel
termine di prescrizione quinquennale (
art. 2934 del c.c.) decorrente dal
passaggio in giudicato della sentenza che revoca l'
interdizione oppure dalla
morte dell'incapace a contrarre.