Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 2976 del 31 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il contratto di locazione immobiliare, se non diversamente convenuto, include anche le pertinenze, con la conseguenza che la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente di affermare la sussistenza del relativo vincolo, pur ove possa apparire ragionevole l'utilitą della cosa accessoria rispetto a quella principale.

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