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Articolo 106 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Intervento su istanza di parte

Dispositivo dell'art. 106 Codice di procedura civile

Ciascuna parte può chiamare (1) nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa (2) o dal quale pretende essere garantita (3).

Note

(1) La chiamata in causa del terzo (art.269) si attua mediante un atto di citazione, con il quale il terzo deve essere messo a conoscenza di tutte le attività processuali svolte fino al momento della sua chiamata. La notifica di tale atto è sufficiente per fargli assumere la qualità di parte nel giudizio nel quale deve intervenire, determinandosi un litisconsorzio facoltativo eventuale successivo. Pertanto, le parti originarie potranno proporre contro di lui autonome domande ed, a sua volta, il terzo potrà proporne contro le parti.
(2) La causa si definisce comune al terzo quando il rapporto dedotto in giudizio e quello facente capo al terzo hanno in comune almeno uno degli elementi oggettivi, e cioè quando esiste tra di essi un vincolo di connessione oggettiva per il petitum o per la causa petendi. Infatti, si tratterebbe di chiamare in causa quegli stessi terzi che avrebbero potuto dispiegare intervento principale o adesivo autonomo (art.105). Ad esempio si pensi al caso in cui il convenuto in un giudizio di rivendica contesti la titolarità attiva dell'attore e chiami in causa il terzo pretendente, effettivo titolare del diritto di proprietà; oppure al caso del creditore che chiami in causa anche gli altri condebitori solidali allo scopo di ottenere una sentenza che abbia piena efficacia anche contro di loro. L'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza ritiene che la chiamata in causa del terzo possa avvenire anche quando la comunanza è determinata da rapporti di pregiudizialità-dipendenza, che consentirebbero l'intervento adesivo dipendente come ad es. nella causa di sfratto tra il locatore ed il conduttore, ciascuna di queste parti potrà avere interesse a chiamare il subconduttore affinché gli sia opponibile la sentenza.
(3) La chiamata in garanzia si ha quando una delle parti chiami in causa un terzo con lo scopo di riversare su quest'ultimo gli effetti di una eventuale soccombenza in giudizio. La garanzia che permette tale chiamata può essere propria o impropria (art.32). La prima si ha quando il terzo è tenuto a rispondere sulla base di un rapporto sostanziale nascente da un contratto o dalla legge e sarà soggetto agli effetti della sentenza della causa principale e può proporre eccezioni, mezzi istruttori, istanze ed impugnazioni relative alla causa principale (tipico è il caso della garanzia per evizione ex art. 1485 c.c.). La seconda invece si ha quando il collegamento tra la posizione del chiamante e del terzo chiamato non si fonda su di un rapporto giuridico nascente dalla legge o da un contratto, ma è di mero fatto. Tipico è l'esempio delle vendite a catena, in cui il venditore può chiamare in causa l'originario venditore affinchè lo garantisca e lo tenga indenne dall'eventuale condanna al pagamento delle spese in favore dell'acquirente.

Spiegazione dell'art. 106 Codice di procedura civile

L'intervento, oltre ad essere frutto di una scelta volontaria del terzo, può anche essere conseguenza di un'apposita istanza effettuata da una delle parti già in causa; per tale ragione esso viene definito intervento coatto, anche se tale definizione non deve indurre a pensare che il terzo chiamato possa in qualche modo essere obbligato ad una partecipazione attiva al processo pendente, considerato che nessuno può essere costretto contro la propria volontà a proporre delle domande (il terzo, dunque, può sempre decidere di non partecipare attivamente al processo, rimanendo eventualmente contumace).
La chiamata in causa ad istanza di parte contiene in sé la proposizione, ad opera del chiamante, di una implicita domanda di accertamento nei confronti del terzo, estendendo anche a lui gli effetti della sentenza pronunciata in relazione alla causa originaria.
Di regola è il convenuto ad effettuare la chiamata in causa del terzo, mentre l’attore può avvalersi di tale strumento quando il suo interesse sia conseguente alle difese del convenuto; in questo caso, tuttavia, l'attore deve prima chiedere ed ottenere dal giudice un'apposita autorizzazione.
La particolare sinteticità di questa norma ha ingenerato il timore di un uso distorto e per fini puramente dilatori dell'istituto da essa disciplinato, e ciò soprattutto quando è il convenuto ad avvalersene, considerato che non è possibile un preventivo controllo di ammissibilità; si è di contro fatto osservare che, a parziale diminuzione di tale rischio, vige per il convenuto un principio di autoresponsabilità, scaturente dal fatto che la parte che chiama inutilmente un terzo nel processo potrebbe, poi, essere tenuto alla rifusione delle spese.
Il terzo chiamato in causa ha gli stessi poteri che avrebbe avuto in caso di intervento volontario.
Leggendo la norma se ne deduce che le ipotesi di intervento ad istanza di parte sono due, ossia la comunanza di causa e la chiamata in garanzia, che adesso si analizzeranno singolarmente.
La comunanza di causa
Una causa può considerarsi comune ad un terzo diverso dalle parti nel caso in cui quest’ultimo sia titolare di una situazione giuridica collegata a quella oggetto della lite pendente da connessione oggettiva, da un vincolo di pregiudizialità o, più in generale, quando sussista un interesse alla partecipazione del terzo al processo.
Il caso più frequente di intervento ad istanza di parte riguarda quei terzi che avrebbero potuto promuovere un intervento volontario ex art. 105 del c.p.c., ma che per diverse ragioni non lo abbiano ancora fatto, trovandosi ad essere chiamati a partecipare al giudizio da una delle parti; in tale prospettiva si è affermato che la chiamata in causa del terzo può essere ricondotta ad una forma di litis denuntiatio, con la quale si mira a portare il terzo a conoscenza della pendenza del processo, consentendogli di intervenire.
In contrario si è tuttavia osservato che l'intervento in causa è un istituto ben diverso dalla litis denuntiatio, dato che solo dalla chiamata effettuata ex art. 106 (che si realizza mediante lanotificazione di un vero e proprio atto di citazione), scaturisce la notevole conseguenza dell'acquisizione, in capo al terzo, della qualità di parte (con la mera denuncia della lite, invece, ci si limita ad avvisare, seppure in modo solenne e formale, il terzo della pendenza di un processo).
Nella categoria dei soggetti che possono essere chiamati in causa ad istanza di parte vanno ricompresi coloro che sono titolari di un diritto incompatibile (i c.d. terzi pretendenti), ovvero coloro che avrebbero potuto dispiegare intervento volontario principale.
Esempio classico è quello del processo in cui l'attore abbia convenuto in giudizio soltanto uno dei coobbligati in solido; in tal caso si esclude per l'attore la possibilità di chiamare successivamente in causa il terzo, poiché in questo modo gli si consentirebbe ingiustificatamente di rimediare ad una omissione a cui lo stesso avrebbe potuto ovviare prestando maggiore attenzione.
Tale possibilità, invece, deve essergli consentita nel caso in cui l'attore solo successivamente venga a conoscenza dell'esistenza di altri coobbligati in solido (ma in questo caso si tratta piuttosto di una di rimessione in termini); del tutto diversa è anche l'ipotesi in cui sia il convenuto ad effettuare la chiamata in causa del terzo, profilandosi in questo caso una chiamata in garanzia.
Un'altra ipotesi, che può dar luogo ad un intervento coatto ad istanza di parte, ricorre nel caso del terzo che, secondo il convenuto, è considerato vero legittimato a contraddire la domanda proposta nei suoi confronti, e che il convenuto chiami in causa affinché prenda il suo posto nel processo e lo possa, così, liberare. Con la chiamata in causa del vero legittimato, il convenuto è posto in condizione di contrastare con maggiore efficacia le pretese dell'attore (si è anche sostenuto che così facendo il convenuto instaura una controversia pregiudiziale nei riguardi sia dell'attore che del terzo).

La chiamata in garanzia
E’ questa la seconda ipotesi prevista dalla norma ed in cui è consentito l'intervento coatto ad istanza di parte.
Ipotesi tradizionali sono quelle della garanzia propria, nelle due forme della garanzia reale e personale; deve tuttavia osservarsi che dottrina e giurisprudenza prevalenti riconducono la disciplina della seconda parte dell'art. 106 anche al diverso caso della garanzia impropria.
Ricorre in particolare la figura della garanzia propria nel caso in cui vi sia il diritto di un soggetto ad essere tenuto indenne a fronte di una eventuale diminuzione patrimoniale conseguente alla pretesa affermata da un terzo; con la chiamata in causa del garante si intende di fatto realizzare una vera e propria strategia difensiva, volta ad ottenere la manleva in caso di soccombenza, cercando di scaricare sul terzo le eventuali conseguenze dannose di una sconfitta.
E’ chiaro che sul garante chiamato in causa incomberà un onere di difesa, in quanto da una sua insufficiente difesa potrebbe derivare la soccombenza del garantito ed il conseguente obbligo del garante di tenerlo indenne; egli assume la qualifica di parte, ma non diviene litisconsorte del chiamante.

Secondo il chiaro disposto dell'art. 32 del c.p.c., la chiamata in garanzia propria non produce alcuna variazione della competenza, la quale rimane radicata in capo al giudice investito della causa principale anche quando, sommando i valori delle domande, si travalichino i limiti della competenza per valore.
Unica eccezione, espressamente prevista dalla legge, si ha nel caso in cui la domanda di garanzia sia proposta avanti al giudice di pace: in tal caso, infatti, se viene superata la competenza per valore, il giudice di pace dovrà rimettere entrambe le cause al giudice di grado superiore.

Nel caso di chiamata in garanzia propria, si ritiene sia possibile giungere ad estromettere il garantito; infatti, il garante comparso può, spontaneamente o su richiesta del garantito, decidere di assumere la causa (in tal caso il giudice istruttore pronuncia l'estromissione con un'ordinanza, la quale, essendo emessa a seguito di un preciso accordo delle parti e considerato che verte su materia disponibile, non potrà essere successivamente modificata o revocata, a meno che non intervenga un ulteriore accordo in tal senso).
Quanto appena detto per la garanzia propria non può valere per la differente ipotesi della garanzia impropria, fattispecie in qualche modo ascrivibile al genus delle garanzie, ma che costituisce un aliud rispetto alla prima.
Infatti, le fattispecie che danno origine alla garanzia impropria sono strutturalmente del tutto autonome dalla causa principale, tanto che ben potrebbero essere azionate in un separato procedimento e nei confronti di un soggetto distinto.
Classico caso che può farsi è quello delle c.d. vendite a catena: si consideri l'ipotesi di un bene viziato, che un venditore al dettaglio abbia acquistato da un grossista, per poi giungere nelle mani del cliente finale.
Ebbene, qualora il consumatore abbia convenuto in giudizio il venditore esperendo l'azione di riduzione o redibitoria, quest'ultimo, in quanto a sua volta titolare di un analogo diritto ad essere garantito, a fronte dei vizi, dal proprio dante causa, può instaurare un procedimento similare nei confronti del grossista.
E’ proprio questa ulteriore azione (che chiaramente si presenta del tutto distinta da quella promossa dal consumatore finale e rivolta nei confronti di un soggetto diverso e che ben potrebbe essere esperita nell'ambito di un separato giudizio), che la giurisprudenza, sulla base di un'interpretazione piuttosto larga della lettera dell'art. 106, seconda parte, ammette possa essere proposta già all'interno del giudizio instaurato dall'ultimo acquirente nei riguardi del venditore al dettaglio, servendosi proprio dello schema della chiamata in garanzia contemplato dall'art. 106.

La differenza strutturale esistente tra le ipotesi di chiamata in garanzia propria ed impropria comporta che, nelle ipotesi di garanzia impropria, non si reputa possibile l'estromissione del convenuto originario, proprio perché, in ragione di quanto sopra ricordato, si è dinnanzi a due cause distinte ed autonome, di cui solo per ragioni di opportunità si ammette il cumulo nello stesso procedimento.


Massime relative all'art. 106 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1123/2022

Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/08/2020).

Cass. civ. n. 33422/2019

Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia.

Cass. civ. n. 27846/2019

In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.

Cass. civ. n. 16590/2019

Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice).

Cass. civ. n. 15659/2019

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa promossa nei suoi confronti dall'assicurato, non possono essere poste a carico di quest'ultimo, se beneficiario dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., operando tale disposizione rispetto alle spese del giudizio sostenute da tutte le parti processuali, e non del solo convenuto, in ragione delle finalità della norma, diretta a non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/01/2018).

Cass. civ. n. 24574/2018

Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2014).

Cass. civ. n. 11742/2018

Ove il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei suoi confronti non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia (chiamata in garanzia oggettivo-soggettiva), il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore dell'oggetto del contendere tra le parti principali, atteso che in tale ipotesi unico diventa l'accertamento richiesto al giudice nei confronti di tutte le parti e, per effetto di tale estensione oggettiva e soggettiva, si viene a creare un litisconsorzio necessario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2015).

Cass. civ. n. 4722/2018

In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale ( per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo ) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza definitiva rilevando che la Corte di Appello, dopo avere estromesso con sentenza non definitiva la parte individuata dall'attore come l'unica passivamente legittimata, aveva proseguito il giudizio in assenza di quest'ultima, benchè la sentenza non definitiva fosse stata cassata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/09/2012).

Cass. civ. n. 4195/2018

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata. (Nella fattispecie, la Corte ha chiarito che la domanda di manleva, spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo, non necessariamente deve essere valutata "manifestamente infondata" o "palesemente arbitraria" ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2011).

Cass. civ. n. 24294/2016

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato.

Cass. civ. n. 21462/2016

In materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione.

Cass. civ. n. 8411/2016

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.

Cass. civ. n. 2492/2016

In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.

Cass. civ. n. 20552/2014

Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.

Cass. civ. n. 10610/2014

In tema di chiamata del terzo in causa, la decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è rilevabile d'ufficio, anche in appello, sicché l'eccezione di tardività, quale eccezione in senso improprio, può essere sollevata per la prima volta in appello.

Cass. civ. n. 11968/2013

La causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, sicché, ricorrendo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, ma non già aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale - rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l'interdipendenza tra le due cause - che possono formare oggetto soltanto di impugnazione adesiva dipendente. (Nel caso di specie, esercitata da un condomino, nei confronti del condominio, azione per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua provocate dalla rottura di un tubo condominiale, la Suprema Corte - in applicazione del summenzionato principio - ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'assicuratore, chiamato in garanzia dal predetto condominio, relativamente alla censura che ha investito la liquidazione equitativa del danno, qualificandolo come adesivo dipendente dal ricorso del condominio, giacché concerneva statuizioni della sentenza impugnata non attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale).

Cass. civ. n. 6659/2013

Al pari del terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, che in riferimento alla causa principale ha poteri processuali riconducibili a quelli di un intervento adesivo dipendente, con conseguente possibilità di impugnare la statuizione principale solo limitatamente alla causa di garanzia, così le parti principali non possono sostenere le ragioni del predetto interveniente adesivo esorbitanti dall'ambito della causa di garanzia e giovarsi o spendere poteri processuali volti a supplire ad un'inerzia processuale o a vanificare l'acquiescenza alla sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si era pronunciata sul danno da ritardo nel pagamento del credito risarcitorio pur in difetto di specifica censura, in sede di gravame ad opera delle parti soccombenti, del relativo capo della sentenza di primo grado, ed ha escluso la possibilità di inferire la tempestiva introduzione della doglianza nel giudizio di gravame in esito alla totale adesione delle parti appellanti alle censure svolte, in quella sede, dal terzo chiamato in garanzia, ed involgenti anche critiche al predetto capo della sentenza).

Cass. civ. n. 5400/2013

Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

Cass. civ. n. 3969/2012

Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia.

Cass. civ. n. 20610/2011

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione).

Cass. civ. n. 5057/2010

Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.

Cass. civ. n. 20825/2009

La chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria è nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita procura alle liti. Non è, tuttavia, necessaria una nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata, se dall'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare il difensore alla chiamata in garanzia impropria, come quando, essendo manifestata tale volontà nella comparsa di risposta, a margine o in calce della quale sia apposta la procura, deve considerarsi implicitamente conferita al difensore la procura per chiamare il terzo in giudizio a titolo di garanzia impropria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata ritenuta la nullità della chiamata del terzo da parte del convenuto per garanzia impropria, perché la procura, rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, non conteneva l'autorizzazione all'azione di manleva).

Cass. civ. n. 17688/2009

In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato).

Cass. civ. n. 998/2009

Qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo non invochi la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c..

Cass. civ. n. 15756/2007

Il principio dell'automatica estensione delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell'attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni, in questo caso, il terzo intervenuto al risarcimento del danno in solido con il convenuto.

Cass. civ. n. 13374/2007

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso; il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio della estensione automatica della domanda in un caso in cui la domanda proposta dall'attore — accertamento del suo diritto al pagamento di una vincita al lotto nei confronti dell'amministrazione — era del tutto autonoma rispetto alla domanda proposta nei confronti del chiamato in causa, di rivalsa nei confronti del gestore della ricevitoria del lotto in caso di mancato pagamento da parte dell'amministrazione).

Cass. civ. n. 15362/2006

In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l'irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli articoli 167 e 269 c.p.c. non sono suscettibili di deroga. (Principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987).

Cass. civ. n. 13131/2006

Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie, è stata esclusa la estensione della domanda perché la chiamata in causa era avvenuta da parte del committente, convenuto per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione di opere edilizie, nei confronti delle ditte appaltatrici, configurandosi come chiamata in garanzia).

Cass. civ. n. 254/2006

La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, non può non presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva. Conseguentemente, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.

Cass. civ. n. 16935/2003

In caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domande originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del fatto dannoso, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda, che potrà trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 11454/2003

In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause benché proposte all'interno di uno stesso giudizio rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla causa principale, il passaggio in giudicato della sentenza sul punto relativo al rapporto principale non preclude al chiamato in garanzia impropria di contestare l'esattezza della decisione di merito nel limitato ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che tale decisione può avere su di esso.

Cass. civ. n. 7273/2003

Nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza quando la chiamata stessa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo, a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice, e ciò in quanto il giudizio verte sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico. Analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria), stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.

Cass. civ. n. 12029/2002

In materia di procedimento civile, la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., può essere disposta perché questi risponda, in luogo del convenuto, oppure sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore: nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si definisce «propria»; nel secondo caso quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi, ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, la garanzia si definisce «impropria», che tale è anche quando il convenuto in giudizio designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dell'attore.

Cass. civ. n. 8809/2001

Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata, cioè, su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nella sola ipotesi in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa, assumendosi essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità.

Cass. civ. n. 4921/2000

Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra. Ne consegue: che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e quindi nella sanzione di nullità di tutte le successive attività processuali; ed altresì che i due giudizi devono rimanere uniti anche nelle fasi di impugnazione. Tuttavia, ove il giudice abbia disposto la separazione delle cause, e la questione della legittimità della separazione non abbia formato oggetto d'appello, la questione dell'integrità del contraddittorio non può essere sollevata nel giudizio di cassazione.

Cass. civ. n. 13584/1999

La chiamata del terzo, effettuata da un ente pubblico, convenuto per il risarcimento danni dal proprietario di un terreno irreversibilmente trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica, per accertare l'inadempimento al contratto di appalto, è esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile tra committente e appaltatore. Pertanto, se quest'ultimo è dichiarato fallito, il tribunale fallimentare non diviene competente a conoscere l'una e l'altra domanda, permanendo invece la competenza del giudice originariamente adito sulla domanda del privato nei confronti dell'ente pubblico.

Cass. civ. n. 3474/1999

Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione.

Cass. civ. n. 722/1997

Mentre nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una istanza espressa, analoga estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Né la suddetta estensione della domanda si verifica nel caso in cui, ad istanza del condebitore solidale convenuto, venga chiamato in causa quello non compulsato dal creditore agente, essendo il chiamante privo di qualsiasi legittimazione in tal senso, attesa la sua estraneità al diverso rapporto intercorrente fra l'attore ed il chiamato.

Cass. civ. n. 11066/1995

Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un intervento adesivo dipendente e non può — trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili — dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Tuttavia, qualora egli, in riferimento alla causa dipendente non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilità del convenuto nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti e, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.

Cass. civ. n. 1337/1995

La chiamata in garanzia impropria, con la quale il convenuto, sulla base di un autonomo titolo, pretende essere tenuto indenne dal chiamato rispetto all'eventuale accoglimento della domanda della parte attrice, non coinvolge il rapporto principale, e, quindi, non abilita detta parte attrice a denunciare ragioni di nullità dell'atto di chiamata in causa, non idonee ad influire su quel rapporto.

Cass. civ. n. 512/1995

Nel caso di chiamata per garanzia impropria, come in ogni altro caso nel quale non sia imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, la chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a seguito dell'istanza tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, resta nella libera disponibilità della parte che la ha richiesta, sulla quale ricade pertanto l'onere di osservare il termine di comparizione per il terzo chiamato. Ne consegue che qualora il giudice abbia concesso per tale chiamata (esplicitamente o attraverso la semplice indicazione dell'udienza di comparizione del terzo) un termine insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione, la parte interessata può chiedere per la rinnovazione dell'atto un termine più congruo, sempre suscettibile di proroga, ed ove a ciò non provveda non può dolersi, in sede di gravame, della declaratoria di nullità dell'atto di chiamata in causa per inosservanza del termine.

Cass. civ. n. 1375/1993

Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'anzidetta legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall'affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente fra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio, restando peraltro escluso, nella stessa ipotesi, che la domanda che il chiamante deve spiegare nei confronti del chiamato debba essere necessariamente di condanna, in quanto il chiamante medesimo può limitare il proprio interesse ad agire alla domanda che l'accertamento sul rapporto principale (in quanto concernente un elemento del rapporto principale destinato a spiegare i suoi effetti nell'ambito del rapporto di garanzia impropria) faccia stato anche nei confronti del chiamato.

Cass. civ. n. 1898/1984

Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo — perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto venne ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto — sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo.

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