Il principio della buona fede nel codice del 1942 — Esclusione del formalismo nella dottrina generale dei contratti
Stando alla ricordata Relazione, l'art. 1366 costituisce il punto di sutura fra i criteri soggettivi di interpretazione posti agli articoli 1362-1365, ed i criteri oggettivi o, come da altri si dice, integrativi, posti agli articoli 1367-1371; e domina questi e quelli. L'art. 1366, sempre secondo la ricordata Relazione, costituisce il complemento dell'articolo 1337 e dell'art. 1375, avuto anche riguardo all'art. 1374.
Nella sua funzione generale, l'art. 1366, congiuntamente agli articoli 1337 e 1375, elimina dalla dottrina generale dei contratti ogni criterio di formalismo. Si sa che il formalismo ha la sua storia, i suoi pregi, il suo campo di applicazione; esso serve ad ottenere, per quanto è possibile, la certezza dei rapporti, e, per esempio, in taluni istituti processuali esso si impone. Ma la dottrina generale dei contratti non rientra nei suoi domini, ed è giusto che sia così, attesa la supremazia delle esigenze morali in questo genere di rapporti, mentre d'altro lato basta la reciproca conoscenza delle parti a dare sufficiente certezza a diritti e doveri, destinati, di regola, a fissarsi nelle loro persone, prescindendo dai terzi.
L'esclusione del formalismo costituisce un principio che non solo riceve particolari applicazioni nei singoli istituti nostri, per esempio all'art. 1366 ed agli articoli 1427-140, ma che inoltre orienta tutta la materia verso la lealtà contrattuale. Così si impone un freno ai contraenti, di cui vi è grande bisogno. Invero, come è noto, il contratto suole comporre conflitti di interessi; il conflitto, trasformato in una intesa, rimane tuttavia latente nella interpretazione e nella esecuzione, giacché, per lo più, anche a contratto stipulato, gli interessi delle parti sono fra loro contrapposti. Ora, nel conflitto, la prevalenza della buona fede sulle contrastanti tendenze, e bensì raccomandata da quella onesta che dovrebbe tenere a freno l'egoismo e la frode; ma è opera specifica del legislatore di venire in aiuto a tale onestà in questa sua funzione tutt'altro che agevole e non sempre vittoriosa; ecco perché conviene che il codice civile porti in prima linea, come giuridicamente rilevante, la legge morale, facendo richiamo, contro l'istinto pugnace degli uomini, alla esigenza di una reciproca leale collaborazione.
Così una tendenza moderna, intesa a sottovalutare la portata dell'art. 1366 deve intendersi nel senso che già prima del codice del 1 942 i civilisti italiani facevano ricorso alla buona fede come criterio interpretativo, fondandosi sull'art. #1131# del codice del 1865; non si deve intendere invece nel senso che l'art. 1366 del codice del 1942 dica alcunché di inutile o di meno opportuno.
Il principio della buona fede nella sua funzione particolare di far prevalere sulla volontà divergente, l’adesione unilaterale alla dichiarazione comune – Necessità dell’adesione, sua validità ed effetti
Ma oltre alla funzione di eliminare il formalismo della interpretazione dei contratti, l'art. 1366 esercita anche una funzione interpretativa specifica, menzionata nella ricordata Relazione. Alle manifestazioni di volontà l'interprete deve attribuire «il significato oggettivo in cui la parte accettante poteva e doveva ragionevolmente intenderle, secondo le regole della buona fede; significato questo che è il solo normalmente riconoscibile e sul quale pertanto l'accettante deve poter fare sicuro assegnamento».
Anche questo principio era generalmente ammesso prima che il codice del 1942 formulasse l’art. 1366; non è tuttavia a dimenticare che in diritto canonico vige il principio opposto per casi particolarissimi di riserva mentale, nel matrimonio, istituto contrattualmente concepito nel sistema della Chiesa.
Ma per rimanere nel diritto civile italiano, la regola che è menzionata nella ricordata Relazione nel passo riferito, e che è implicitamente contenuta nell'art. 1366, vuole essere ora particolarmente illustrata.
L'ipotesi che qui si considera è quella in cui si abbia un'espressione comune fra le parti, ma sia divergente la loro volontà. Ciò può accadere per riserva mentale di un contraente, ovvero per incuria nell'usare un'espressione male rispondente al pensiero, o per qualunque altra causa. Le regole poste agli articoli 1367-1371 sostituiscono, come vedremo, una volontà, presunta ad una volontà dubbia od oscura. Invece l’art. 1366 ci conduce assai più lontano, perché sostituisce addirittura alla volontà comune che manca, una volontà che comune non è certamente, ma che risulta da una adesione volitiva unilaterale alla comune dichiarazione. Per conseguenza, se ambo le parti dichiarano A, ma una parte intende B e l'altra intende C, il contratto non si forma; non può formarsi né su B ne su C che sono rimaste volizioni isolate, ma non può formarsi nemmeno su A, perché mancando l'adesione unilaterale, non sussiste quell'affidamento di parte che solo giustificherebbe, per esigenze di buona fede, la costituzione del contratto, secondo la volontà del legislatore.
Allorché invece una parte ha inteso A ma ha detto B, e l'altra ha inteso proprio B, ciò che comanda la legge interpretativa che qui esaminiamo, è che il vincolo contrattuale si istituisca ad opera dei contraenti. Ciò che, per legge, crea il vincolo, è la loro condotta, è il congiungimento da essi operato di una dichiarazione e di una adesione: a congiungimento compiuto, le parti sono legate l'una all'altra; non può più parlarsi di una semplice responsabilità extracontrattuale di chi si è male espresso, responsabilità che, del resto, sarebbe inadeguata, perché chi intraprende l'esecuzione di un contratto deve essere sicuro che esso è bene costituito.
Si noti ora che, quando il vincolo si è formate sulla dichiarazione divergente dalla volontà di una parte, questa non può. far questioni di vizi di volontà. I vizi, invero, pcssono concernere una volontà reale non la dichiarazione di cosa diversa da quella voluta. Invece possono farsi valere i vizi sull'adesione unilaterale della parte contraria.
Potrebbe parere che, avendo voluto il codice proteggere l'assegnamento che fa l'accettante sull'altrui dichiarazione, la norma non potesse mai ritorcersi contro di lui. Così nell'ipotesi in cui l'accettante avesse interesse non già a tener fermo il contratto, ma a sostenerne l'inesistenza per mancata congiunzione delle due volontà, parrebbe che nulla dovesse opporsi al suo diritto di far valere l'inesistenza stessa, visto che la norma che esaminiamo e stata scritta per difenderlo e non per pregiudicarlo. Tuttavia, a nostro avviso, non è così; allorché il legislatore ha voluto che dal congiungimento di una dichiarazione e di una sola volontà adesiva sorga il vincolo contrattuale, esso si costituisce nonostante qualsiasi contrario interesse. Anche se il legislatore si è indotto a così disporre per riguardo all'aspettativa di una parte, tenuto conto di ciò che generalmente accade, resta fermo il carattere cogente di una regola che concerne la formazione del vincolo contrattuale.
Infine, come abbiamo visto, è intendimento del legislatore che la sostituzione della volontà dichiarata a quella reale sia opera di interpretazione, sia pure oggettiva. Per conseguenza, tale sostituzione ha carattere dichiarativo, non costitutivo. Il giudice stabilisce quale sia il contenuto della volontà adesiva che coincide con la dichiarazione dell'altro contraente. Per compiere tale operazione, i1 giudice non adopra altro che il materiale che le parti gli hanno fornito e chiarisce il senso che ne deriva, ai soli effetti della controversia decisa. Così questa interpretazione è anch'essa efficace solo nei limiti della cosa giudicata.
Problemi di coordinamento fra la intenzione e la dichiarazione
A questo punto possiamo affrontare la grave controversia agitata in dottrina sulla portata dell'art. 1366 e sulla natura giuridica delle regole che abbiamo dianzi illustrato.
Nessuno dubita che una parte abbia il diritto di fare, almeno in certi casi, assegnamento sulla dichiarazione dell'altra, per esempio nell'ipotesi di riserva mentale. La posizione estrema assunta dal diritto canonico, come sopra si è accennato, per fondamentali motivi di principio che in quel diritto imperano, è cosa che rimane totalmente estranea al sistema che vige oggi in Italia. Per conseguenza, anche coloro che più energicamente insistono sul momento essenziale della intenzione, nella formazione dei contratti, non possono negare che, almeno in qualche caso, sia giocoforza prescindere dalla coincidenza di una volontà comune. D'altro canto, coloro che insistono invece sopra la importanza della dichiarazione nei contratti non possono contestare e non contestano che, almeno sotto certi aspetti, sia importante la coincidenza della volontà. Cosicché, in definitiva, volontà e dichiarazione hanno la loro ragion d'essere maggiore o minore, tanto per l'una che per l'altra dottrina estrema.
Inoltre, tanto i sostenitori accentuati della intenzione, quanto quelli della dichiarazione, concordano nell'attribuire scarso valore all'articolo 1366, gli uni perché ne restringono grandemente il campo di applicazione, gli altri perché ricollegano l'affidamento della parte all'importanza preminente che nel contratto ha la dichiarazione di volontà.
Infine non mancano critiche severe alla ricordata Relazione, quanto al passo sopra trascritto, soprattutto censurando la difficoltà di metterlo d'accordo con le disposizioni dell'art. 1362.
Secondo noi, la posizione degli uni e degli altri è alquanto discosta da quella presa dal legislatore del 1942, il quale ha voluto tenere una via intermedia che, seguendo un recente indirizzo dottrinale, tiene conto in prima linea della coincidenza delle intenzioni e subordinatamente degli effetti della dichiarazione. E’ vero che preso tale atteggiamento, già ne consegue che la dichiarazione abbia il suo peso, ove la coincidenza delle intenzioni faccia difetto; ma non è male che il legislatore abbia insistito su questo punto, spiegandoci il suo pensiero. E’ vero che sarebbe stato meglio formulare in modo esplicito, in relazione all'art. 1366, la condanna della riserva mentale e di ogni altra intenzione non manifestata ed ignota alla controparte, allo scopo di dirimere dubbi che, di fronte ad una posizione eclettica del legislatore, possono affiorare facilmente. Ma, a nostro avviso, il passo della ricordata Relazione dianzi trascritto, è sufficientemente esplicito perché tali dubbi siano rimossi, quando lo si metta in relazione col testo che tale passo intende illustrare, e che nell'art. 1366 è contenuto.
Viene ora la difficoltà di conciliare l'art. 1366 col l'art. 1362. A noi sembra che l'art. 1366, in questa applicazione particolare che qui studiamo, sia subordinato all'art. 1362. In concreto si tiene conto della dichiarazione divergente dalla volontà solamente a condizione che non risulti conseguita una coincidenza di intenzioni. Se risulta conseguita, qualunque cosa sia contenuta nella dichiarazione, la coincidenza intenzionale ai sensi dell'art. 1362, prevale sulla dichiarazione.
Una difficoltà più grave, invece, a nostro avviso, sorge nel coordinare l’art. 1366, nell'applicazione in esame, con l'art. 1321, che ci dà la nozione del contratto. Invero, se il contratto è l'accordo delle parti, che accordo sarà mai questo nel quale la volontà è divergente?
Secondo noi, la difficoltà si supera osservando che l'art. 1321, dandoci la nozione generale del contratto, si tiene ad un livello più elevato di quello dei problemi interpretativi; si riferisce all'intera attività negoziale dei contraenti, attività, che, come è noto, è costituita dalla intenzione e dalla dichiarazione, l'una e l'altra essenziali, nessuna delle due esclusiva, secondo le vedute del nostro legislatore, sopra illustrate. Ciò posto, non è compito dell'art. 1321 di pregiudicare il problema del modo con cui le parti debbono concorrere a formare il contratto, se debbono coincidere per intenzione, per dichiarazione, o parte in un modo o parte nell'altro. L'accordo di due o più parti, secondo la lettera e lo spirito dell'art. 1321, può avvenire in più guise; come esso avvenga in concreto, è questione di minore momento, risolta dalle disposizioni del capo IV dianzi illustrate.