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Articolo 23 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Dispositivo dell'art. 23 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. L’ANAC è titolare in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 62-bis del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, abilitante l’ecosistema nazionale di e-procurement, e ne sviluppa e gestisce i servizi.

2. L’ANAC individua con propri provvedimenti le sezioni in cui si articola la banca dati di cui al comma 1 e i servizi ad essa collegati.

3. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici è interoperabile con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, nonché con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con le basi di dati di interesse nazionale di cui all’articolo 60 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con tutte le altre piattaforme e banche dati dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti pubblici. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, coinvolti nell’attività relativa al ciclo di vita dei contratti, ove non già accreditati alla piattaforma di cui all’articolo 50-ter del predetto codice decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti ad accreditarsi alla predetta piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, a sviluppare le interfacce applicative e a rendere disponibili le proprie basi dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle linee guida dell’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) in materia di interoperabilità.

4. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l’ANAC.

5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche, in funzione degli obiettivi di trasparenza di cui all'articolo 28, gli affidamenti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Con proprio provvedimento l'ANAC individua i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui al comma 3 e all'articolo 22, garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale. L'integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nel rispetto delle relative regole tecniche(1).

6. L’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio, nonché alle pubbliche amministrazioni, le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ai sensi degli articoli 50 e 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

7. Nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità dei dati, l'ANAC o le stazioni appaltanti effettuano una segnalazione all'AGID per l'esercizio dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005(1).

8. L’omissione di informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di attività necessarie a garantire l’interoperabilità delle banche dati coinvolte nel ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce violazione di obblighi di transizione digitale punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

9. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi dei soggetti attuatori i dati di cui al presente articolo possono essere utilizzati nell’ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa.

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 23, comma 5; (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 23, comma 7.

Spiegazione dell'art. 23 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Il comma 1 attribuisce in via esclusiva all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la titolarità della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che rappresenta un elemento centrale dell’intero ecosistema digitale di approvvigionamento delineato dal Codice. In virtù di tale titolarità, l’ANAC è anche responsabile dello sviluppo e della gestione dei relativi servizi. Tale previsione è in linea con quanto già previsto dal precedente art. 213 del codice dei contr. pubblici e dall’art. 62 bis del codice amm.ne digitale.

Con autonomi provvedimenti, l’ANAC ha il compito di fissare la struttura interna della BDNCP, articolandola in sezioni funzionali alle varie fasi del procedimento e stabilendo i servizi connessi.
Attualmente, la Banca dati è divisa nelle seguenti sezioni:
  • Anagrafe unica delle stazioni appaltanti;
  • Casellario informatico;
  • Anagrafe degli operatori economici;
  • Piattaforma degli appalti;
  • Fascicolo virtuale dell’operatore economico.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico è uno strumento particolarmente utile per le stazioni appaltanti, in quanto consente alle stesse di disporre dei documenti che attestano il possesso, da parte degli operatori economici, dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario necessari. Inoltre, gli stessi operatori economici possono inserire ulteriori documenti nel Fascicolo virtuale.
In questo modo, il legislatore pone l’obiettivo di creare un fascicolo virtuale totalmente digitale dei vari operatori economici, cui le P.A. possano sempre attingere.

Il comma 3 stabilisce il principio dell’interoperabilità tra la Banca dati nazionale e l’insieme delle piattaforme digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti, dai soggetti aggregatori, dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), dalle basi di dati di interesse nazionale e da tutte le banche dati degli enti pubblici coinvolti nella gestione dei contratti pubblici. È altresì previsto un obbligo di accreditamento per i soggetti pubblici non ancora registrati presso la PDND e la BDNCP, unitamente all’onere di rendere disponibili le proprie banche dati e sviluppare le necessarie interfacce applicative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il tutto nel rispetto delle linee guida AGID sull’interoperabilità, rafforzando l’integrazione strutturale tra i sistemi informativi pubblici.

Ai sensi del comma 4, la BDNCP assume anche una funzione abilitante e trasversale rispetto a tutte le fasi del ciclo contrattuale, rendendo disponibili dati e servizi tramite interoperabilità. Essa supporta non solo le finalità amministrative delle stazioni appaltanti, ma anche quelle di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013. Il collegamento con la Piattaforma Unica della Trasparenza, anch’essa presso ANAC, mira a garantire l’accesso immediato, completo e strutturato alle informazioni rilevanti per i cittadini e gli organi di controllo.

Il comma 5 attribuisce all’ANAC il compito di stabilire, con appositi provvedimenti, quali informazioni devono essere trasmesse alla BDNCP dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti tramite le piattaforme digitali di cui all’art. 25 del nuovo codice appalti. L’obbligo informativo riguarda anche gli affidamenti a società in house, in funzione degli obiettivi di trasparenza richiamati dall’art. 28 del nuovo codice appalti. Inoltre, è sempre l’ANAC a fissare i tempi e le modalità con cui i titolari delle piattaforme digitali dovranno integrare i propri sistemi con quelli dell’ecosistema, utilizzando i servizi digitali messi a disposizione tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), secondo le relative regole tecniche.

Il legislatore, al comma 6, ha previsto che le informazioni raccolte dalla BDNCP siano messe a disposizione dei sistemi informativi regionali e delle pubbliche amministrazioni competenti per territorio, al fine di garantire lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali. Tale previsione è volta a garantire la più ampia circolazione possibile dei dati pubblici e a promuovere la cooperazione interistituzionale.

In caso di omissione di dati o mancata attività necessaria all’interoperabilità, ai sensi del comma 7, è prevista la possibilità di segnalazione da parte dell’ANAC o delle stazioni appaltanti all’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), che potrà esercitare i poteri sanzionatori ai sensi dell’art. 18 bis del codice amm.ne digitale.

Il comma 8 dispone che tale omissione costituisce una violazione degli obblighi di transizione digitale, sanzionabile secondo quanto disposto dal CAD.

Infine, al comma 9, il legislatore chiarisce che i dati raccolti ai sensi dell’articolo 23 possono essere utilizzati anche nell’ambito delle procedure di finanziamento degli investimenti pubblici, con funzione di verifica dell’effettivo utilizzo delle risorse e del rispetto delle tempistiche previste.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

23 
I commi 1 e 2 sono dedicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC e alle sezioni in essa contenute, che diventa l’infrastruttura tecnologica portante dell’ecosistema nazionale di e- procurement.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare in via esclusiva l’ANAC, è prevista dall’art. 213 del d. lgs. n. 50/2016 e dall’articolo 62 bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, per assicurare «l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione».

L’obiettivo è di realizzare un “Portale Unico per gli appalti”, valorizzando il patrimonio infrastrutturale e di dati già in possesso dell’Autorità. Centrale per l’alimentazione della banca dati diventa la Piattaforma degli appalti pubblici che è una sezione della Banca dati Nazionale dei contratti pubblici che interopera con le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi della gara pubblica. Le attuali sezioni in cui articola la banca dati nazionale dei contratti pubblici sono l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, ivi compreso l’elenco dei soggetti aggregatori, il Casellario informatico, l'Anagrafe degli operatori economici, la Piattaforma nazionale degli appalti e il fascicolo virtuale dell’operatore economico. In via di implementazione, i servizi offerti potranno aumentare in ragione sia dello sviluppo tecnologico sia della disponibilità dei dati che via via saranno acquisiti. Si prevede, quindi che l’Autorità possa, con propri provvedimenti, individuare nuove sezioni della banca dati e nuovi servizi ad essa collegati.

Il comma 3 specifica che nella banca dati nazionale dei contratti pubblici confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. La Banca dati nazionale dei contratti pubblici interagisce con le piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti e con il portale dei soggetti aggregatori di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Fondamentale sarà quindi l’attività di acquisizione dei dati: oltre a quelli che vi giungono per competenza, tramite i sistemi informatizzati di ANAC, sarà importante che confluiscano nella banca dati tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

Il comma 4 ribadisce che la banca dati nazionale dei contratti pubblici interopera con le piattaforme digitali di e-procurement utilizzate dalle stazioni appaltanti per la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche mediante l’attuazione delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1780. Non solo: la banca dati nazionale dei contratti pubblici rende disponibili, mediante interoperabilità, i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell’intero ciclo dei contratti pubblici, anche per ottemperare agli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Presso l’ANAC è istituita, infatti, la Piattaforma unica della trasparenza, già prevista dal PNRR, e che trova ora fondamento legislativo nella legge sulla concorrenza di recente approvata e, in particolare, nell’ambito delle delega al Governo in materia di servizi pubblici locali di cui all’art. 8, comma 2, lett. u), della legge 5 agosto 2022, n. 118. Viene assicurato anche che l’ANAC rende disponibili ai sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, sulla base di appositi accordi con le regioni.

Il comma 5 prevede che le informazioni, i termini e le modalità di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti saranno fissati con provvedimento dell’ANAC; saranno altresì individuate le modalità e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati dovranno garantire l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti l'ecosistema di e-procurement. Tale integrazione è realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC sulla Piattaforma digitale nazionale dati, di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto delle relative regole tecniche.

Il comma 6 prevede che l’ANAC, sulla base di appositi accordi con le regioni, rende disponibili per i sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Il comma 7 prevede disposizioni tese a scongiurare che non vengano comunicate all’ANAC le informazioni necessarie ovvero che in ragione di rifiuto od omissioni si metta a rischio l’interoperabilità delle banche dati. Affinché la Banca dati nazionale dei contratti pubblici svolga il suo ruolo di collettore nazionale dei dati e delle informazioni sul ciclo di vita dei contratti pubblici è necessario che sia costante e tempestiva l’attività di popolamento dei dati nella banca dati. Per questa ragione viene prevista la possibilità di irrogare una sanzione a carico dei soggetti che omettano di trasmettere dati ovvero trasmettano informazioni non veritiere di cui all’articolo 222, comma 9. La sanzione prevista sostanzia un presidio essenziale al fine di garantire il popolamento della BDNCP la cui assenza rischierebbe di compromettere lo stesso processo di digitalizzazione e le funzioni riconducibili in tale ambito alla banca dati. La sanzione è infatti proprio collegata alla trasmissione dei dati relativi alle procedure di gara che dovranno essere forniti secondo le indicazioni della stessa ANAC. Vengono previste anche delle riduzioni in caso di trasmissione della documentazione mancante entro 10 giorni dalla contestazione. Inoltre l’inadempimento nella trasmissione dei dati è comunicato all'amministrazione di appartenenza ai fini della valutazione della responsabilità dirigenziale e della performance dei soggetti responsabili. Infine la norma si conclude con la previsione di un regime più favorevole per il primo anno dalla data di approvazione del Codice, per il caso in cui il RUP entro 60 giorni dalla comunicazione all’amministrazione di appartenenza, adempia a tutti gli oneri informativi con contestuale autocertificazione, relativa all’adempimento degli stessi.

Il comma 8 prevede, inoltre, che costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l'omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l'interoperabilità delle banche dati, da parte del soggetto responsabile delle stesse all'interno della stazione appaltante o dell’Amministrazione titolare della banca dati coinvolta nel procedimento

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