Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5541 del 8 giugno 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

L'accertamento, in sede di sentenza non definitiva, degli elementi materiali che individuano una determinata convenzione fra le parti, non preclude al giudice di provvedere, con la sentenza definitiva resa fra le medesime parti, alla qualificazione giuridica di tale convenzione, in relazione ai dati definiti con la precedente pronuncia. Pertanto, ove con la prima decisione, dichiarativa della simulazione di un contratto di locazione, il giudice abbia accertato l'esistenza di una convenzione per la concessione gratuita dell'utilizzazione dell'immobile, ciò non impedisce che, con la definitiva decisione della causa, la dissimulata convenzione venga ascritta all'archetipo del comodato, delineato dall'art. 1803 c.c.

(massima n. 2)

La proposizione di una domanda di accertamento della simulazione assoluta di un determinato negozio giuridico non ne preclude, ai sensi dell'art. 184 c.p.c., la modificazione nel senso dell'accertamento della simulazione soltanto relativa, né comporta che sia viziata da extrapetizione la sentenza che accolga la domanda medesima sotto questo profilo, allorché l'accertamento della simulazione relativa non sia strumentale alla declaratoria del contratto dissimulato, allo scopo di derivarne specifici effetti giuridici, ma soltanto alla declaratoria di inefficacia del negozio simulato, per trarne la conseguenza della persistente vigenza di effetti propri di situazioni giuridiche preesistenti alla simulazione.

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