Come è noto, in ipotesi di mancato pagamento delle bollette condominiali, il fornitore del servizio può attivare una serie di conseguenze progressive, come l'invio di solleciti di pagamento, l'applicazione di interessi di mora, l'addebito di eventuali penali o costi di ritardo, fino ad arrivare alla sospensione o al distacco della fornitura. Ebbene, nella gestione delle utenze, l'amministratore ha un ben preciso ruolo e può essere chiamato a risarcire il danno se il mancato pagamento delle bollette è dovuto a una sua errata o negligente gestione delle spese comuni. Per legge, questo professionista deve:
- riscuotere i contributi dai condomini;
- pagare le spese necessarie per i servizi comuni;
- usare correttamente il conto corrente condominiale;
- tenere una contabilità ordinata e trasparente;
- predisporre il rendiconto annuale;
- conservare la documentazione giustificativa.
Tra i casi pratici troviamo, ad esempio, un accertato disordine nella gestione della cassa condominiale, l'uso delle somme per finalità diverse da quelle dovute, l'inerzia nel recupero delle quote dai condomini morosi oppure il mancato controllo delle scadenze delle fatture.
La situazione più tipica è forse quella dei soldi disponibili, ma con bollette non pagate: il condominio disponeva di liquidità sufficiente, ma l'amministratore non ha provveduto al tempestivo pagamento delle utenze. Ebbene, se da questo comportamento derivano conseguenze economiche, come interessi di mora, penali, costi di sollecito, spese legali o uno stop all'erogazione dei servizi, allora il condominio ben potrà chiedere all'amministratore il risarcimento del danno subito.
Viceversa - quando il condominio non riesce a pagare le bollette perché ci sono morosi - l'amministratore non è direttamente responsabile dell'insoluto, a patto che dimostri di essersi attivato correttamente. Nel caso, ad esempio, emergano solleciti ai condomini morosi o l'avvio di decreti ingiuntivi, il professionista potrà essere esente da una condanna al risarcimento danni.
In tale prospettiva, il nono comma dell'art. 1129 del c.c. prevede, oggi, un obbligo specifico in capo all'amministratore: egli deve attivarsi per la riscossione forzosa delle somme dovute dai condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, in cui il credito è inserito. L'inosservanza di tale obbligo può comportare la revoca dell'incarico e anche una responsabilità risarcitoria per mala gestio, ma - come accennato - solo a condizione che venga dimostrato il nesso causale tra l'omissione e il danno effettivamente subito dal condominio.
Il punto centrale della disciplina è che conta la gestione e non solo il debito. La responsabilità dell'amministratore non dipende dal semplice mancato pagamento delle bollette, ma dal modo in cui ha gestito la situazione complessiva. Se l'amministratore ha agito con diligenza, trasparenza e tempestività e ne fornisce prova in giudizio, non potrà essergli imputata automaticamente la crisi economica del condominio. Se, invece, ha gestito male le risorse o è rimasto inattivo, nonostante la disponibilità dei fondi, può essere chiamato al risarcimento.
La giurisprudenza ha chiarito tali principi in modo significativo. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n. 1580 dello scorso anno, ha affermato che la mera insolvenza o incapienza dei condomini morosi non determina automaticamente la responsabilità dell'amministratore quando questi abbia comunque attivato le procedure di recupero (come decreti ingiuntivi, precetti e valutazioni di convenienza economica dell'esecuzione). Al contrario, integra mala gestio l'omesso pagamento delle fatture del fornitore con conseguente maturazione di interessi passivi a carico del condominio. Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Roma con la sentenza 9877/2018, in un caso di interruzione della fornitura di gas e richiesta danni all'amministratore.
Concludendo, il principio giurisprudenziale di fondo è che il condominio deve dimostrare in tribunale che il danno economico deriva da una scelta o da un'omissione imputabile all'amministratore. Se lo fa, la logica conseguenza giuridica è l'insorgenza dell'obbligo di risarcimento danni in capo al professionista.