Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19678 del 17 luglio 2008

(2 massime)

(massima n. 1)

Il conduttore, cui è concesso il godimento della cosa comune nei limiti della quota della sua proprietà, ha la, detenzione di questa insieme agli altri condomini, perché il suo uso parziale e concorrente con quello degli altri lascia il rapporto nell'ambito del contratto di locazione, il quale non presuppone che il godimento della cosa sia esclusivo. Ne consegue che nei confronti del conduttore di un immobile, che ne abbia acquistato la proprietà per una quota parte, non può essere conseguita dal locatore la risoluzione della locazione, non potendo l'acquirente essere privato del compossesso del bene conseguito con l'acquisto.

(massima n. 2)

L'eccezione relativa a sopravvenienze che operano come fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa fatta valere in primo grado può essere formulata per la prima volta in appello, giacché quei fatti non sono elementi negativi della fattispecie, analogamente a quelli che l'art. 112 c.p.c. considera come normalmente rilevabili; il divieto di allegazione in appello, infatti, non riguarda le argomentazioni e i fatti posti dalla parte a fondamento della domanda o dell'eccezione e che costituiscono oggetto di accertamento e di valutazione da parte del giudice di secondo grado, il quale, per effetto dell'impugnazione, deve pronunciarsi sulla domanda o sull'eccezione proposte davanti al primo giudice, riesaminando i fatti, le allegazioni probatorie e le argomentazioni giuridiche che rilevano per la decisione. Qualora, invece, trattasi di eccezioni che soddisfano solo esigenze individuali e che possono essere fatte valere se tempestivamente indicate nel giudizio, il giudice può provvedere sulle stesse soltanto se proposte dalle parte e non oltre i limiti di esse né può esaminare le ragioni estintive, modificative o impeditive che per legge debbono essere proposte dalla parte interessata.

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