Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17144 del 27 luglio 2006

(3 massime)

(massima n. 1)

In tema di limiti del giudizio di equità per come definiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, deve ritenersi che la norma dell'art. 2697 c.c., che regola la distribuzione dell'onere della prova tra le parti, costituisce principio informatore del sistema delle garanzie giurisdizionali, di modo che resta priva di rilievo la circostanza che essa sia collocata nel codice di diritto sostanziale.

(massima n. 2)

La previsione del secondo comma dell'art. 1453 c.c., in forza della quale è possibile, in deroga alle norme processuali che dispongono il divieto della mutatio libelli nel corso del processo, la sostituzione della domanda di risoluzione per inadempimento a quella originaria di adempimento del contratto, non può essere estesa al caso in cui la domanda originaria abbia avuto ad oggetto il risarcimento del danno, che integra un'azione avente un petitum del tutto diverso sia dalla domanda di adempimento che da quella di risoluzione. Ne consegue che l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile, non rilevando in contrario nemmeno che all'atto della proposizione della domanda risarcitoria si fosse fatta espressa riserva di chiedere la risoluzione del contratto, giacché tale riserva equivale alla mancata proposizione della relativa domanda.

(massima n. 3)

Nelle controversie avanti al giudice di pace, qualora nella prima udienza - nella quale deve concentrarsi lo svolgimento dell'attività processuale, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ. - il giudice abbia, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, rinviato la trattazione ad una successiva udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente resta preclusa la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, ed il giudice non deve esaminare tale eccezione essendosi a sua volta, precluso nella prima udienza ogni potere di rilevazione. (Rigetta, Giud. pace Roma, 26 Aprile 2002).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.