Cassazione civile Sez. II sentenza n. 39917 del 14 dicembre 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese delle riparazioni ed all'indennitą per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di inammissibilitą, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015).

(massima n. 2)

Il diritto all'indennitą per i miglioramenti arrecati alla cosa ed esistenti al tempo della restituzione si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica nel patrimonio del proprietario attore in rivendicazione; ne consegue che il giudicato formatosi sulla demolizione delle opere realizzate dal possessore si riverbera sulla spettanza dell'indennizzo, in considerazione della precarietą dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.

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