Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17708 del 19 luglio 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 183 cod. proc. civ. (sia nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sia nel testo successivo) consente all'attore di proporre le domande consequenziali alle eccezioni o domande del convenuto soltanto nell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., e non anche, a pena di inammissibilitą rilevabile anche d'ufficio, con le memorie previste dalla medesima norma.

(massima n. 2)

L'art. 183 cod. proc. civ., quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2006, nonché l'attuale quinto comma della stessa norma, consentono che l'attore possa introdurre una nuova domanda, oltre che a seguito di eccezione o domanda riconvenzionale del convenuto, anche in dipendenza di una mera difesa "in iure" o "in facto" che alleghi l'infondatezza della domanda originaria, ferma restando la necessitą che la nuova domanda assuma carattere consequenziale e, dunque, che la mera difesa svolga rispetto ad essa funzione di elemento costitutivo. Ne consegue che, ove l'attore abbia proposto domanda ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la contestazione del convenuto sulla effettiva conclusione del contratto, legittima la proposizione, da parte dell'attore, di domanda per il riconoscimento di una responsabilitą precontrattuale fondata sulla mancata conclusione del contratto, oggetto della difesa del convenuto.

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