Cassazione civile Sez. III sentenza n. 922 del 9 febbraio 1980

(1 massima)

(massima n. 1)

Si ha semplice emendatio libelli e non gią una non consentita mutatio libelli quando, domandato con l'atto introduttivo il risarcimento del danno da fatto specificato in determinate voci, vengono successivamente dedotte ulteriori voci di danno, ampliandosi in tal modo il petitum sotto il profilo dell'oggetto mediato della domanda, poiché il bene oggetto del provvedimento giurisdizionale richiesto viene variato nella sua estensione, ferma restandone la individualitą ontologica.

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