Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6369 del 3 maggio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché essa si limita a regolare la responsabilitą per la perdita del bene in conformitą della disciplina legale desumibile in via analogica dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietą.

(massima n. 2)

Nel leasing di godimento, pattuito con funzione di finanziamento per la durata del contratto, i canoni costituiscono il corrispettivo dell'uso dei beni. Per contro nel leasing traslativo la circostanza che i beni conservino alla scadenza un valore residuo superiore rispetto al prezzo d'esercizio dell'opzione di acquisto assegna ai canoni la consistenza di corrispettivo del trasferimento. Pertanto in tale tipo di contratto č da escludere la nullitą per mancanza di causa della clausola che, conformemente al disposto dell'art. 1523 c.c. in tema di vendite a rate con riserva di proprietą, ponga i rischi a carico del compratore sin dal momento della consegna.

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