Cass. civ. n. 32612/2025
Nel processo tributario, il termine semestrale per impugnare una sentenza previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c., si proroga al giorno lavorativo successivo qualora il termine cada in giorno festivo, come stabilito dall'art. 155, terzo comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 25738/2025
In tema di impugnazioni, qualora il termine per proporre ricorso o appello scada di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, in base all'art. 155, comma 5, c.p.c. Tale proroga avviene indipendentemente dall'apertura degli uffici postali o dall'accettazione degli atti in scadenza nell'ultimo giorno.
Cass. civ. n. 23934/2025
Ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non ex numero bensì ex nominatione dierum, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.
Cass. civ. n. 22545/2025
In materia di computo dei termini, la disciplina di cui all'art. 155, commi 4 e 5, cod. proc. civ., che proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica a tutti i termini, anche perentori, previsti dal codice di rito, inclusi quelli riguardanti il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.
Cass. civ. n. 20509/2025
La prorogai cui all'art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche ai termini la cui scadenza nel giorno di sabato si verifichi in applicazione del quarto comma della disposizione citata, con la conseguenza che, laddove il termine per il compimento di un atto processuale svolto fuori dall'udienza (nella specie, la notifica del ricorso per cassazione) scada un venerdì festivo, esso deve ritenersi prorogato al lunedì successivo (sempre che quest'ultimo, a sua volta, non sia un giorno festivo).
Cass. civ. n. 16012/2025
Qualora una controversia includa sia una contestazione sui vizi formali della cartella di pagamento, della notifica e del procedimento di formazione del titolo (opposizione agli atti esecutivi) sia sul merito della pretesa contributiva (opposizione all'esecuzione), l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione. L'opposizione agli atti esecutivi è soggetta al termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., che può essere prorogato ai sensi dell'art. 155, comma quarto, c.p.c., in caso di scadenza del termine di domenica.
Cass. civ. n. 15930/2025
In ambito tributario, la scadenza dei termini processuali prorogabile ex art. 155, comma 5, c.p.c., si applica anche al termine lungo per l'impugnazione, senza distinzione rispetto ai termini 'brevi'.
Cass. civ. n. 10665/2025
Nel processo tributario, la regola secondo cui, in tema di compimento degli atti processuali, se il giorno di scadenza è nella giornata di sabato la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., è applicabile anche al termine lungo per l'impugnazione aumentato dalla sospensione feriale, in ragione della sua generalità ed automaticità. (Decide su ricusazione)
Cass. civ. n. 8384/2025
Nell'interpretazione sistematica dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 155 c.p.c., il legislatore, sebbene consideri il sabato come lavorativo in via di principio, eccezionalmente lo esclude dal computo del termine soltanto per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza, equiparandolo al giorno festivo. Pertanto, se il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scade di sabato, tale termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Cass. civ. n. 24636/2024
In materia di sanzioni disciplinari per gli ingegneri, il termine di trenta giorni per impugnare il provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso. Se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno non festivo successivo, conformemente all'art. 155, comma 4, c.p.c.
Cass. civ. n. 23791/2024
La notifica di un ricorso per cassazione, se effettuata presso il domicilio errato del difensore a causa di un trasferimento tempestivamente comunicato, non integra un errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. Inoltre, se il termine utile per proporre ricorso scade in un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo, come stabilito dall'art. 155, terzo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 23634/2024
In tema di processo civile telematico, il principio secondo cui il termine con scadenza al sabato è prorogato al giorno antecedente trova la sua giustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte, dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, non deponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime del processo civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimo momento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione del fatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" di sabato per accertare il deposito ai sensi dell'art. 155, ult. co., c.p.c., e che non si tratta di un termine libero, con conseguente irrilevanza del perfezionamento dell'atto da compiersi entro il dies ad quem (compreso) sotto il profilo del lasso temporale funzionale alla conoscibilità dell'atto.
–
La scadenza del termine a ritroso (anche se non libero) in un giorno festivo o di sabato è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c., il quale concerne sia il caso in cui il termine deve calcolarsi per un'attività che deve essere compiuta entro una certa data o un certo evento sia quello che deve essere osservato per un'attività che l'ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, assunta come dies a quo, come accade, in particolare, nel caso del termine con scadenza al sabato, rispetto al quale il legislatore - prorogando il termine - ha voluto favorire chi deve compiere l'atto e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata lavorativa.
Cass. civ. n. 22696/2024
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato - è applicabile, per il suo carattere generale, anche al termine prescritto per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace.
Cass. civ. n. 18737/2024
Nei procedimenti tributari, il computo del termine per impugnare un avviso di accertamento notificato tramite compiuta giacenza deve avvenire escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale, secondo quanto stabilito dall'art. 155, comma 1, cod. proc. civ. Pertanto, se il giorno finale coincide con una domenica o altro giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Cass. civ. n. 18058/2024
In tema di perfezionamento della notifica degli avvisi di accertamento per compiuta giacenza, il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, comma 4, della L. 20 novembre 1982, n. 890, deve essere qualificato come termine 'a decorrenza successiva' e computato secondo il criterio di cui all'art. 155, comma 1, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale. Se il 'dies ad quem' cade in un giorno festivo o di sabato, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Cass. civ. n. 14398/2024
In tema di convalida del trattenimento di persona straniera attinta da provvedimento di espulsione, la scadenza nella giornata di sabato del termine di 48 ore, entro il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, il decreto deve essere trasmesso al giudice di pace, è irrilevante, poiché l'udienza di convalida può tenersi anche in tale giorno della settimana, che, in virtù dell'art. 155, comma 6, è considerato lavorativo ad ogni effetto.
Cass. civ. n. 6678/2024
In tema di procedimento civile, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012. Ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
Cass. civ. n. 740/2024
Nel processo tributario, il termine per la notificazione del ricorso, che scada nella giornata di sabato, è prorogato al primo giorno seguente non festivo, in virtù di quanto disposto dall'art. 155, comma 5, c.p.c., secondo cui la proroga prevista dal precedente comma 4 si applica anche ai termini per il compimento degli atti processuali fuori udienza.
Cass. civ. n. 35570/2023
Nel computo dei termini processuali determinati ad "anni" e a "mesi" si applica il criterio dettato dall'art. 155 c.p.c., secondo il quale gli stessi si computano in base al calendario comune (calendario gregoriano) non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum"; pertanto, qualora la parte sia onerata della notifica di un atto (nella specie d'appello) entro un termine decadenziale, tale incombente va effettuato mediante consegna dell'atto stesso all'ufficiale giudiziario entro il giorno del mese corrispondente a quello da cui il termine decorre.
Cass. civ. n. 31592/2023
In materia di processo civile telematico, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.
Cass. civ. n. 22518/2023
Per il computo del termine di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", sicché il termine scade nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, poiché la sentenza d'appello, non notificata, era stata pubblicata il 5 ottobre 2017 ed il termine semestrale era scaduto alle ore 23:59:59 del 5 aprile 2018, mentre il ricorso era stato notificato, a mezzo p.e.c., il 6 aprile 2018, come risultante dalla ricevuta di accettazione, e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 17280/2023
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., applicabile anche al temine per la costituzione in appello, ha natura eccezionale e, pertanto, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica con la conseguenza che il sostantivo "sabato" non equivale a qualsiasi "giorno prefestivo".
Cass. civ. n. 8496/2023
In virtù dell'espresso richiamo all'art. 155 quarto e quinto comma c.p.c. contenuto nell'art. 16 bis della legge 17 dicembre 2012 n. 221, anche agli atti depositati con modalità telematiche si applica la regola secondo la quale lo spostamento nel tempo della scadenza dei termini da calcolarsi a ritroso (quale è il termine per la costituzione in giudizio con atto processuale svolto fuori dall'udienza), se essi cadono in giorno festivo, deve essere calcolato, appunto, a ritroso. Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" come quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ., ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Cass. civ. n. 21925/2021
La proroga dei termini processuali che scadono nella giornata di sabato, ex art. 155, comma 5, c.p.c., è applicabile anche al temine per la costituzione in appello, che avviene, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/11/2015).
Cass. civ. n. 1543/2018
I termini ad anno si computano secondo il calendario comune (art. 155 c.p.c.), cioè secondo il calendario gregoriano non "ex numero sed ex numeratione dierum", sicché, il "dies a quo" va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato.
Cass. civ. n. 21335/2017
Il comma 4 dell'art. 155 c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della l. n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 380 bis, comma 2, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. in l. n. 98 del 2013), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo. (Nella specie, fissata la camera di consiglio per il 3 marzo 2017 e scadendo, pertanto, il termine ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., nuova formulazione, di domenica 26 febbraio 2017, la S.C. ha ritenuto tardivo il deposito delle memorie contemplate da tale norma avvenuto di lunedì 27 febbraio 2017, giacché il detto termine doveva intendersi prorogato a ritroso al venerdì 24 febbraio 2017).
Cass. civ. n. 13406/2017
Sebbene dettata in tema di prescrizione estintiva, la regola di cui all’art. 2963, comma 2, c.c. - che esclude la computabilità del giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e stabilisce che la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale - costituisce un criterio generale per il computo del tempo e si applica anche in relazione al termine stabilito per l'acquisto di un diritto. Da tale regola, integrata con quella secondo cui i termini ad anno si computano secondo il calendario comune, non “ex numero” ma “ex nominatione dierum”, consegue che la scadenza di detto termine si ha all'ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il relativo fatto si è verificato. (Nella specie, la S.C. ha dato applicazione al principio in tema di termine decennale per la revisione della rendita di cui all’art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965).
Cass. civ. n. 7112/2017
In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l'inizio del decorso ma la semplice prosecuzione, a nulla rilevando che si tratti di giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la tardività del controricorso notificato il quarantunesimo giorno a far data dal 16 settembre 2012, primo giorno utile successivo alla sospensione feriale, ricompreso nel termine quantunque cadesse di domenica).
Cass. civ. n. 16303/2015
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, comma 4, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito, compreso il termine breve ex art. 434, comma 2, c.p.c. per la proposizione dell'appello nelle controversie soggette al rito del lavoro.
Cass. civ. n. 14767/2014
Il quarto comma dell'art. 155 cod. proc. civ. (diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo) e il successivo quinto comma del medesimo articolo (introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato) operano anche con riguardo ai termini che si computano "a ritroso" (come, nella specie, quello previsto dall'art. 378 cod. proc. civ.), ovvero contraddistinti dall'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il "dies ad quem" dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo.
Cass. civ. n. 6542/2014
La proroga del termine che scade nella giornata del sabato, ex art. 155, quinto comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, è applicabile, in forza dell'art. 58, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006, e non più solo a quelli instaurati successivamente a tale data, salvi gli effetti del giudicato nel frattempo formatosi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato il 7 gennaio 2008, per il decorso del termine annuale per l'impugnazione di cui all'art. 327 cod. proc. civ., "ratione temporis" applicabile, scaduto il 5 gennaio 2008, in giornata di sabato, prima dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 2009).
Cass. civ. n. 19874/2012
In materia di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la disposizione dell'art. 1 della legge n. 742 del 1969, per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso è differito alla fine di detto periodo, va intesa nel senso che il giorno 16 settembre è compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che tale giorno non segna l'inizio del termine, ma l'inizio del suo decorso, il quale non include il "dies a quo", in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, c.p.c..
Cass. civ. n. 3132/2012
In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestiva costituzione del convenuto in primo grado, a norma dell'art. 166 cod. proc. civ., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell'art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 1418/2012
Il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (nel testo di cui al d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, applicabile alla fattispecie "ratione temporis") - in base al quale, ove il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale non sia stato ritirato dal destinatario, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata di cui al secondo comma del medesimo art. 8 - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e, pertanto, computato secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c., cioè escludendo il giorno iniziale e conteggiando quello finale. Tale termine deve ritenersi compreso fra quelli "per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza" di cui all'art. 155, quinto comma, cit., con la conseguenza che, ove il "dies ad quem" del medesimo vada a scadere nella giornata di sabato, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Cass. civ. n. 21375/2011
Il disposto dell'art. 155, comma 4, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso in opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della l. 24 novembre 1981, n. 689.
Cass. civ. n. 11302/2011
In tema di computo dei termini processuali, qualora la legge non preveda espressamente che si tratti di un termine libero, opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c., secondo il quale non devono essere conteggiati i giorni e l'ora iniziali computandosi invece quelli finali. (Criterio applicato ai fini del calcolo del termine lungo per impugnare).
Cass. civ. n. 24375/2010
Il principio fissato dall'art. 155 c.p.c., per cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale e trova applicazione non soltanto per gli atti dei procedimenti civili, ma anche, tra l'altro, ai rapporti con la P.A. in relazione agli obblighi derivanti da disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative. Pertanto, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 80, comma 14, del codice della strada, poiché i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione, ove l'ultimo giorno di tale mese sia festivo, il termine utile per la revisione è spostato al primo giorno seguente non festivo, ancorché del mese successivo.
Cass. civ. n. 6212/2010
L'art. 58, terzo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata in G.U. 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009) - secondo cui i commi quinto e sesto dell'art. 155 c.p.c. (aggiunti dall'art. 2, comma primo, lett. f, della legge 28 dicembre 2005, n. 263) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° marzo 2006 - deve essere interpretato, conformemente al precetto di cui all'art. 11, comma primo, disp. prel. c.c., nel senso di disporre solo per l'avvenire, stante l'assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della norma di cui all'art. 2, comma quarto, della citata legge n. 263 del 2005, e, quindi, un suo automatico effetto retroattivo. Ne consegue che esso trova applicazione soltanto per il futuro e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all'osservanza di termini, relativi procedimenti pendenti al 1° marzo 2006 in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che alla detta data risultino già scaduti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza depositata il 9 dicembre 2005 in materia di rideterminazione della quota di pensione a fronte del ricorso depositato oltre il termine annuale).
Cass. civ. n. 5114/2009
In tema di computo dei termini, ai sensi dell'articolo 155 c.p.c., poiché ai fini dell'individuazione dei giorni festivi deve farsi riferimento al d.P.R. 28 dicembre 1985, n.792, la giornata di sabato, salvo che in essa ricada una delle festività indicate nel suddetto decreto, non è da considerarsi di per sé giorno festivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace che - in riferimento alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 74 del d.P.R. n. 162 del 1965 in materia di bollette di accompagnamento di sostanze zuccherine - aveva annullato l'ordinanza-ingiunzione sul rilievo che, non essendo il sabato considerato una giornata lavorativa dal CCNL delle imprese di spedizione, il termine previsto dalla citata disposizione per la spedizione delle bollette doveva considerarsi rispettato).
Cass. civ. n. 17079/2007
Qualora il giorno di scadenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, previsto dall'art. 325 c.p.c., sia il 29 giugno, la scadenza viene prorogata al giorno seguente non festivo, a norma dell'art. 155, ultimo comma, del codice di rito; il carattere di «festività «, infatti, viene determinato in base alla legge n. 260 del 1949 e successive modificazioni, le quali, pur ignorando le festività dei Santi patroni delle città, includono espressamente il giorno dei Santi apostoli Pietro e Paolo, patroni di Roma, nell'elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Cass. civ. n. 19041/2003
L'art. 155 quarto comma c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in giorno festivo, opera con esclusivo riguardo ai termini cosiddetti a decorrenza successiva, e non anche per quelli che si computano «a ritroso», con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l'effetto contrario di un'abbreviazione di quell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la tempestività della produzione di una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.).
Cass. civ. n. 7097/2001
Al termine dilatorio di cinque giorni previsto dall'art. 7, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari a seguito di contestazione delle mancanze al lavoratore si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall'art. 155, comma terzo, c.p.c. L'applicazione della suddetta regola non comporta violazione del diritto di difesa dell'incolpato in quanto di tale diritto viene assicurato il rispetto, sia pure in termini ragionevolmente brevi, con la previsione della contestazione scritta dell'addebito e la possibilità di raccogliere le prove e fornire gli argomenti a discolpa.
Cass. civ. n. 12935/2000
In tema dei termini processuali, a norma dell'art. 155 c.p.c., i termini a mese (o ad anno) si computano non ex numero, bensì ex nominatione dierum, senza tenere conto del dies a quo; ne consegue che la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno corrispondente a quello di decorrenza dello stesso, senza tenere conto del numero di giorni intercorrenti, ma solo del numero di mesi e di anni calcolati con riferimento al calendario comune.
Cass. civ. n. 10785/2000
Per il computo dei termini a mese o ad anno si osserva il calendario comune, facendo riferimento al nome e al numero attribuiti, rispettivamente, a ciascun mese e giorno; ne consegue, in particolare, che la scadenza del termine annuale per l'impugnazione delle sentenze - nelle controversie, come quelle di lavoro, a cui non è applicabile la sospensione feriale dei termini - coincide con lo spirare del giorno (dell'anno successivo) avente la stessa denominazione, quanto a mese e numero, di quello in cui la sentenza è stata depositata.
Cass. civ. n. 7925/1999
Anche al calcolo dei termini per il periodo di comporto si applica il principio secondo cui le norme previste dagli artt. 2963 c.c. e 155 c.p.c. non hanno carattere inderogabile, sicché ben possono le parti, nella loro autonomia negoziale, disporre in modo diverso. (Nel caso di specie la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., nell'interpretare l'art. 30 del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi del 1991 aveva ritenuto che, ai fini del periodo di comporto, il computo dei termini dovesse essere effettuato calcolando il mese secondo una durata convenzionale astratta di trenta giorni anziché secondo il calendario comune).
Cass. civ. n. 5969/1995
Per «anno solare» deve intendersi, propriamente, un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario, e non già il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre, dato che il termine fa riferimento alla nozione astronomica di periodo di rivoluzione della terra attorno al sole. (Nella specie la S.C. ha escluso la violazione del criterio letterale di interpretazione dei contratti da parte del giudice di merito che si era attenuto alla suindicata accezione dell'espressione in riferimento all'art. 41 del C.C.N.L. 1987-89 per i dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, richiedente la prestazione in determinate mansioni per 180 giorni nell'arco di un anno solare ai fini della maturazione del diritto all'inquadramento nel livello corrispondente, e ha osservato altresì che era rispettoso del canone di interpretazione logica dei contratti il rilievo dello stesso giudice che il riferimento al periodo racchiuso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni equivalenti).
Cass. civ. n. 4222/1986
Con riguardo ad un termine processuale fissato «a mese», quale quello posto dall'art. 36 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con L. 21 giugno 1971, n. 804) per l'opposizione avverso il decreto dichiarativo dell'esecutività di pronuncia del giudice straniero, il principio della computabilità del termine stesso secondo il calendario comune, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., manifestamente non implica una violazione dei precetti di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla possibile diversa consistenza del termine per la maggiore o minore lunghezza dei singoli mesi dell'anno, trattandosi di diversità di lieve entità, inidonee ad implicare effettiva disparità di trattamento o pregiudizio del diritto di difesa.
Cass. civ. n. 2621/1985
Il disposto dell'art. 155, ultimo comma, c.p.c., secondo cui la scadenza di un termine, se cade in un giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è di applicazione generale, riferendosi non solo ai termini ordinatori, ma anche a quelli perentori e quindi trova applicazione anche nel caso del termine per il deposito del ricorso per cassazione (art. 369 c.p.c.) a nulla rilevando in contrario l'eventuale scelta del mezzo postale sì che il deposito è tempestivo se il plico perviene alla cancelleria entro il termine come prorogato dal citato art. 155.
Cass. civ. n. 1896/1978
L'art. 155 c.p.c., secondo cui, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al giorno seguente non festivo, trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori, ma anche per i termini perentori, quali sono quelli per l'impugnazione.
Cass. civ. n. 3110/1972
Nel computo dei termini a giorni ed ad ore - anche se perentori, quali sono quelli per le impugnazioni - si debbono escludere il giorno e l'ora iniziali.
Cass. civ. n. 995/1969
Quando la legge, per la decorrenza del termine, fa riferimento come a capo o punto fermo, al dies ad quem anziché al dies a quo, il dies finale — a cominciare dal quale il termine decorre all'indietro — viene ad assumere il valore di capo o punto fermo iniziale che, ai sensi della regola generale sancita tanto nell'art. 155 c.p.c., quanto nell'art. 2963 c.c., non deve essere computato: mentre va considerato nel termine il dies iniziale, che, funzionando da capo o punto fermo finale, va perciò computato in conformità alla stessa regola. La non computabilità dell'estremo finale (c.d. termine «di giorni liberi») rappresenta una ipotesi eccezionale, limitata a casi espressamente preveduti, com'è ad esempio per il termine a comparire (articolo 163 bis c.p.c.), ovvero per il termine per la comunicazione delle comparse conclusionali e delle memorie (art. 190 stesso codice).
Cass. civ. n. 194/1969
L'art. 155, ultimo comma, c.p.c. per il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, è applicabile anche ai termini per comparire indicati nell'art. 163 bis c.p.c., nell'ipotesi in cui il giorno dell'udienza di comparizione indicato nell'atto di citazione sia festivo.