Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 225 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Dispositivo dell'art. 225 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

  1. a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
  2. b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
  3. c) all’accesso alla documentazione di gara;
  4. d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;
  5. e) alla presentazione delle offerte;
  6. f) all’apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
  7. g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 119, comma 20, e di cui all’articolo 23 dell’allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all’articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.(2)

4. In sede di prima applicazione dell’articolo 47 e fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall’articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato II.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226 bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato II.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento(3).

6. Fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all’allegato II.20.

7. Per le garanzie previste all’articolo 117, comma 12, nelle more dell’adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018(1).

9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall’articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all’epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell’anno e ai termini in scadenza nell’anno successivo.

13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell’esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall’articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L’articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara.

14. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209](2)

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Note

(1) Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020".
(2) Il Decreto Legge n. 73 del 2025 ha disposto l'introduzione del comma 3-bis.
(3) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 69, comma 1, lettera a)) l'introduzione del comma 5-bis all'art. 225; (con l'art. 69, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del comma 14 dell'art. 225.

Spiegazione dell'art. 225 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 225 disciplina il passaggio dal vecchio sistema (fondato sui decreti legislativi n. 50/2016 e n. 163/2006) al nuovo quadro normativo.
Il legislatore ha previsto una serie di termini, proroghe e regimi speciali volti a garantire continuità e certezza, evitando vuoti normativi e difficoltà operative nella fase di entrata in vigore del nuovo codice.

Il comma 1 si concentra sulla disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi fino al 31 dicembre 2023, mantenendo in vigore l’obbligo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, entro 6 giorni feriali dal ricevimento della documentazione. Questa disposizione transitoria ha una funzione essenziale: garantire la certezza della decorrenza degli effetti di legge delle pubblicazioni sino alla piena operatività del nuovo sistema digitale.

Contestualmente, il legislatore ha confermato la vigenza delle norme del vecchio Codice appalti e dei regolamenti attuativi ministeriali, rimandando l’efficacia delle nuove disposizioni (articoli 27, 81, 83, 84 e 85) al 1° gennaio 2024. Interessante anche la previsione relativa alle spese di pubblicazione, che continuano a gravare sull’aggiudicatario, il quale deve rimborsare la stazione appaltante entro sessanta giorni.
Infine, viene esclusa la possibilità di introdurre oneri ulteriori per la pubblicazione di informazioni aggiuntive, a tutela delle stazioni appaltanti.

Il comma 2 regola il complesso calendario dell’entrata in vigore di diverse norme. Dal 1° gennaio 2024 acquistano efficacia numerosi articoli del nuovo codice, mentre fino a quella data continuano ad applicarsi alcune previsioni del vecchio decreto legislativo n. 50/2016.
Particolare attenzione meritano le attività elencate alle lettere da a) a g), che vanno dalla programmazione alla conservazione del fascicolo di gara e al controllo tecnico-amministrativo.

Il comma 3 si occupa dei requisiti di qualificazione richiesti alle stazioni appaltanti e agli operatori economici, stabilendo che essi diverranno cogenti dal 1° gennaio 2024.

Il comma 3-bis chiarisce il regime applicabile ai procedimenti in corso. Le norme relative ad alcuni istituti specifici continuano ad applicarsi ai bandi e alle procedure già avviate prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.

Il comma 4 riguarda la composizione e le competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In sede di prima applicazione, fino all’attuazione delle nuove norme, restano confermate le regole previgenti, compreso quanto previsto dal d.l. n. 77/2021.

In modo analogo al comma precedente, il comma 5 mantiene la vigenza del regolamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2017, in attesa dell’adozione del nuovo regolamento previsto dal codice.

Il legislatore, al comma 5-bis, introduce una norma peculiare relativa ai beni culturali. Fino all’adozione del nuovo decreto attuativo, è ammesso che la direzione dei lavori e il supporto tecnico possano essere affidati non a restauratori qualificati, ma anche a professionisti con esperienza quinquennale nella direzione di lavori pubblici e con competenze coerenti.

Per il settore della difesa, si continua ad applicare, in via transitoria, il regolamento del 2012 (d.P.R. n. 236), purché compatibile con il nuovo assetto.

Il comma 7 riguarda le garanzie previste dall’articolo 117, comma 12. Fino all’adozione del nuovo decreto ministeriale, si applica il regolamento del 2018 (d.m. n. 31).

Un’attenzione particolare viene dedicata ai contratti finanziati con risorse del PNRR, del PNC e dei fondi strutturali europei. Per tali procedure, il comma 8 prevede che continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni derogatorie contenute nei decreti-legge n. 77/2021 e n. 13/2023, nonché altre leggi speciali di semplificazione.

Il comma 9 regola i procedimenti in corso relativi alla progettazione. Viene stabilito che, qualora l’incarico di progettazione sia stato formalizzato prima dell’entrata in vigore del nuovo codice, si potrà continuare ad applicare la disciplina previgente. È previsto inoltre che, in caso di incarico già conferito per il progetto di fattibilità tecnico-economica, la stazione appaltante possa procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, anche sulla base del progetto definitivo.

Il comma 10 costituisce una norma di salvaguardia per le infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti di programmazione e per le quali sia stata avviata la procedura di VIA. In questi casi resta applicabile la disciplina del decreto legislativo n. 163/2006.

Il comma 11 si occupa delle procedure di VIA per le grandi opere avviate sotto la vigenza del vecchio codice del 2016 ma regolate, per rinvio, dal decreto legislativo n. 163/2006.

Al comma 12 viene disciplinata la proroga della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all’esproprio per i progetti già approvati dal CIPESS. Si attribuisce direttamente al soggetto aggiudicatore la competenza ad approvare le proroghe, mentre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è richiesto un monitoraggio annuale da comunicare al CIPESS.

Il legislatore, al comma 13, interviene con norme interpretative relative ai consorzi stabili e ai regimi di qualificazione. Viene chiarito che, in via transitoria, continuano ad applicarsi le regole di qualificazione previste dal vecchio codice del 2006 e dal regolamento attuativo del 2010. Inoltre, per i consorzi stabili negli appalti di servizi e forniture, i requisiti sono valutati in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati per la gara.

Il comma 15 stabilisce che gli schemi dei regolamenti previsti dal nuovo codice siano trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere parlamentare, che deve essere reso entro 30 giorni. Decorso tale termine, i regolamenti possono comunque essere adottati.

Infine, il comma 16 chiarisce che, dal momento in cui il nuovo Codice acquista efficacia, cessano di applicarsi i regolamenti e le linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, salvo diversa previsione. Essi sono sostituiti dalle corrispondenti disposizioni del nuovo codice e dei suoi allegati.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

225 
La disposizione detta una disciplina di coordinamento e ragguaglio a quella attualmente vigente, dettando una serie di abrogazioni (di articoli), sostituzioni (di articoli, parole), soppressioni (di periodi, parole) e aggiunte (di periodi).

Da segnalare il comma 1, in cui si stabilisce l’immediata applicabilità della nuova disciplina di cui agli articoli da 215 a 219 ai Collegi consultivi tecnici già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice: per questi, dunque, non è previsto un regime transitorio che ne consenta l’assoggettamento al previgente regime normativo di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (per la diversa regola sui “procedimenti in corso”, v. il successivo art. 227).

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!