Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15691 del 15 luglio 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel nuovo rito ordinario, nel regime processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, prima delle modifiche introdotte dalle leggi 14 maggio 2005, n. 80 e 28 dicembre 2005, n. 263, è possibile articolare i mezzi di prova sino alla scadenza dei termini perentori previsti dall'art. 184 c.p.c., anche in mancanza della loro indicazione negli atti introduttivi, stante l'omessa previsione, nell'art. 167 c.p.c., di decadenze per il convenuto che non li abbia tempestivamente indicati e considerato che l'art. 164 c.p.c., nel prevedere nullità e sanatorie per i vizi dell'atto di citazione, nulla dispone riguardo all'onere di indicazione dei mezzi di prova.

(massima n. 2)

Attesa la struttura unitaria della delegazione, che è composta di un rapporto unico con tre soggetti e due rapporti sottostanti, debbono sussistere per gli effetti delegatori due condizioni, vale a dire che il delegante sia creditore del delegato e debitore del delegatario e che il delegato abbia assunto l'obbligo di pagare a quest'ultimo il debito del delegante, mentre la formazione del negozio giuridico di delegazione può essere anche progressiva e non contestuale, senza che faccia venir meno l'unicità del rapporto, così come è irrilevante, nella fattispecie di cui agli artt. 1268 e 1269 c.c., la consapevolezza dell'esistenza e della natura della provvista, non essendo richiesta dalla norma.

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