Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni(1).
[La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.](2)
Note
(1)
A differenza dell'art. 600 la condizione servile funge da presupposto delle condotta e non quindi da risultato della condotta punibile.
(2)
Tale comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), della l. 2 luglio 2010, n. 108.