Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20122 del 18 settembre 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento col quale il giudice, preso atto della indisponibilitā di una delle parti a sottoporsi all'interrogatorio libero ed al tentativo di conciliazione, disponga procedersi oltre all'istruzione del giudizio, non č causa di nullitā del procedimento, ma costituisce anzi adempimento di un preciso dovere del magistrato, al quale č inibito adottare decisioni che comportino l'inutile allungamento dei tempi del processo, eccezion fatta per l'ipotesi in cui tali decisioni si traducano in un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

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