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Articolo 2700 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Efficacia dell'atto pubblico

Dispositivo dell'art. 2700 Codice Civile

L'atto pubblico fa piena prova(1), fino a querela di falso [221 c.p.c.](2)(3)(4), della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Note

(1) La "piena prova" non riguarda anche il contenuto sostanziale delle dichiarazioni fornite dalle parti. Il pubblico ufficiale rogante non può garantire che le parti in questione abbiano affermato il vero: la falsità del documento può interessare sia il profilo estrinseco (provocando una falsità cosiddetta materiale), sia il suo contenuto (producendo una falsità ideologica). Nel primo caso, ciò che rileva è la sincerità dell'atto che viene messa in pericolo dall'ipotesi della contraffazione, se il documento viene falsato nell'indicazione dell'autore apparente, della data o del luogo effettivi, oppure dal caso dell'alterazione, se l'atto risulta modificato successivamente alla sua formazione. Si definisce, invece, "ideologica" quella falsità che riveste la veridicità stessa del contenuto all'interno del documento.
(2) Le falsità ideologiche non dovrebbero teoricamente interessare la sfera di "piena prova" dei profili di autenticità e provenienza del documento medesimo. In realtà, però, si è osservato l'esempio del notaio che, attestando falsamente una dichiarazione compiuta dinnanzi a lui, compie un falso ideologico in atto pubblico.
Dottrina e giurisprudenza risultano invece discordanti relativamente all'ammissibilità della querela di falso nell'ipotesi cosiddetta di "abuso di foglio firmato in bianco": le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in senso favorevole nel caso in cui il riempimento sia avvenuto "absque pactis" (senza autorizzazione del sottoscrivente); non invece nell'ipotesi "contra pacta" (in modo difforme dagli accordi).
(3) Il falso civile assume rilievo allo scopo di appurare se al documento prodotto possa attribuirsi la piena efficacia vincolante per la valutazione del giudice, così come sancito dal presente articolo e dall'art. 2702 per la scrittura privata; mentre nell'ambito penalistico riveste importanza il comportamento penalmente rilevante della falsificazione, concetto decisamente più allargato della disciplina civilistica.
(4) L'atto pubblico è sicuramente la prova documentale maggiormente rilevante, di conseguenza sono prescritte sanzioni pecuniarie ad hoc per chiunque ponga in essere querela di falso senza fondamento (v. 226 c.p.c.).

Ratio Legis

L'atto pubblico costituisce una prova legale, vincolando la valutazione del giudice e non lasciandogli alcuna discrezionalità nella decisione riguardante i fatti provati. Il documento fa "piena prova" della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e del fatto che le dichiarazioni delle parti siano avvenute in sua presenza, tuttavia tale efficacia probatoria non si estende al vero e proprio contenuto delle dichiarazioni delle parti che possono perciò essere impugnate con la querela di falso.

Brocardi

Pro veritate instrumenti semper praesumitur

Spiegazione dell'art. 2700 Codice Civile

L'atto pubblico come prova legale

Il carattere distintivo e lo scopo dell'atto pubblico è quello di fornire una prova del suo contenuto (presa questa parola nel senso che or ora vedremo) la quale non possa essere rimossa se non con mezzi di particolare gravità (c. d. querela di falso). E questa una limitazione del potere del giudice di apprezzare liberamente il contenuto degli atti ed in generale le prove, secondo il proprio convincimento (art. 116 cod. proc. civ.). Siamo cioè di fronte ad una prova legale, la quale tende, come si esprime Carnelutti ad utilizzare le esperienze accumulate per la eliminazione di errori o di atti superflui, i quali sarebbero possibili ove la ricerca fosse libera, con danno complessivo maggiore di quello che possa risultare dalla inadattabilità di quei limiti ai casi anormali.


Atto pubblico e fede pubblica.

Vi è coincidenza fra atto pubblico e fede pubblica ?

La ragione di dubitare sorge dagli stretti rapporti con le norme che regolano la materia penale.

Il cod. pen. 1889 distingueva gli atti pubblici secondo che facessero o meno fede fino a querela di falso (art. 275, 20 comma, 278, Io e 20 comma). Varie teorie furono escogitate per spiegare queste disposizioni, fra esse quella del MANZINI secondo cui rientrerebbero nella prima ca­tegoria gli atti compiuti da un pubblico ufficiale o da persone a lui equi­parate nell'esercizio legittimo della pubblica funzione e con le richieste guarentigie formali, nella seconda, quelli in cui mancherebbe l'esercizio e lo scopo speciale della pubblica funzione, e l'altra del Lessona che assegna alla prima categoria gli atti dei pubblici ufficiali, e alla seconda quella delle persone equiparate. Il cod. pen. 1930 ha conservato la stessa distinzione (articoli 476, 478) ed il Manzuvi, ha mantenuto l'opinione precedentemente espressa. E nel farne poi applicazione, colloca nella prima categoria gli atti notarili, al qual proposito richiama l'art. 1315 allora vigente, gli atti dello stato civile, i verbali ed altre attestazioni fatte da pubblici ufficiali certificatori, i verbali di polizia giudiziaria, le relazioni di notificazione, etc. Mentre classifica nella seconda cate­goria gli, ordini e mandati di pagamento, gli atti pubblici di accredita­mento o di deposito, i documenti ferroviari, etc. Dalla relazione mini­steriale al progetto, che egli cita (pag. 591) si può dedurre che neanche nella formulazione del nuovo codice si siano avute in proposito idee molto precise. Ad ogni modo, la teoria del Manzini sembra accoglibile anche ai fini di applicazione dell'articolo int., in quanto pare che essa colga l'elemento essenziale, cioè la volontà della legge di coprire della fede pubblica: non tutte ma talune attestazioni del. pubblico ufficiale.


Limiti di efficacia

Quali sono, ai fini della applicazione- di tale principio, i limiti della tutela accordata all'atto dalla legge civile ?

a) Anzitutto, l’atto certifica la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato. Questa norma costituisce una aggiunta al testo dell’art. 1315 del vecchio codice, nel quale era però implicita. Se la forza probante del documento si rapporta essenzialmente al suo autore, è da esso e non da elementi estranei che l’autore stesso va desunto.

b) in secondo luogo, esso certifica delle dichiarazioni delle parti che il pubblico ufficiale attesta avvenute in sua presenza. L’art. 1317 cod. civ. 1865 dichiarava invece che essa faceva piena fede delle convenzioni. Questa troppo ristretta concezione, dipendente dal difetto si­stematico di aver considerato la prova, seguendo le tracce del Pothier, esclusivamente in relazione alle obbligazioni, era già stata corretta dalla dottrina ; infatti il Lessona scriveva « convenzione qui non signi­fica se non questo, che l'atto pubblico attesta il tenore di ciò che le parti hanno dichiarato al notaio ». Resta fermo che la fede pubblica copre il tenore delle dichiarazioni ; non si estende perciò alla esatta significazione grammaticale e giuridica dei termini adoperati (ad es., le parti qualifi­carono casa quello che è invece un giardino o dissero di concludere una enfiteusi, mentre vollero stipulare e stipularono una locazione) né alla verità di esse (cfr. art. 2722).

c) Infine, l'atto pubblico fa piena prova dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Queste ul­time parole sono state aggiunte al testo dell'art. 1317 in conseguenza dell'altra aggiunta di cui sopra lett. a). È pertanto coperta dalla fede pubblica tutta l'attività di percezione e di 'azione del pubblico ufficiale. Rimane indubbiamente fermo il principio che la fede pubblica non copre semplici apprezzamenti del pubblico ufficiale, che il Lessona de­finisce frutto di un suo lavoro intellettuale a cui non si può attribuire una presunzione di infallibilità. Ognuno vede come questo criterio sia impreciso, giacché tutte le dichiarazioni del pubblico ufficiale sono frutto di un lavoro intellettuale di percezione e di estrinsecazione. Ma non è agevole sostituire un diverso criterio. Occorre vedere caso per caso se il fatto attestato dal pubblico ufficiale sia un fatto primario, percepibile direttamente, ovvero un fatto secondario, percepibile come deduzione da altro fatto (art. 2727 del c.c.): solo il primo è coperto dalla fede pubblica. Sono noti gli esempi dell’essere un dato luogo domicilio o residenza di Tizio, e di essere il testatore sano di mente, etc. : queste affermazioni non sono appunto coperte dalla fede pubblica.


Significato della pienezza di prova
L'atto pubblico, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. e 2, e nei limiti di cui al n. 3, fa piena prova : in questo consiste l'effetto della pubblica fede. Questa pienezza di prova (che il nuovo testo ha so­stituito alla pienezza di fede, di cui all'art. 1317 cod. civ. 1865) significa che chiunque abbia il dovere pubblico di agire in conformità. di esso non abbia né il diritto, né tanto meno, l'obbligo di chiedere o consentire altre prove. Diciamo chiunque, perché l'efficacia probante dell'atto pubblico opera anche fuori del processo. Trattasi, cioè, come si è già visto, di una prova legale, cioè di una limitazione al potere di apprezzamento del giudice.

Querela di falso e suoi effetti
Fino a qual momento ciò si verifica ?

L'art. 1317 cod. civ. 1865 constava di due parti. Nel primo comma si diceva che l'atto pubblico fa piena fede ; nel capoverso si aggiungeva che « ciò non ostante, nel caso di querela di falso in via penale l'esecuzione dell'atto impugnato per falso viene sospesa col mandato di cat­tura ; sino a che non viene rilasciato il mandato di cattura o nel caso di querela di falso in via civile, l'autorità giudiziaria può a norma delle circostanze sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'atto ». II ter­mine esecuzione era qui preso in senso improprio : la sospensione colpiva l'efficacia probatoria dell'atto, la quale si estende anche a coloro che non essendo parti, non sono soggetti alla efficacia dell'atto pubblico considerato come titolo esecutivo (art. 474 n. 3 cod. proc. civ. vig.). Essa era l'effetto non della semplice querela di falso, ma della emissione di un mandato di cattura contro il pubblico ufficiale o di un provvedi­mento dell'autorità giudiziaria (sentenza incidentale). Era tuttavia in­valso nella pratica, ed anche in pregiati autori, la formula che l'atto pubblico facesse fede fino a querela di falso, e questa formula, adottata negli articoli 275, 277 cod. pen. 1889, come si è già visto, è passata nel testo in esame, nel quale è scomparsa ogni traccia del capov. dell'arti­colo 1317 cod. civ. 1865.

La relazione Grandi (n. 4o) si esprime in proposito così: «Non ho riprodotto il secondo comma del citato art. 1317 del codice del 1865 concer­nente la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato di falso, sia perché gli effetti della querela di falso sono disciplinati dal codice di procedura civile, sia perché il codice civile non si occupa della esecuzione (esecutorietà) dell'atto bensì soltanto dell'efficacia probatoria del docu­mento ».

A) Quanto al primo dei motivi addotti dal ministro, osservo che il cod. proc. civ. 194o disciplina direttamente soltanto le forme del pro­cedimento sulla querela di falso (articoli 221-226) e l'esecuzione della sentenza pronunciata su di essa (art. 227). V. regolamento degli effetti della impugnativa di falso è fatto solo indirettamente secondo due ipotesi, cioè che la querela sia incidentale o principale.

a) Se la querela è proposta in via incidentale, e il giudizio di merito e di cognizione di competenza del tribunale, esso si svolge in una prima fase davanti al giudice istruttore (articoli 172, 173). Il giudice interpella la parte se voglia servirsi del documento: in caso di risposta negativa; esso non è utilizzabile in causa (perde cioè l'efficacia probatoria); se è affermativa, il giudice esamina la rilevanza del documento, ed ove lo ritenga tale, autorizza la presen­tazione della querela nella stessa udienza o in una successiva e dispone i mezzi istruttori, eseguiti i quali rimette le parti al collegio per il giu­dizio sulla querela e sul merito, o soltanto sulla prima (articoli 222, 225). Sicché la presentazione della querela, autorizzata dal giudice, dando luogo ad una istruttoria, sospende il giudizio e quindi indiretta­mente la forza probante del documento. Analogo è il procedimento se la querela è proposta in via principale.

b) Se il procedimento di falso si svolge in sede penale, subentra l'applicazione dell'art. 3 cod. proc. pen. (sospensione del giudizio ci­vile fino all'esito del procedimento penale) indipendentemente dalla emissione del mandato di cattura.

B) Se l'atto pubblico è stato fatto valere come titolo esecutivo (arti­colo 474 cod. proc. civ. 194o, n. 3) relativamente alle obbligazioni di sonane dí denaro in esso contenute, l'opposizione con la quale se ne de­duce la falsità è regolata dall'art. 615 dello stesso codice; pertanto :

a) Se l'esecuzione non è stata ancora iniziata, cioè se non si è pro­ceduto al pignoramento (art. 491 cod. proc. civ. 1940) dovrà proporsi opposizione al precetto concitazione davanti al giudice competente per valore.

b) Se l'esecuzione è stata iniziata, l'opposizione sarà prodotta con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa, il quale (art. 616 cod. proc. la legge non prevede la sospensione della futura esecuzione ; nel caso b) l'art. 623 cod. proc. civ. 1940 e l'art. 624 autorizzano il giudice della esecuzione a sospenderla, qualora concorrano gravi motivi (quale potrebbe essere la querela minacciata) con cauzione o senza, mercé ordinanza o decreto (art. 625 del c.p.c.), secondo che manchi o ricorra urgenza. Il decreto fissa l’udienza di comparizione, nella quale si provvede con ordinanza. È pertanto da escludere una sospensione di diritto per effetto della querela di falso.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2700 Codice Civile

Cass. civ. n. 29320/2022

Con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ., in dipendenza della sua natura di atto pubblico - oltre che quanto alla provenienza dell'atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente "agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti", non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria. Il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento.

Cass. civ. n. 27288/2022

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Cass. civ. n. 20520/2020

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest'ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 21/03/2016).

Cass. civ. n. 19626/2020

La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorchè si trattasse semplicemente di far constare l'erroneità dell'indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE ANCONA, 28/03/2019).

Cass. civ. n. 27489/2019

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che, qualora il contratto sia stato stipulato dinanzi ad un notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da errori di diritto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 03/09/2015).

Cass. civ. n. 20214/2019

L'efficacia probatoria dell'atto pubblico, nella parte in cui fa fede fino a querela di falso, è limitata agli elementi estrinseci dell'atto, indicati all'art. 2700 c.c., e non si estende al contenuto intrinseco del medesimo, che può anche non essere veritiero. E' pertanto ammessa qualsiasi prova contraria, nei limiti consentiti dalla legge, in ordine alla veridicità e all'esattezza delle dichiarazioni rese nel menzionato atto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fossero munite di fede privilegiata le dichiarazioni dei contraenti, riportate nell'atto pubblico di "finanziamento ipotecario", relative all'esigibilità del credito garantito). (Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 13/10/2017).

Cass. civ. n. 24007/2017

La querela di falso, avendo lo scopo di privare il documento dell'efficacia probatoria qualificata che gli è attribuita dalla legge, può investire anche una sentenza, purché attenga a ciò di cui la stessa fa fede quale atto pubblico, ossia alla provenienza del documento dall'organo che l'ha sottoscritta, alla conformità al vero di quanto risulta dalla veste estrinseca del documento (data, sottoscrizione, composizione del collegio giudicante, ecc.) ed a ciò che il giudicante attesta essere avvenuto in sua presenza, mentre non è ammessa ove proposta nell'ambito del giudizio di impugnazione della sentenza della quale si adduce la falsità. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/09/2012).

Cass. civ. n. 22903/2017

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

Cass. civ. n. 18757/2017

Costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni; pertanto, non è proponibile querela di falso nei confronti della relazione di servizio redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, ove diretta avverso il contenuto informativo di quanto appreso o constatato dai verbalizzanti (nella specie, individuazione del conducente di un veicolo al momento di un sinistro), atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell’atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute.

Cass. civ. n. 11012/2013

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).

Cass. civ. n. 3787/2012

L'atto pubblico fa fede fino a querela di falso soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese ed agli altri fatti dal medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello relativo al possesso, da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere. Ne consegue che l'autenticazione, da parte del notaio, della firma apposta in calce ad un atto di delega non costituisce prova legale della validità del consenso manifestato dal sottoscrittore.

Cass. civ. n. 9380/2011

La indicazione in un atto pubblico di dati desunti da altre risultanze documentali può fare fede fino a querela di falso relativamente al compimento dell'operazione eseguita, ma non in ordine alla veridicità del dato richiamato. (Fattispecie relativa a verbale di immissione in possesso che riportava il dato della superficie catastale dell'area ablata, senza dare atto delle verifiche effettuate per accertarne la corrispondenza alla realtà).

Cass. civ. n. 7264/2011

La nullità di un atto pubblico notarile per difetti formali (nella specie, mancanza di data) non esclude che il medesimo possa valere come scrittura privata, a condizione che il documento sia sottoscritto dalle parti; tale convertibilità, non essendo un fatto esterno - modificativo o estintivo di un diritto - non deve formare oggetto di un'eccezione in senso proprio, poiché costituisce un elemento intrinseco della previsione normativa, per cui l'esame della questione non è precluso anche se proposto per la prima volta in sede di giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 5167/2003

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della L. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, primo comma, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, primo comma, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima P.A., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito).

Cass. civ. n. 5835/2001

Perché un documento costituisca atto pubblico e abbia l'efficacia riconosciuta dall'art. 2700 c.c., occorre che lo stesso provenga da un pubblico ufficiale e che sia formato nell'esercizio di una funzione specificatamente diretta alla documentazione, funzione questa che la legge non riconosce al commissario liquidatore di un'impresa di assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa. Pertanto, la certificazione di detto commissario, prodotta in un giudizio per risarcimento del danno a seguito di sinistro stradale, circa l'insussistenza della copertura assicurativa relativa ad un determinato veicolo, è priva dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 cod. cit. Alla stessa può al più attribuirsi valore di principio di prova, superabile con ogni mezzo.

Cass. civ. n. 5154/2001

La regola generale - ora espressamente tutelata a livello costituzionale, a seguito della nuova formulazione dell'art. 111 Costituzione introdotta dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — secondo cui il processo deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti, in condizione di parità, comporta che le prove devono essere raccolte nell'effettivo contraddittorio delle parti, cioè nel processo e con la partecipazione del giudice; pertanto, non può attribuirsi valore di prova all'atto notorio, precostituito al processo al di fuori di qualsiasi contraddittorio con l'avversario, né tale atto può implicare un'inversione dell'onere della prova, che deve essere espressamente prevista da una norma positiva e non può derivare esclusivamente dalla mera «iniziativa» di parte. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata sul punto dalla S.C., aveva negato valore di prova legale, idonea ad invertire l'onere probatorio, ad un atto notorio attestante la sussistenza di miglioramenti fondiari, ai fini della conversione da temporaneo a perpetuo del contratto di colonia intercorso fra le parti).

Cass. civ. n. 4844/2000

La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell'art. 2700 c.c., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presente in ciascun soggetto.

Cass. civ. n. 571/2000

È necessaria la proposizione della querela di falso, avverso un atto pubblico rogato da un pubblico ufficiale, se questi attesti fatti difformi dal vero, ancorché rispecchianti le dichiarazioni resegli dalle parti, come nel caso che in base ad esse risulti il contestuale rilascio di cambiali, in realtà non avvenuto.

Cass. civ. n. 12834/1999

La fede privilegiata riconosciuta dal legislatore all'atto pubblico non si estende agli apprezzamenti e valutazioni in esso contenuti e pertanto non è necessario impugnare con querela di falso un verbale redatto da un pubblico ufficiale per contestare la fondatezza dell'ivi affermata apertura al pubblico di un circolo privato — elemento essenziale per la configurabilità dell'illecito amministrativo, previsto dall'art. 34 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e dall'ars. 53, terzo comma, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.M. 4 agosto 1988, n. 375, secondo il quale per la somministrazione di alimenti o bevande al pubblico è necessaria l'autorizzazione amministrativa prescritta dall'art. 3 legge 25 ottobre 1991, n. 287 — se manca il suffragio di fatti specifici (quali ad esempio l'identificazione di utenti non iscritti al circolo), rispetto ai quali la suddetta affermazione costituisca un mero giudizio sintetico e conclusivo.

Cass. civ. n. 6959/1999

La querela di falso non è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dall'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. (ad es. l'intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto dai fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle).

Cass. civ. n. 215/1999

Costituiscono atti pubblici a norma dell'art. 2699 c.c. soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge. Esulano invece dalla previsione della norma indicata gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione di tali funzioni certificative. (Nel caso di specie le S.U. hanno escluso che potesse ricondursi nell'ambito dell'art. 2699 c.c. la corrispondenza che i pubblici ufficiali si scambiano tra loro o con i privati, ritenendo conseguentemente che il Consiglio di Stato non aveva esorbitato dall'ambito della propria giurisdizione, invadendo le attribuzioni riservate al giudice ordinario in tema di querela di falso, affermando l'obiettiva non corrispondenza al vero di una nota di tale corrispondenza).

Cass. civ. n. 10153/1998

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 legge n. 15 del 1968 ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, nei confronti della P.A. ed in determinate attività o procedure amministrative, ma, in difetto di diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, può essere ad essa attribuito nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni.

Cass. civ. n. 11823/1997

Il regime probatorio previsto dall'art. 2700 c.c. in tanto è applicabile in quanto esista un documento incontestabilmente qualificabile come «atto pubblico» ai sensi del precedente art. 2699 (documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato); ma quando una parte neghi preliminarmente che il documento contro la stessa prodotto in giudizio abbia natura (e, solo conseguenzialmente, efficacia probatoria) di atto pubblico per la mancanza di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge, la prova relativa, sulla stessa incombente, non richiede la proposizione della querela (principale o incidentale) di falso, ma può essere data con ogni mezzo idoneo (nella specie la parte, contro la quale era stato prodotto, aveva contestato la provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che risultava averlo formato e sottoscritto).

Cass. civ. n. 10219/1996

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, a norma dell'art. 2700 c.c., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato e i fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la validità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti (nella specie dichiarazione relativa al pagamento del prezzo di una compravendita, come avvenuto non nella contestualità della formazione dell'atto,
ma in un momento anteriore). Dette dichiarazioni possono pertanto essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza che sia necessario proporre querela di falso.

Cass. civ. n. 8442/1990

Nel caso in cui nell'atto pubblico di trasferimento di diritti reali immobiliari dietro corrispettivo di un prezzo, sottoscritto dalle parti, sia mancata per qualsiasi motivo, volontario o meno, la sottoscrizione del documento da parte del notaio, ne deriva la carenza di un requisito essenziale dell'atto pubblico ma non resta escluso che lo stesso atto abbia l'efficacia probatoria della scrittura privata, ove risulti che il consenso degli stipulanti, riferito al contenuto del documento, si sia espresso compiutamente mediante la sottoscrizione, senza che il vincolo contrattuale, così creato, possa venir meno per il successivo dissenso o ripensamento di una delle parti, potendo il contratto concluso essere sciolto solo per concorde volontà degli stipulanti, espressa con la stessa forma richiesta dalla natura del negozio che si intende porre nel nulla.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2700 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L.O. chiede
giovedì 15/07/2021 - Lazio
“C’è un atto notarile con precise condizioni.
Le due parti, privatamente, hanno apportato una modifica.
Legalmente è valida o resta la validità dell’atto notarile?
La scrittura privata dovrebbe essere registrata per renderla valida?”
Consulenza legale i 22/07/2021
Va premesso che, quando la legge prescrive, per un determinato atto, la forma scritta, l’atto stesso può farsi - di regola - sia per atto pubblico che per scrittura privata: si veda in proposito l’art. 1350 c.c.
Vi sono dei casi in cui viene richiesta espressamente, a pena di nullità, la forma dell’atto pubblico: così è, ad esempio, per la donazione, ex art. 782 c.c.
Nel nostro caso, l’atto notarile non è stato allegato integralmente; ad ogni modo, dalla lettura dello stralcio prodotto, sembra trattarsi di contratto di locazione, con il quale viene altresì attribuito al conduttore un “diritto all’acquisto” (non è chiaro se si tratti di un diritto di opzione o di un diritto di prelazione).
Non siamo, comunque, di fronte a un atto per il quale è richiesta la forma dell’atto pubblico; per cui la differenza tra atto pubblico e scrittura privata rileva essenzialmente sul piano della “forza” probatoria.
Infatti, ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Invece la scrittura privata, ex art. 2702 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, “se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. Il riconoscimento della sottoscrizione non è invece richiesto nel caso dell’atto pubblico, proprio per le maggiori garanzie di forma che questo presenta (redazione ad opera di un terzo che riveste la qualità di pubblico ufficiale, presenza di testimoni).
In ogni caso, se, appunto, la legge non richiede la forma dell’atto pubblico, gli accordi contenuti nel rogito notarile possono essere modificati con scrittura privata, che sarà valida ed efficace tra le parti.
Altra questione, diversa, è quella dell’opponibilità ai terzi, per cui rileva la trascrizione dell’atto (artt. 2643 e ss. c.c.). La trascrizione ha la funzione di risolvere eventuali conflitti tra più acquirenti dello stesso bene: in altri termini, prevale non chi ha acquistato per primo ma chi per primo ha trascritto.
Invece la registrazione non spiega alcun effetto sulla validità dell’atto; semmai, oltre naturalmente ad avere effetti fiscali, può servire ad attribuire alla scrittura privata una data certa, come previsto dall’art. 2704 c.c.