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Articolo 155 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Computo dei termini

Dispositivo dell'art. 155 Codice di procedura civile

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali (1) (2) (3).

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune (4).

I giorni festivi (5) si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (6) (7).

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa(8).

Note

(1) La norma riporta l'espressione giorno iniziale, ovvero il dies a quo, da intendersi quello nel quale è accaduto il fatto da cui comincia a decorrere il termine.
(2) Nel calcolo dei termini a giorni o ad ore si deve escludere il giorno o l'ora iniziali. Diversamente, deve essere calcolato il giorno iniziale, ovvero il dies ad quem, nel quale si deve effettuare l'atto sottoposto a termine.
(3) Ci sono poi delle ipotesi in cui il legislatore stabilisce un termine indicando un certo numero di giorni liberi: in tale ipotesi non si dovrà computare nel termine né il dies a quo né il dies ad quem. Tipico esempio è il termine per comparire di cui all'art.163bis.
(4) Quando i termini vengono computati a mesi o ad anni non si tiene conto del dies a quo, nè del numero dei giorni che compongono i mesi o gli anni, così il termine va a scadere nel giorno del mese o dell'anno numericamente corrispondente a quello di decorrenza del termine iniziale, indipendentemente dal fatto che l'anno sia bisestile.
(5) Nel caso in cui il termine scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. E' la legge che determina la festività in via esclusiva e che, pertanto, qualifica quel determinato giorno come tale.
Tale regola vale solo per i termini a decorrenza successiva ma non per quelli che si contano a ritroso con l'assegnazione di un lasso di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, poichè altrimenti il rischio sarebbe quello di produrre l'effetto contrario di un'abbreviazione di quel lasso di tempo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione dello stesso.
Sul punto poi è bene precisare che la l. n. 263/2005, intendendo realizzare una maggiore semplificazione delle forme e degli adempimenti degli uffici giudiziari e delle parti ha previsto la proroga per il compimento degli atti processuali svolti fuori udienza che cadono nella giornata del sabato ed il regolare svolgimento delle udienze e delle altre attività giudiziarie che ricadono sempre nella giornata del sabato, lavorativa ad ogni effetto.
(6) Ai sensi della l. 27-5-1949, n. 260, modificata dalla l. 31-3-1954, n. 90 e dalla l. 5-3-1977, n. 54, sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° gennaio, il 25 aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre e l'8, il 25 e il 26 dicembre.
(7) I termini processuali vengono sospesi ai sensi della legge 7-10-1969, n. 742, la quale dispone la sospensione di diritto dei termini processuali nel periodo che va dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, allo scopo di garantire un periodo di ferie anche ai difensori, nel quale siano liberi da preoccupazioni su eventuali scadenze. I termini, pertanto, riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Di conseguenza, se un termine cade nel periodo di sospensione, dovranno essere computati 45 giorni in più. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della legge richiamata i processi nei quali l'urgenza ha un rilievo particolare come le cause di alimenti; le controversie individuali di lavoro e quelle previdenziali; i procedimenti cautelari e di opposizione all'esecuzione; i giudizi di sfratto e di dichiarazione e revoca del fallimento.
(8) Gli ultimi due commi sono stati aggiunti dalla legge 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

Ratio Legis

La norma in commento indica la disciplina del calcolo dei termini che si applica a tutti i termini, perentori ed ordinatori, previsti dal codice di rito.

Spiegazione dell'art. 155 Codice di procedura civile

Quanto si parla di “termine” si fa riferimento ad un determinato periodo, il quale ha due capi, ossia due giorni: il giorno iniziale o di partenza (c.d. dies a quo) ed il giorno finale o di scadenza (c.d. dies ad quem).
Il periodo di tempo intercorrente tra i due giorni è la sua durata.

Nel computo dei termini a giorni o ad ore non si deve tenere conto delle frazioni, e pertanto il giorno deve essere sempre calcolato per intero.
Dispone la norma in commento che quando i termini sono calcolati a giorni o ad ore, non si computa il giorno iniziale, mentre si computa il giorno di scadenza; se si tratta, invece, di termini a mesi o ad anni, si deve osservare il calendario comune e così la scadenza si verifica nel giorno del mese o dell’anno corrispondente a quello del mese o dell’anno iniziale, indipendentemente dall’effettivo numero di giorni compresi in quel periodo (il calendario comune deve considerarsi come un principio generale, applicabile tanto in materia processuale che sostanziale).

Se occorre calcolare un termine a ritroso (es. computo dei termini per la costituzione del convenuto ex art. 166 del c.p.c.), non si computa il giorno di partenza (in tal caso il dies ad quem), ma quello finale (dies a quo).
Se viene previsto un termine con indicazione di giorni liberi, significa che non devono essere computati nel termine né il giorno iniziale, né quello finale.
Ad esempio, nel caso del termine per comparire di 90 gg, previsto dall'art. 163 bis del c.p.c., non deve considerarsi il giorno in cui è stato notificato l'atto di citazione, né il giorno dell'udienza di comparizione.

Con riferimento alla decorrenza di un termine, si parla di interruzione quando un determinato evento si sostituisce a quello da cui ha iniziato la decorrenza del termine, per determinarne la decorrenza ex novo; in caso di sospensione, invece, il termine ricomincia a decorrere per la parte residua.

Tutti i termini processuali subiscono una sospensione generale di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno; se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, tale inizio è differito alla fine di detto periodo ed il termine inizia a decorrere dal 1° settembre.
L'istituto della sospensione feriale trova applicazione soltanto per i c.d. termini endoprocessuali, ossia per quei termini che disciplinano il compimento degli atti all'interno di un processo già instaurato (si è infatti affermato che i procedimenti non contraddistinti da natura propriamente giurisdizionale non sono soggetti a sospensione feriale).

La L. 7.10.1969, n. 742 prevede delle eccezioni al regime della sospensione generale dei termini.
Tale eccezione riguarda le controversie previste dall'art. 92 ord. giud., nonché quelle di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c., in tema di controversie di lavoro e art. 442 del c.p.c., per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
In linea generale, il regime della sospensione dei termini non trova applicazione in tutti quei casi in cui la ritardata trattazione potrebbe recare grave pregiudizio alle parti (es. cause di alimenti, di separazione tra coniugi, procedimenti cautelari, procedimenti di sfratto, di opposizione all’esecuzione sia ex art 615 che 617 cpc, compresa l’opposizione a precetto).

I termini processuali sono soggetti anche ad una sospensione generalizzata del corso, siano essi perentori o ordinatori, a causa di determinati eventi conseguenti a calamità naturali (stato di guerra, alluvioni, terremoti, ecc.); tale sospensione dovrà essere disposta, di volta in volta, da leggi speciali appositamente emanate.
Nel caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, il meccanismo stabilito dal legislatore prevede una vera e propria sanatoria degli atti compiuti irritualmente o non tempestivamente, sino a cinque giorni dopo l'accertato irregolare funzionamento e una proroga per gli atti ancora da compiere, per i quali viene previsto un termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale.

L'art. 2, lett. f), L. 28.12.2005, n. 263, ha introdotto due nuovi commi all'articolo in commento, per derogare ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che considerava il sabato, in quanto giorno non festivo, giorno utile per il computo dei termini; con tale intervento del legislatore, la proroga di cui al 4° co. dell'articolo in commento (inizialmente prevista espressamente per i giorni festivi), viene estesa anche alla giornata del sabato, ma solo per le attività processuali svolte fuori dall'udienza (ad esempio, la notificazione di un atto da eseguirsi entro la giornata di sabato, come ultimo giorno, può essere eseguita entro il lunedì successivo).
La proroga deve intendersi applicata anche ai termini "a ritroso", nel senso che il termine scadente di sabato, è anticipato al giorno precedente non festivo.

Massime relative all'art. 155 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 21925/2021

La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/11/2015).

Cass. civ. n. 1543/2018

I termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non "ex numero sed ex numeratione dierum", sicché, il "dies a quo" va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato.

Cass. civ. n. 21335/2017

Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017).

Cass. civ. n. 13406/2017

Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).

Cass. civ. n. 7112/2017

In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tardività del controricorso notificato il quarantunesimo giorno a far data dal 16 settembre 2012, primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, ricompreso nel termine quantunque cadesse di domenica).

Cass. civ. n. 16303/2015

La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve ex art. 434, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro.

Cass. civ. n. 14767/2014

Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

Cass. civ. n. 6542/2014

La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).

Cass. civ. n. 19874/2012

In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo", in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, c.p.c..

Cass. civ. n. 3132/2012

In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 cod. proc. civ., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 1418/2012

Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Cass. civ. n. 21375/2011

Il disposto dell'art. 155, comma 4, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Cass. civ. n. 11302/2011

In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali. (Criterio applicato ai fini del calcolo del termine lungo per impugnare).

Cass. civ. n. 24375/2010

Il principio fissato dall'art. 155 c.p.c., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche, tra l'altro, ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, comma 14, del codice della strada, poiché i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione, ove l'ultimo giorno di tale mese sia festivo, il termine utile per la revisione è spostato al primo giorno seguente non festivo, ancorché del mese successivo.

Cass. civ. n. 6212/2010

L'art. 58, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 c.p.c. (aggiunti dall'art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all'art. 11, comma primo, disp. prel. c.c., nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge n. 263 del 2005, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Ne consegue che esso trova applicazione soltanto per il futuro e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 9 dicembre 2005 in materia di rideterminazione della quota di pensione a fronte del ricorso depositato oltre il termine annuale).

Cass. civ. n. 5114/2009

In tema di computo dei termini, ai sensi dell'articolo 155 c.p.c., poiché ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che - in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 162 del 1965 in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine - aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato).

Cass. civ. n. 17079/2007

Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di «festività «, infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.

Cass. civ. n. 19041/2003

L'art. 155 quarto comma c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano «a ritroso», con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.).

Cass. civ. n. 7097/2001

Al termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a seguito di contestazione delle mancanze al lavoratore si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall'art. 155, comma terzo, c.p.c. L'applicazione della suddetta regola non comporta violazione del diritto di difesa dell'incolpato in quanto di tale diritto viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell'addebito e la possibilità di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa.

Cass. civ. n. 12935/2000

In tema dei termini processuali, a norma dell'art. 155 c.p.c., i termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo; ne consegue che la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con riferimento al calendario comune.

Cass. civ. n. 10785/2000

Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.

Cass. civ. n. 7925/1999

Anche al calcolo dei termini per il periodo di comporto si applica il principio secondo cui le norme previste dagli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. non hanno carattere inderogabile, sicché ben possono le parti, nella loro autonomia negoziale, disporre in modo diverso. (Nel caso di specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., nell'interpretare l'art. 30 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi del 1991 aveva ritenuto che, ai fini del periodo di comporto, il computo dei termini dovesse essere effettuato calcolando il mese secondo una durata convenzionale astratta di trenta giorni anziché secondo il calendario comune).

Cass. civ. n. 5969/1995

Per «anno solare» deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole. (Nella specie la S.C. ha escluso la violazione del criterio letterale di interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito che si era attenuto alla suindicata accezione dell'espressione in riferimento all'art. 41 del C.C.N.L. 1987-89 per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, richiedente la prestazione in determinate mansioni per 180 giorni nell'arco di un anno solare ai fini della maturazione del diritto all'inquadramento nel livello corrispondente, e ha osservato altresì che era rispettoso del canone di interpretazione logica dei contratti il rilievo dello stesso giudice che il riferimento al periodo racchiuso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni equivalenti).

Cass. civ. n. 4222/1986

Con riguardo ad un termine processuale fissato «a mese», quale quello posto dall'art. 36 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804) per l'opposizione avverso il decreto dichiarativo dell'esecutività di pronuncia del giudice straniero, il principio della computabilità del termine stesso secondo il calendario comune, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., manifestamente non implica una violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla possibile diversa consistenza del termine per la maggiore o minore lunghezza dei singoli mesi dell'anno, trattandosi di diversità di lieve entità, inidonee ad implicare effettiva disparità di trattamento o pregiudizio del diritto di difesa.

Cass. civ. n. 2621/1985

Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c.) a nulla rilevando in contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155.

Cass. civ. n. 1896/1978

L'art. 155 c.p.c., secondo cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo, trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori, ma anche per i termini perentori, quali sono quelli per l'impugnazione.

Cass. civ. n. 3110/1972

Nel computo dei termini a giorni ed ad ore - anche se perentori, quali sono quelli per le impugnazioni - si debbono escludere il giorno e l'ora iniziali.

Cass. civ. n. 995/1969

Quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale — a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro — viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale sancita tanto nell'art. 155 c.p.c., quanto nell'art. 2963 c.c., non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il dies iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. La non computabilità dell'estremo finale (c.d. termine «di giorni liberi») rappresenta una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente preveduti, com'è ad esempio per il termine a comparire (articolo 163 bis c.p.c.), ovvero per il termine per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie (art. 190 stesso codice).

Cass. civ. n. 194/1969

L'art. 155, ultimo comma, c.p.c. per il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è applicabile anche ai termini per comparire indicati nell'art. 163 bis c.p.c., nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo.

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Consulenze legali
relative all'articolo 155 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. L. chiede
sabato 12/08/2023
“Buongiorno,
mi è stato notificato un decreto ingiuntivo il 4 agosto scorso. So che si puo' fare opposizione entro 40 giorni. Quello che mi interessa sapere, visto che siamo in periodo estivo, i 40 giorni decorrono dalla data della notifica, cioè 4 agosto?
cordialmente”
Consulenza legale i 14/08/2023
Di regola, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni che decorrono, appunto, dalla notifica dell’atto; per stabilire quale sia esattamente la data in cui la notifica si considera perfezionata, cioè completata, occorre naturalmente sapere in che modo è stata effettuata, se a mani del destinatario, per mezzo del servizio postale o con altre modalità previste dal codice di procedura civile.

Tuttavia - come giustamente rilevato nel quesito - nel periodo estivo le regole sulla decorrenza dei termini processuali subiscono un’eccezione: si tratta della cosiddetta sospensione feriale, disciplinata dalla Legge 742/1969.
L’art. 1 della legge in questione stabilisce che Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Se, tuttavia - come nel nostro caso - il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso (dunque quello che viene definito dies a quo) è differito alla fine di detto periodo.

Attenzione, però: per capire se si applichi la sospensione feriale dei termini è necessario verificare, tra l’altro, il tipo di credito oggetto del decreto ingiuntivo. Infatti la stessa legge 742/1969 individua dei casi, sia in materia civile che penale, nei quali la sospensione feriale non opera.
In particolare, in ambito civile, occorre fare riferimento all’art. 3 della predetta legge. Tra le materie escluse dalla sospensione feriale dei termini vi sono, a titolo esemplificativo, le controversie in materia di lavoro, o quelle relative al mantenimento del coniuge e/o dei figli (come precisato recentemente dalla Corte di Cassazione, ordinanza 18044/2023). Si tratta, infatti, di materie la cui trattazione il legislatore considera “urgente” e, pertanto, non rinviabile secondo le norme sulla sospensione feriale.

A. M. chiede
martedì 10/01/2023 - Veneto
“Buonasera.
Ho fatto un ricorso al Consiglio di Stato per farlo avevo tempo come prevede la legge 120 GG.
Il tempo partiva la 18 luglio quindi entro il 18 novembre avrei dovuto spedirlo a Roma.
Il ricorso è stato spedito il 13 dicembre dal sottoscritto, non in ritardo perché consideravo il tempo delle ferie nel quale 120 giorni sarebbero diventati 30 in più.
Regola che mi sembra valga anche per i processi amministrativi.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il mio ricorso perché erano scaduti i 120 giorno.
Chiedo,perché non ho no considerato i giorni di ferie estive?
Hanno sbagliato?Se si, posso fare ricorso e quanto tempo ho per farlo?
Grazie Saluti”
Consulenza legale i 30/01/2023
Per quanto riguarda l’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale al ricorso straordinario, ad oggi la giurisprudenza è divisa.
Un primo orientamento, infatti, afferma che, alla luce della riconosciuta natura sostanzialmente giurisdizionale di tale rimedio, si applicano sia la sospensione feriale ex L. n. 742/1969, sia la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. art. 155 del c.p.c., comma 5 e art. 52 del codice proc. amministrativo, commi 3 e 5, che prescrive la proroga al lunedì successivo dei termini processuali in scadenza nelle giornate di sabato e domenica (T.A.R. Milano, sez. III, 01 febbraio 2022, n. 232, e precedenti ivi citati).
Altre decisioni e pareri resi dal consiglio di stato su questo tipo di ricorsi, invece, ritengono che, benché il ricorso straordinario al Capo dello Stato abbia natura di rimedio giustiziale sostanzialmente equiparabile ad un giudizio, dato che non è necessario, per la sua presentazione, il patrocinio di un avvocato, deve escludersi l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, prevista per la necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali (Consiglio di Stato, sez. I, 18 gennaio 2023, parere n. 66; Consiglio di Stato, sez. I, 2 novembre 2022, parere n. 1751; T.A.R. Brescia, sez. II, 31 dicembre 2019, n. 1104).
Nel caso di specie, però, nonostante la presenza di alcune pronunce favorevoli, l’ostacolo più grande all’impugnativa del Decreto che ha deciso il ricorso straordinario è costituito dal fatto che, secondo costante giurisprudenza, tale decisione può essere sottoposta ad esame in sede giurisdizionale soltanto per vizi attinenti alla forma ed al procedimento intervenuti successivamente al parere del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. V, 3 agosto 2018, n. 4801; Consiglio di Stato, sez. III, 19 marzo 2014, n. 1346). La suddetta limitazione è opponibile a tutte le parti che abbiano scelto o accettato che la controversia fosse decisa nella sede straordinaria, ossia al ricorrente e alle controparti che, avendo avuto la possibilità di chiedere la trasposizione alla sede giurisdizionale, non se ne siano avvalse. Solo il controinteressato non ritualmente evocato, in quanto soggetto che non ha manifestato il proprio consenso al procedimento, può impugnare la decisione anche per vizi inerenti al parere del Consiglio di Stato e alle fasi procedurali anteriori
Pertanto, al ricorrente che ha scelto lo strumento del ricorso straordinario quale mezzo di tutela della propria situazione soggettiva è successivamente preclusa l’impugnazione in sede giurisdizionale della decisione finale non solo per error in iudicando, ma anche per error in procedendo afferenti alla fase consultiva dinanzi al Consiglio di Stato, non potendo rimettere in discussione con il ricorso al TAR la decisione adottata in quella sede (Consiglio di Stato, sez. II, 13 aprile 2022, n. 2813).
Non pare possibile, dunque, perlomeno sulla base della limitata conoscenza del ricorso dello scrivente, impugnare il Decreto del Presidente della Repubblica che ha deciso il ricorso in questione.

L. L. chiede
martedì 07/06/2022 - Emilia-Romagna
“Sono stato denunciato per sfruttamento di immagine e per concorrenza sleale da una SPA. In prima comparizione (15 dic 2021) il Giudice del tribunale di Bologna fissa la data della seconda comparizione il 14 di aprile 2022 e fissa la data per la consegna delle memorie a partire dal 10 gennaio 2022 COMPRESO.
Il mio avvocato riceve qualche giorno dopo il fascicolo dalla Cancelleria del Giudice con la scadenza dei termini:
- 9 Febbraio 1ma memoria
- 11 Marzo 2nda memoria
- 31 Marzo 3za memoria
Durante la seconda comparizione gli avvocati della parte attrice si oppongono dicendo che le memorie consegnate erano fuori dai termini. Il mio avvocato ha fatto immediatamente una istanza al Giudice dicendo che si era attenuto alla disposizione scritte sul fascicolo inviato dalla di lui Cancelleria.
Circa un mese fa riceviamo la comunicazione dal giudice che considera le nostre memorie fuori termini perché lui aveva detto a decorrere dal 10 gennaio COMPRESO. Nulla ha scritto per l’errore fatto dalla cancelleria.
Io ora mi trovo ad affrontare una causa senza prove di difesa.
Il mio avvocato ha fatto altra istanza. Siamo in attesa, ed io sono fuori di testa.
Il cittadino e’ sempre colui che paga gli errori giudiziari? Non c’è soluzione a questo caso? I Giudici hanno sempre ragione?
Grazie”
Consulenza legale i 15/06/2022
Dalla lettura degli atti è emerso effettivamente che il giudice, nel verbale di udienza con cui sono stati concessi i termini di cui all’art. 183 c.p.c., li ha assegnati “a decorrere, come richiesto dalle parti, dalla data del 10 gennaio 2022 compresa”.
Ora, la precisazione circa la decorrenza del termine dal 10 gennaio si è resa necessaria perché i termini stessi sono stati concessi all’udienza del 16 dicembre: dunque si tratta di una decorrenza posticipata, avvenuta sull’accordo delle parti, almeno stando a quanto riportato nel provvedimento. Ciò che suscita perplessità è appunto la parola "compresa”.
Infatti l’art. 155 c.p.c. stabilisce la regola “dies a quo non computatur”, ovvero “nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali”. Appare dubbio che il giudice possa derogarvi, sia pure in presenza di una espressa e concorde richiesta delle parti in tal senso, anche perché l’art. 153 c.p.c. prevede che i termini perentori (quali sono quelli concessi dal giudice ex art. 183 c.p.c.) non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
Ora, è vero che nel nostro caso il termine di per sé non viene “abbreviato” in termini assoluti; tuttavia, proprio perché il giorno iniziale ex art. 155 c.p.c. non va conteggiato, anticipandone la decorrenza viene di fatto ridotto il tempo a disposizione delle parti per compiere l’atto (nel nostro caso, deposito delle tre memorie successive previste dalla norma).
Non assume però rilevanza la circostanza che la cancelleria abbia calcolato i termini diversamente, annotandoli, come di solito avviene, nel fascicolo d’ufficio.
Purtroppo, qualora il giudice dovesse persistere nel proprio convincimento, non resterebbe che far valere eventualmente l’errore procedurale in sede di impugnazione, nell’ipotesi di esito sfavorevole della causa.

Domenico R. L. chiede
martedì 20/07/2021 - Basilicata
“Comparsa di costituzione e risposta presentata oltre il termine di venti giorni. Rimedi?
Vorrei inviare copia della sentenza ed avere relativo parere in merito, é possibile?”
Consulenza legale i 20/07/2021
L’art. 168 bis c.p.c. quinto comma prevede che “il giudice istruttore può differire, con decreto da emettere entro cinque giorni dalla presentazione del fascicolo, la data della prima udienza “.
La conseguenza di tale differimento (a differenza di quello di cui al quarto comma) è che il termine di venti giorni per la costituzione del convenuto va computato a ritroso dalla data della prima udienza fissata dal giudice istruttore e non dalla data indicata dall'attore nell'atto di citazione.
Ciò è espressamente previsto dall’art. 166 c.p.c. il quale, appunto, richiama il quinto comma del predetto articolo.

Ciò posto, se il termine processuale scade in un giorno festivo, l’art. 155 c.p.c. prevede che la “scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
La medesima norma prevede inoltre che “La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.”
Tale proroga si applica anche ai termini a ritroso.
Sul punto, la Cassazione con la sentenza n. 21335/2017 aveva evidenziato che: “Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.

Da quanto precede, emerge che se la scadenza di un termine ritroso cade di domenica o di sabato, essa viene anticipata al giorno precedente non festivo (il venerdì).

Nel caso in esame, dunque, l’interpretazione data dal giudice di primo grado in sentenza è assolutamente corretta e non censurabile in sede di un eventuale appello.
Si dovrà semmai valutare, nel merito, se vi siano i presupposti per un eventuale appello relativamente alle altre questioni oggetto del giudizio di primo grado.

Lucia B. chiede
martedì 01/03/2011 - Toscana

“Conferenza dei servizi. La normativa stabilisce che "In sede di conferenza possono essere richiesti chiarimenti o ulteriore documentazione ai proponenti un'istanza, da fornire entro il termine stabilito dalla conferenza. Decorso inutilmente tale termine la conferenza prosegue comunque i propri lavori. In tal caso il termine per la chisura dei lavori della conferenza si intende sospeso". In concreto: la conferenza è stata svolta in data 15/02/2011 ed in tale giorno è stato deciso di sospendere i lavori della conferenza per richiedere al proponente di produrre entro 30 gg dalla sospensione la documentazione necessaria. DOMANDA: Il die a quo si computa dal 16/02/2001 ed il dies ad quem scade il 17/03/2011?”

Consulenza legale i 01/03/2011

L'art. 155 del c.p.c., letto in parallelo con l’art. 2963 del c.c. detta la regola del computo dei termini processuali. Il calcolo dei giorni si fa senza tenere conto del dies a quo e la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno finale. Come esattamente esemplificato nel caso.


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