Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 14815 del 7 giugno 2018

(2 massime)

(massima n. 1)

L'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi denunciati dal committente costituisce tacito riconoscimento degli stessi e, senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c., costituendo fonte di un'autonoma obbligazione di "facere" che si affianca a quella preesistente legale di garanzia. Tale nuova obbligazione, però, poiché non estingue quella originaria, può concernere i soli difetti contestati dal committente, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente con riferimento all'oggetto dell'appalto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che l'impegno dell'appaltatore a rimuovere i difetti della "res" assunto prima dell'ultimazione dell'incarico potesse riferirsi a vizi che il committente aveva scoperto dopo la fine dei lavori).

(massima n. 2)

La mera indicazione di ulteriori vizi della cosa appaltata rispetto a quelli indicati in citazione non integra una modifica inammissibile del "petitum" o della "causa petendi", ove dedotta nel termine dell'articolo 183, comma 6, c.p.c., permanendo un chiaro e stabile collegamento con la questione concreta oggetto del contendere.

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