Cassazione civile Sez. III sentenza n. 87 del 15 gennaio 1970

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora insieme alla merce il venditore consegni al compratore recipienti che son destinati ad essere restituiti ad uso avvenuto, sorge, accanto al rapporto di vendita, un rapporto accessorio, ma autonomo, che può considerarsi una locazione, qualora risulti conglobato nel prezzo della merce anche il canone di noleggio, e può invece essere un comodato, ove manchi il corrispettivo. In ogni caso l'obbligazione di restituire sorge nel momento e nel luogo in cui il recipiente ha adempiuto la sua funzione di raccolta e conservazione; onde la competenza relativa all'azione tendente ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di restituzione dei recipienti, ovvero al risarcimento dei danni per la mancata o incompleta restituzione si radica nel luogo di consegna dei recipienti stessi.

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