Cassazione civile Sez. II sentenza n. 18275 del 26 agosto 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di responsabilitą per inadempimento contrattuale del professionista (nella specie, fondato sull'asserita insufficienza dell'opera di un ingegnere edile nell'approntare i rimedi preventivi alle infiltrazioni d'acqua in un fabbricato), non costituisce mutamento della domanda, ma semplice "emendatio libelli", l'allegazione di profili di inadeguatezza della prestazione diversi da quelli inizialmente prospettati (nella specie, relativi alla mancata previsione di un fenomeno di risalita per capillaritą dell'acqua), restando immutato il fatto giuridico invocato a "causa petendi" del risarcimento.

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