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Articolo 1370 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Interpretazione contro l'autore della clausola

Dispositivo dell'art. 1370 Codice Civile

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro(1).

Note

(1) Poiché la norma dichiara di applicarsi nel caso di interpretazione dubbia, sembra da ritenersi che essa abbia carattere residuale, cioè non si applichi sempre ma solo in caso di incertezza circa il senso delle clausole. Secondo altri essa ha valore generale, cioè deve essere sempre adottata nel caso di contratti conclusi mediante moduli o formulari (1342 c.c.) e con condizioni generali di contratto (1341 c.c.).

Ratio Legis

La norma è posta a protezione della parte debole che, nelle ipotesi contemplate, non ha, di regola, alcun potere di influenzare il contenuto del contratto.

Brocardi

Favor promissoris
Interpretatio contra stipulatorem
Interpretatio est contra eum facienda, qui clarius loqui debuisset

Spiegazione dell'art. 1370 Codice Civile

Origini storiche dell'art. #1137# del codice del 1865 e sue varie interpretazioni

Nel diritto romano, la stipulatio era, come e noto, un contratto verbale, in cui coincidevano le figure dello stipulatore e del creditore da un lato, del promittente e del debitore dall'altro. Come è logico, dunque, nel Digesto si trovano passi che interpretano il contratto in modo che «ambiguitas contra stipulatorem est», ed altri che, per dire la stessa cosa, interpretano il contratto, nel dubbio, a beneficio del debitore. Quando poi si tratta di contratti diversi dalla stipulazione, in cui le prestazioni e le controprestazioni si incrociano, troviamo specificato che il contratto si interpreta, nel dubbio, per la vendita contro il venditore, e per la locazione contro il locatore.

Il Pothier, nell'aderire alle regole romane, le ha però fuse in un periodo solo, dicendo che nel dubbio la clausola si interpreta contro colui che ha stipulato ed in favore di quello che ha contratto l'obbligazione. Simile testo è poi passato nel codice francese ed in quello italiano del 1865 all'art. #1137#.

Ma la regola, richiamando lo stipulatore ed il debitore per tutti i i contratti, anche quelli non nascenti da stipulazione, cambiava carattere rischiando di sdoppiarsi. Da un lato, non vi era motivo di dire due volte la stessa cosa nello stesso testo, menzionando il pregiudizio dello stipulatore ed aggiungendo poi il benefizio del suo avversario, il debitore, dove il Digesto si era così variamente espresso, ma in passi differenti. D'altro lato, nei contratti consensuali, non poteva più parlarsi di stipulatore in senso tecnico, onde lo stipulatore era colui che aveva predisposta la minuta del contratto: e poteva essere per alcune prestazioni il debitore, per altre il creditore, come appunto accade nella compravendita o nella locazione. Di qui l'oscurità del testo, e varie interpretazioni. In generale si ammetteva che l'art. #1137# non ponesse due regole diverse, una contro lo stipulatore, l'altra per il debitore, fosse o non fosse lo stipulante, ma che ponesse una regola unica in armonia con le tradizioni romane. Ma chi intendeva l'art. #1137# come corollario dell'obbligo di ogni attore di provare il vantato credito, chi scorgeva in esso una interpretazione sempre favorevole, nel dubbio, all'aggravio minimo del debitore, chi infine, meglio aderendo alla genesi dell'istituto, scorgeva in esso fissato il principio della interpretazione contro gli autori della clausola oscura «in quorum fuit potestate legem apertius conscribere».


Divergenze fra l’art. #1137# del codice del 1865 e l’art. 1370 del codice del 1942, per le parti soppresse dall’art. 1370

Ma poiché oggi il creditore e lo stipulatore non coincidono, e la lettera dell'art. #1137# menziona due figure, non più legate l'una all'altra, lo stipulante ed il debitore, così, chi stia più alla lettera che alla genesi del testo, può vedere in tale articolo due regole diverse: una contra stipulatorem e l'altra pro debitore, ricollegabile quest'ultima al principio dell'onere della prova e tale è l'interpretazione che ha dato la ricordata Relazione.

Movendo dunque dall'idea che le regole fossero due, il legislatore del 1942 si è chiesto che cosa dovesse fare dell'una e dell'altra.

A) Quanto alla regola pro debitore, essa è stata semplicemente abrogata. Il legislatore fascista teneva assai a mettere in relazione con l'austerità del regime, la tutela della buona fede di ambo le parti, senza ingiustificate indulgenze per il debitore: per questo aveva già scritto l'art. #1175#, e non volendo scalfire il principio ivi sancito, ha pretermesso di proposito, in sede di interpretazione, ogni favor debitoris. E non possiamo trovare ottima simile conclusione, prescindendo dal passato regime, anche perché i romani, autori della regola, non pensarono mai di adoperarla per indulgere ai debitori: il favor debitoris si ricollegava, come .abbiamo visto, alla struttura dei contratti verbali e diceva con altre parole che tali contratti, nel dubbio, si interpretavano contro lo stipulatore che, senza giustificazione, si era male spiegato.

B) Quanto alla, regola contra stipulatorem, essa stava bene nel diritto romano per i contratti verbali. Ma nei contratti consensuali del diritto civile odierno, ove i patti vengono elaborati in sede di trattative, dall'opera comune dei contraenti, come per esempio può accadere in un contratto di società, la figura dello stipulatore si dissolve e la regola perde la sua giustificazione. Se per ogni obbligo di dubbia interpretazione si vuole investigare quale delle due parti abbia la pater­nità di una clausola lungamente disputata, per addebitarle l'oscurità di linguaggio e per fargliela pagare con lo sfavore della interpretazione, si rischia di fare lunghe, infruttuose ricerche, e di giungere ad infidi risultati. Di più, la ricordata Relazione ha rilevato che dalla violazione dell'obbligo di chiarezza di una parte, non deve risultare un profitto per l'avversario, perché ciò lo indurrebbe a trascurare, dal canto suo, il dovere di rilevare l’oscurità della clausola, in spregio dell'articolo #1175#. Non a torto dunque il codice del 1942 ha abbandonato anche l'interpretazione contra stipulatorem come regola generale da applicarsi a tutti i contratti.


Lo sviluppo dei contratti di adesione, dei contratti-tipo e le provvidenze prese in materia con gli articoli 1341, 1342 e 1370 del codice del 1942

Ma nella vita moderna si erano frattanto sviluppati numerosi contratti a carattere collettivo, in cui un soggetto di diritti, in generale un imprenditore, contraendo con varie controparti, procedeva per mezzo di formulari o di contratti tipo stampati, od altrimenti riprodotti e comunicati a molte persone. Ciò accadeva non solo nei contratti di lavoro e d'impiego, in uso presso le maggiori imprese, ma anche nei contratti di trasporto, per es. ferroviario e marittimo, nei contratti di assicurazione, di fornitura elettrica, di servizio telefonico, nei contratti di edizione, e via dicendo. Qui si ritornava alla predisposizione degli obblighi fatta a cura dell'imprenditore, mentre per lo più la controparte non aveva la possibilità di variare i patti, ma si trovava, proprio come il promissor romano, nella condizione di rispondere aderendo all'offerta o rifiutandola.

Simile rivolgimento, non privo di ampie ripercussioni sociali, destò un'eco anche in seno alla letteratura civilistica del tempo. Come è noto, il fascismo affrontò la questione sul terreno pubblicistico corporativo, e con la sua caduta lasciò aperti gravi problemi giuridici e sociali. Ma il nuovo orientamento richiamò l'attenzione del legislatore anche nel diritto privato ed il codice del 1942 vi provvide con tre disposizioni che per dir così, fanno corpo unico, quelle degli articoli 1341, 1342 e 1370 concernenti i cosiddetti contratti per adesione ed i contratti tipo. Questo corpo di norme poi, non sta a sè, ma si ricollega con un complesso sistema sulla struttura e sulla vita delle imprese nell'ordinamento del passato regime, come emerge dal libro V del Codice Civile.

Visti cosi gli articoli 1341, 1342 e 1370 come parti di un tutto, e l'art. 1370 come una parte della parte, resta più agevole intendere il significato di quest'ultimo.


Interpretazione delle regole contenute nell’art. 1370 del codice del 1942 e particolare applicazione delle regole stesse

L'art. 1370 prevede espressamente i casi di condizioni generali di contratto e di moduli e formulari predisposti da uno dei contraenti. L'inciso: predisposti da uno dei contraenti deve ritenersi riferito ad ambo i casi: quello delle condizioni generali e quello dei moduli.

Le clausole ivi inserite si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro contraente.

Deve dunque trattarsi di materia contrattuale predisposta da una parte. La forma della predisposizione non ha rilevanza; la materia contrattuale può essere stampata, come avviene di solito, ma può essere anche poligrafata, scritta a macchina od a mano, può essere perfino comunicata a voce, come fu acutamente notato; infatti potrebbe essere comunicata da un banditore. Quello che è essenziale è una predisposizione per pluralità di eventuali controparti, altrimenti manca la generalità della condizione e la ragione d'essere del modulo o del formulario. Le condizioni generali del contratto non sono ulteriormente specificate nell'art. 1341, ma la ratio legis persuade che si tratta di generalità alla specialità del patto, nel senso di un patto da sottoporre a molti, contrapposto a quello fatto su misura per il singolo. L'art. 1342, poi, precisa che deve trattarsi di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali; l'art. 1370 tace su questo punto, ma tra l'art. 1342 e l'art. 1370 non è lecito argomentare a contrario, devesi invece argomentare per analogia, ritenendo che la specificazione dell'art. 1342 si applichi anche alla regola dell'art. 1370.

Generalmente accade che il contratto predisposto per pluralità di controparti sia compilato dal contraente più forte, ed accettato, senza possibilità di discussione, dal contraente più debole. Così è, per esempio, in generale, nel caso di fornitura della luce elettrica. Ma non sempre è così; vi sono contratti di tal genere, discussi tra imprese commerciali, e vi sono poi i contratti collettivi di lavoro discussi fra i sindacati. In tali casi si chiede se e come si applichi l'art. 1370.

A nostro avviso:
a) le clausole inserite individualmente non sottostanno all'articolo 1370;
b) la presenza di clausole inserite individualmente non impedisce l'applicazione dell'art. 1370 per le altre clausole, predisposte nel senso dianzi indicato;
c) se tuttavia l'elaborazione avvenuta fra le parti, ovvero fra i loro rappresentanti, come per esempio, nei contratti collettivi di lavoro, ha tolto alla preparazione contrattuale il carattere di adesione sia pure parziale, ad un testo predisposto, l'art. 1370 non si può più applicare. Non importa nulla che il testo predisposto abbia servito di punto di partenza per le trattative, se poi, durante lo svolgimento di esse, il rapporto di predisponente e di aderente si è completamente eliminato. Se si è eliminato solo in parte, si rimane nei termini dell'art. 1370, per la parte residua.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

626 In omaggio all'obbligo del clare loqui e per attuare un'ulteriore protezione dell'aderente nel caso di contratti conclusi su moduli o formulari predisposti o contenenti rinvio a condizioni generali di contratto, l'[[1370c]] stabilisce il principio di interpretazione contro l'autore della clausola dubbia. Questi deve risentire le conseguenze del fatto proprio se, potendo redigere la clausola con chiarezza, la compilò in modo tale da renderla ambigua e non rispondente alla rappresentazione che poteva averne avuta. La norma adottata è molto vicina alla regola dell'interpretatio contra stipulatorem accolta dal diritto romano e consacrata nell'art. 1137 del codice civile abrogato, il quale però conteneva anche una disposizione di favore per il debitore, ricollegabile al principio dell'onere della prova. Senza volere contestare il concetto per cui non vi è obbligazione se non in quanto sia stata costituita e nei limiti in cui fu effettivamente costituita, sembra che un'interpretazione sempre diretta al favore del debitore possa turbare il concetto della solidarietà dei rapporti obbligatori, al quale si è intesa informare la disciplina delle obbligazioni (n. 558). Nel contratto a titolo gratuito, dato lo spirito di liberalità, la ricerca del minimo di obbligazione, quando non è chiaro il limite concreto, non contrasta con l'accennato indirizzo di solidarietà, perché il creditore certat de lucro captando; ma quando il contratto è a titolo oneroso, il favor debitoris sarebbe criterio di tutela unilaterale inammissibile, dato che, nel rapporto concreto, gli interessi delle parti sono in relazione di interdipendenza e di reciprocità. Dalla violazione dell'onere di chiarezza non deve risultare un profitto per la controparte; se ne agevolerebbe la malizia di costei, e la si spingerebbe a trascurare il dovere di rilevare l'oscurità della clausola, posto dall'art. 1175 a carico di lei. In base a tali considerazioni l'art. 1371 del c.c., primo comma, mantiene il principio del favor debitoris soltanto per i contratti a titolo gratuito, e per i contratti a titolo oneroso autorizza un'interpretazione che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti. Con questa norma, va avvertito, non si è voluto attribuire al giudice un potere generale di revisione dei contratti, nè si è voluto introdurre il principio dell'equilibrio contrattuale. La norma rappresenta l'ultima ratio del processo interpretativo; cioè a dire può trovare applicazione solo quando, percorsi entrambi i momenti interpretativi sulla scorta dei precedenti articoli 1362 a 1370, persiste ancora assoluta oscurità del contratto. Per questo si è parlato di contratto oscuro, anziché di contratto dubbio o di contratto a significato ambiguo, accogliendosi una nota distinzione, che considera oscuro quod nullo modo potest intelligi, e ambiguo quod duobus aut tribus modis intelligi potest.

Massime relative all'art. 1370 Codice Civile

Cass. civ. n. 10825/2020

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 ss. c.c. e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente di cui all'art. 1370 c.c.

Cass. civ. n. 18324/2019

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c.

Cass. civ. n. 12487/2017

In tema di infortuni sul lavoro, l'ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (applicabile per il periodo antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000) riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale (art. 2059 c.c.), entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto limitata al solo danno patrimoniale la copertura assicurativa di un polizza in cui si richiamava espressamente la citata normativa del 1965, così correttamente ricostruendo la comune volontà delle parti sulla base dello specifico tenore della clausola contrattuale, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362, 1366 e 1370 c.c.).

Cass. civ. n. 668/2016

Nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c. (Cassa con rinvio, App. Roma, 02/05/2014).

Cass. civ. n. 866/2008

Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo. (Nella specie, con riguardo ad un contratto di assicurazione dai rischi di infortunio e malattia, il quale escludeva la copertura per cure dentarie, protesi dentarie e paradentopatie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui era stato negato l'indennizzo per un intervento di chirurgia implantare, resosi necessario in conseguenza di un trauma contusivo all'apparato dentario riportato dal ricorrente a seguito di una caduta, per inadeguatezza dell'indagine sulla volontà dei contraenti secondo le regole fissate dagli artt. 1362 e segg. c.c. e in particolare del criterio di cui al cit. art. 1370 c.c., ritenendo, peraltro, la S.C. pure insufficiente la disamina, operata dai giudici di merito, delle clausole contrattuali in base alla quale non era stato tenuto conto della ratio della detta esclusione e della possibilità di considerare o meno operante la stessa indipendentemente dalla causa che aveva reso necessarie le cure e protesi dentarie).

Cass. civ. n. 6656/2004

In tema di interpretazione dei contratti, ma anche degli atti negoziali unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale (art. 1324 c.c.), il criterio della interpretazione «contra stipulatorem» rientra fra gli strumenti sussidiari di interpretazione della volontà negoziale, a cui è possibile fare ricorso solo quando risulti non appagante il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 —1365 c.c. e il giudice fornisca compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità e insufficienza del dato letterale. (Fattispecie in tema di interpretazione di clausole di un bando di concorso interno).

Cass. civ. n. 8411/2003

In tema di interpretazione del contratto, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole, può farsi ricorso al criterio dettato dall'art. 1370 c.c. secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l'autore di essa, ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l'intero testo del contratto al quale l'altra parte abbia prestato adesione, ma anche che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari, al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti.

Cass. civ. n. 3392/2001

Il principio della interpretazione delle clausole contrattuali contro l'autore delle stesse, sancito dall'art. 1370 c.c., non vale nell'ipotesi di contratti stipulati individualmente, ma solo in quella di contratto concluso mediante adesione a condizioni generali, moduli o formulari, predisposti da uno dei contraenti e da sottoporre ad una pluralità di eventuali controparti.

Cass. civ. n. 42/1977

Il criterio interpretativo previsto dall'art. 1370 c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro, ha carattere sussidiario, e pertanto non è consentito ricorrervi tutte le volte in cui non sorga alcun dubbio o perplessità sul significato della clausola medesima.

Cass. civ. n. 3625/1969

La norma dell'art. 1370 non trova applicazione allorché la clausola da interpretare rappresenti il frutto di una trattativa svoltasi tra le parti.

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