Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno(1).
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno(1).
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Consulenza(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 20805/2025
In una controversia avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, qualora la domanda attrice, che specifichi un determinato importo, contenga anche la generica istanza di condanna "ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, e/o comunque nel diverso importo che dovesse essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c.", in caso di integrale rigetto della domanda, la liquidazione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa deve avvenire sulla base dello scaglione corrispondente alla somma specificamente indicata dall'attore, ove lo stesso attribuisca compensi superiori rispetto a quelli accordati per le cause di valore indeterminabile.Cass. civ. n. 4587/2025
L'atto processuale, se ambiguo, non può essere dichiarato inefficace o inammissibile qualora l'interpretazione complessiva permetta di superare l'ambiguità interpretativa. In tali casi, deve essere preferita un'interpretazione che consenta una pronuncia sul merito della controversia, piuttosto che una che produca effetti di inammissibilità o estinzione del processo. Ciò è in linea con il principio di effettività della tutela giurisdizionale garantito dalla CEDU comporta che le norme processuali ambigue devono essere interpretate per favorire una decisione nel merito piuttosto che soluzioni che terminano il processo prematuramente per ragioni procedurali.Cass. civ. n. 3013/2025
In presenza di ambiguità nelle clausole contrattuali, il giudice deve interpretarle valutando le clausole in modo complessivo e, in caso di persistente ambiguità, applicare il principio dell'art. 1370 c.c., interpretando le clausole in senso favorevole alla parte che non le ha predisposte (art. 1363, 1366, 1367 e 1370 c.c.).Cass. civ. n. 26/2025
Per l'interpretazione degli atti notarili, vale il principio della comune intenzione delle parti, da individuarsi anzitutto dal dato letterale e dal contesto complessivo dell'atto (artt. 1362 e 1363 cod. civ.); solo qualora persistano dubbi interpretativi, si ricorre ai criteri sussidiari della buona fede (art. 1366 cod. civ.) e della conservazione del contratto (art. 1367 cod. civ.). Una dichiarazione contenuta in un verbale di pubblicazione di testamento apocrifo, se ritenuta espressamente volta alla conferma delle disposizioni testamentarie di un testamento falso, non può essere interpretata come espressione di una volontà negoziale autonoma di modifica delle disposizioni del testamento autentico del de cuius.Cass. civ. n. 25373/2024
La censura di omesso esame decisivo di fatti presuppone la puntuale indicazione di parti del contratto e di clausole specifiche che il giudice di merito ha omesso di considerare. Non basta un richiamo generico alle norme di interpretazione contrattuale (artt. 1363 e 1367 c.c.) e all'applicazione dell'art. 1917 c.c. senza dimostrare con precisione quale spazio normativo non è stato disciplinato dal contratto stesso.Cass. civ. n. 18570/2024
Ai sensi dell'art. 1367 c.c., il principio di conservazione impone al giudice di optare per un'interpretazione che mantenga efficacia alla disposizione testamentaria, evitando di aderire a interpretazioni alternative che ne annullerebbero gli effetti, salvo che tali interpretazioni non risultino assolutamente implausibili.Cass. civ. n. 17063/2024
Per individuare la comune intenzione delle parti, il giudice deve preliminarmente procedere all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e delle singole clausole singolarmente e le une per mezzo delle altre, secondo i criteri ermeneutici principali previsti agli artt. 1362 e ss. c.c.; il giudice può avvalersi del criterio di cui all'art. 1367 c.c., avente carattere sussidiario ed integrativo, solo qualora non sia stato in condizione di individuare il comune intento delle parti attraverso l'utilizzazione delle predette regole interpretative; in caso contrario, l'interpretazione conservativa non può aver luogo.Cass. civ. n. 16729/2024
L'operatività del principio sussidiario stabilito dall'art. 1367 c.c., mirante alla conservazione degli effetti del contratto, non può essere autorizzata attraverso un'interpretazione sostitutiva della volontà delle parti; il giudice deve evitarla e dichiarare la nullità del contratto ove ne ricorrano gli estremi.Cass. civ. n. 6907/2024
Nel caso in cui il contenuto della procura includa elementi che consentano una ragionevole certezza sulla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e sulla riferibilità della procura stessa al giudizio, si può prescindere dal requisito della congiunzione materiale tra la procura e l'atto processuale a cui si riferisce. Tale principio è conforme all'interpretazione dell'art. 83 cod. proc. civ., alla conservazione enunciata dall'art. 1367 cod. civ., all'art. 159 cod. proc. civ., ed ai principi derivanti dall'art. 24 Cost. e dall'art. 6 CEDU.Cass. civ. n. 6871/2024
Nell'interpretazione di una clausola statutaria, da condurre secondo i criteri ermeneutici dettati per i contratti, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 cod. civ. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. Infatti, l'art. 1362 c.c., allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile. In ogni caso, il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 cod. civ., può trovare applicazione solo quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico) e, comunque, la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola.Cass. civ. n. 5487/2024
Nell'interpretazione del testamento, il giudice di merito deve accertare, secondo il principio generale ex art. 1362 c.c., l'effettiva volontà del testatore, comunque espressa, valutando congiuntamente e in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto mortis causa, nel rispetto del principio di conservazione, sicché viola l'art. 1367 c.c. il giudice che opti immotivatamente per l'interpretazione invalidante di una disposizione testamentaria in realtà suscettibile di interpretazioni alternative. (Nella specie, con riguardo a un testamento con cui la de cuius aveva istituito erede il marito, prevedendo a suo carico l'obbligo morale di riscrivere l'atto, dopo la sua morte, e di istituire eredi i cognati, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, all'esito della premorienza del coniuge istituito, aveva escluso la configurabilità del meccanismo della sostituzione ex art. 688 c.c., in favore dei cognati).Cass. civ. n. 5281/2024
In tema di cessazione del rapporto di agenzia per recesso dell'agente, non viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale il giudice che interpreti una clausola del contratto, secondo cui la maturazione di un premio è sospensivamente condizionata ad una durata minima del rapporto ed alla sua mancata cessazione su iniziativa dell'agente, facendo ricorso al criterio interpretativo sussidiario della conservazione degli effetti ex art. 1367 c.c., da intendersi nel senso che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni di una clausola contrattuale deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una o più di esse, evitando perciò, senza sostituirsi alla volontà delle parti, di adottare una soluzione che renda improduttiva di effetti la clausola stessa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione impugnata che, accertata la giusta causa del recesso dell'agente, aveva interpretato l'espressione adoperata nella clausola contrattuale "cessazione del contratto per sua iniziativa - per qualsiasi ragione o causa" come tale da presupporre una decisione o un atto libero e volontario e non coartato, sia pure indirettamente, dalla condotta illegittima del preponente, facendo leva su uno dei possibili significati del termine "iniziativa", compatibile con il suo significato letterale, respingendo così altra interpretazione che avrebbe condotto a ritenere la nullità della clausola per contrasto con l'art. 1355 c.c.).Cass. civ. n. 5008/2024
L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere ispirata dal principio di conservazione ex art. 1367 cod. civ., che deve guidare nella scelta tra un'interpretazione che renda la clausola nulla ed un'interpretazione che armonizzi il c.c.n.l. con il c.c.n.l.Cass. civ. n. 26587/2023
Anche nell'ipotesi di notificazione telematica del ricorso in Cassazione e della procura conferita su foglio separato del quale sia stata estratta copia informatica sottoscritta digitalmente, la procura alle liti va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti, in ossequio al principio di conservazione di cui al combinato disposto dell'art. 1367 c.c. e dell'art. 159 c.p.c., con la conseguenza che essa dovrà ritenersi conferita per il giudizio di Cassazione anche in assenza di un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.Cass. civ. n. 24176/2023
In materia di locazione di unità abitative, ove contrattualmente sia negata la facoltà di recesso, con esclusione dell'unico caso di acquisto di altra abitazione da parte del conduttore, ci si trova a cospetto di una disciplina convenzionale che ha espressamente regolato una fattispecie. Tale previsione colloca il contratto, avente ad oggetto una locazione abitativa, al di fuori della previsione dell'art. 4 L. n. 392 del 1978. Il fatto che la previsione contrattuale nella prima parte vieti il recesso immotivato e poi nella seconda parte parli di unica eccezione, induce a ritenere, secondo un'esegesi del contratto conforme all'art. 1362 e all'art. 1366 cod. civ., nonché al principio di interpretazione conservativa di cui all'art. 1367 cod. civ., che, essendo vietato espressamente un recesso immotivato – il cui divieto è oggetto di previsione implicita nell'art. 3, comma 6 della L. n. 431 del 1998, là dove esso consente solo il recesso per gravi motivi –, necessariamente la manifestazione di recesso debba, una volta ricevuta dal locatore, essere intesa come effettuata ai sensi della seconda parte della clausola contrattuale.Cass. civ. n. 7486/2023
A seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c., disposta dalla L. n. 141 del 1997, il requisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso, e che la procura deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente per i casi dubbi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.Cass. civ. n. 3142/2023
Ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore, la domanda avente ad oggetto il pagamento di una somma determinata ovvero, in alternativa, di quella "maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia" si risolve nella mancata indicazione della somma stessa, dovendosi conseguentemente presumere rientrante nella competenza del giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 1, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto di competenza del tribunale la domanda di risarcimento del danno nella quale l'attrice, nel fare ricorso alla suddetta formula in alternativa all'indicazione della somma di euro 3.450,00, aveva altresì rinviato, per la determinazione del "quantum", alle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da espletarsi eventualmente nel giudizio).Cass. civ. n. 16079/2022
In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.Cass. civ. n. 24901/2021
Poiché il giudice del merito ha il dovere di aderire, tra le interpretazioni possibili, ad una lettura delle pattuizioni contrattuali che ne conservi l'attitudine a produrre effetti ex art. 1367 c.c., con il limite della impossibilità di procedere ad una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare la nullità del contratto o della clausola, deve essere cassata con rinvio la decisione di merito che ha dichiarato la nullità per impossibilità dell'oggetto di due contratti collegati (un patto di opzione di vendita ed un contratto di locazione di un bene immobile) perfezionati in un contesto negoziale in cui il bene oggetto dell'opzione non è pacificamente di proprietà dell'alienante-locatore sin dall'origine (essendo l'utilizzatore in base ad un contratto di leasing), senza che sia stata preliminarmente sperimentata l'opzione ermeneutica proclive a riconoscere la suscettibilità del congegno negoziale a realizzare in concreto l'effetto traslativo programmato dalle parti, tenendo conto che la vicenda negoziale è riconducibile allo schema della vendita di cosa altrui ex art. 1478 c.c.Cass. civ. n. 10984/2021
Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione.Cass. civ. n. 16079/2020
Ai fini della validità di una disposizione testamentaria, non è necessario che il beneficiario sia indicato nominativamente, essendo sufficiente che lo stesso sia determinabile in base ad indicazioni desumibili dal contesto complessivo della scheda testamentaria nonché da elementi ad essa estrinseci, come la cultura, la mentalità e l'ambiente di vita del testatore, dovendosi improntare l'operazione ermeneutica alla valorizzazione del criterio interpretativo di conservazione previsto dall'art. 1367 c.c., da ritenersi applicabile anche in materia testamentaria. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/06/2017).Cass. civ. n. 19493/2018
Quando il senso del contratto o di una sua clausola sia rimasto oscuro o ambiguo nonostante l'utilizzo dei principali criteri ermeneutici (letterale, logico e sistematico), deve trovare applicazione il principio della conservazione degli effetti utili del contratto, previsto dall'art. 1367 c.c.; ne consegue che qualora le espressioni contenute nel contratto siano ritenute inidonee a consentire una inequivoca interpretazione, si deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, tenendo conto anche degli effetti, con il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto non può mai comportare una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto o della clausola (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva interpretato una clausola contrattuale, che prevedeva la facoltà di recesso solo in caso di colpa grave, nel senso di privarne del tutto la produzione di effetti).Cass. civ. n. 6116/2013
L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum consensus", indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale.Cass. civ. n. 28357/2011
In tema di interpretazione del contratto, il criterio ermeneutico contenuto nell'art. 1367 c.c. - secondo il quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno - va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di qualsiasi effetto utile per una clausola, per legittimarne una qualsivoglia interpretazione pur contraria alle locuzioni impiegate dai contraenti, ma che, nei casi dubbi, tra possibili interpretazioni, deve tenersi conto degli inconvenienti cui può portare una (o più) di esse e perciò evitando di adottare una soluzione che la renda improduttiva di effetti. Ne consegue che detto criterio - sussidiario rispetto al principale criterio di cui all'art. 1362, primo comma, c.c. - condivide il limite comune agli altri criteri sussidiari, secondo cui la conservazione del contratto, cui esso è rivolto, non può essere autorizzata attraverso una interpretazione sostitutiva della volontà delle parti, dovendo in tal caso il giudice evitarla e dichiarare, ove ne ricorrano gli estremi, la nullità del contratto.Cass. civ. n. 27564/2011
Il principio della conservazione degli effetti utili del contratto o di una sua clausola, previsto dall'art. 1367 c.c., avendo carattere sussidiario, può e deve trovare applicazione solo quando siano stati utilizzati i criteri letterale, logico e sistematico di indagine e, nonostante ciò, il senso del contratto o della clausola sia rimasto oscuro o ambiguo. Ne consegue che il giudice di merito, una volta ritenute oscure ed inidonee a consentire un'inequivoca interpretazione le espressioni contenute nel contratto, deve comunque accertare se le contrapposte versioni delle parti siano corredate da buona fede, valutandone il comportamento complessivo, nonché verificare, all'esito di eventuale istruttoria, quali effetti la scrittura produca per le parti, anziché ritenere tali espressioni prive di ogni effetto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, seguendo il criterio interpretativo del senso letterale delle parole, aveva dichiarato la nullità di un contratto di compravendita per l'indeterminatezza del prezzo d'opzione, stabilito in parte in contanti ed in parte mediante accollo delle rate di mutuo ancora da versare, così trascurando di utilizzare gli altri criteri ermeneutici sussidiari, indispensabili al fine di evitare di adottare una soluzione che rendesse la scrittura improduttiva di effetti).Cass. civ. n. 19104/2009
In materia contrattuale, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e corretta motivazione, lo stabilire se una determinata clausola contrattuale sia soltanto di stile ovvero costituisca espressione di una concreta volontà negoziale con efficacia normativa del rapporto. Tuttavia, sia per il principio di conservazione delle clausole contrattuali, sia perché rispondente all'interesse dell'acquirente di un immobile a non esser limitato nella disponibilità e nel godimento del medesimo, non può ritenersi generica ed indeterminata, e pertanto di stile, senza ulteriori argomenti al riguardo, la clausola secondo la quale l'alienante garantisce la libertà del bene da ipoteche, pesi e trascrizioni pregiudizievoli, pur se essa è sintetica e onnicomprensiva.Cass. civ. n. 3293/1997
In tema di interpretazione del contratto, l'art. 1367 c.c. non impone di attribuire all'atto un significato tale da assicurare la sua più estesa applicazione, ma richiede soltanto, per il principio di conservazione cui attende, che il significato attribuitogli possa avere un qualche effetto, specie se l'interpretazione comportante la più estesa applicazione dell'atto è da escludersi sulla base di una lettura che tenga conto degli altri, prioritari, criteri ermeneuti codificati. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva interpretato la clausola di un contratto intervenuto tra una società di costruzioni e il Comune di Fiuggi non come deroga convenzionale alla competenza arbitrale prevista dall'art. 43 D.P.R. n. 1063 del 1962, bensì come semplice indicazione del foro competente nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale per danni cagionati a terzi).Cass. civ. n. 2773/1996
Nel caso in cui un contratto (nella specie, di assicurazione contro i danni) contenga due clausole che disciplinano in modo diverso, e ciascuno esaustivo, lo stesso fatto, correttamente il giudice del merito attribuisce prevalenza a quella che ritiene più congrua alla soddisfazione degli interessi di entrambe le parti, atteso che, così operando, egli osserva sia il principio di conservazione del contratto (art. 1367 codice civile) — perché se le parti hanno attribuito ad un fatto una tale rilevanza da fame oggetto di due diverse clausole, entrambe esaustive, deve ritenersi che sia conforme alla volontà delle parti che almeno una clausola rimanga efficace — sia il principio di buona fede (art. 1366 codice civile), che nella scelta impone di preferire la clausola che soddisfi (meglio) l'interesse di entrambe le parti.Cass. civ. n. 5862/1987
Il contratto verbale costitutivo di una società di fatto, senza determinazione di tempo, con il conferimento del godimento di beni immobili essenziali al raggiungimento dello scopo sociale, è affetto da nullità, ai sensi dell'art. 2251 c.c., in relazione all'art. 1350 n. 9 c.c. il quale contempla la forma scritta ad substantiam per detti conferimenti immobiliari ove siano ultranovennali od a tempo indeterminato. Per escludere detta nullità non è invocabile il principio della conservazione del negozio giuridico, di cui all'art. 1367 c.c., al fine di circoscrivere il patto societario nei limiti del novennio per cui non è necessaria la forma scritta, in quanto ciò esulerebbe dalla mera interpretazione della volontà delle parti, traducendosi in un'arbitraria sostituzione del loro effettivo intento.Cass. civ. n. 6896/1983
Alla stregua del generale principio della conservazione, il quale importa che, attraverso l'interpretazione, debba attribuirsi al negozio la portata conforme alla effettiva volontà del suo autore, ancorché manifestata in forma impropria ed imprecisa e non perfettamente adeguata allo scopo perseguito, un atto formulato quale semplice ricognizione o conferma (o anche quale convalida o ratifica) di un precedente atto nullo ben può implicarne la rinnovazione con effetti costitutivi ex nunc, ove in via di interpretazione si possa ritenere ordinata a tale fine la manifestata volontà della parte (o delle parti), in funzione della sua intrinseca essenza.Cass. civ. n. 1348/1977
Il disposto dell'art. 1367 c.c., secondo cui, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, non può essere inteso nel senso di escludere assolutamente, e in ogni caso, che le parti possano aver impiegato dei mezzi negoziali oggettivamente inidonei a costituire qualsiasi vincolo giuridico.Cass. civ. n. 1100/1977
L'interprete deve ricorrere al criterio ermeneutico integrativo fissato dall'art. 1367 c.c. soltanto quando, esaurita l'interpretazione ricognitiva, rimanga ancora in dubbio, il che non si verifica se alla clausola da interpretare egli abbia già attribuito con certezza un senso determinato, ancorché tale da svelarne il carattere pleonastico.Cass. civ. n. 869/1977
Il criterio di ermeneutica contrattuale contenuto nell'art. 1367 c.c. circa la conservazione delle clausole contrattuali dubbie, va inteso non già nel senso che è sufficiente il conseguimento di un qualsiasi effetto per una clausola che può dar luogo a più conseguenze possibili, bensì nel senso che deve preferirsi l'effetto di maggiore e più sicura ampiezza sulle varie ipotesi prospettate come possibili e perciò dubbie.Cass. civ. n. 2130/1975
Ai fini dell'interpretazione di una dichiarazione unilaterale di volontà oscura ed ambigua, rispetto alla quale sia dubbio se la parte abbia inteso porre in essere una rinunzia abdicativa ovvero una mera proposta contrattuale, il principio della conservazione del contratto, applicabile anche all'interpretazione, degli atti unilaterali, secondo cui, a norma dell'art. 1367 c.c., il negozio deve essere interpretato nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo il quale non ne avrebbe alcuno, non può essere utilizzato al fine di attribuire all'anzidetta dichiarazione — in mancanza di ogni altro elemento — il valore di rinunzia invece che di semplice proposta, poiché le proposte contrattuali non sono, di per sé, prive di qualsiasi effetto giuridico, potendo comportare a carico dei loro autori, quanto meno una responsabilità precontrattuale.
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