Cassazione civile Sez. III sentenza n. 167 del 5 gennaio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione di risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Tale azione, per presupposti, carattere, natura, differisce sostanzialmente dall'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento per colpa ex art. 1453 c.c., la quale tende invece ad una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento ad opera del giudice della gravità dell'inadempimento. Ne consegue che, proposta in primo grado domanda di risoluzione ex art. 1453, la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cit. è inammissibile se, introdotta nel corso del giudizio di primo grado, su di essa non vi sia accettazione del contraddittorio; e ove proposta per la prima volta in appello deve considerarsi nuova, e pertanto preclusa a norma dell'art. 345 c.p.c.

(massima n. 2)

La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere in via di azione o di eccezione: nel primo caso, ove accerti la ricorrenza delle condizioni richieste, il giudice è tenuto a pronunziare la risoluzione; nel secondo, deve invece limitarsi a rigettare la domanda in relazione alla quale l'eccezione risulta proposta.

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